Avevamo parlato di un caso analogo proprio la settimana scorsa, questo è capitato in Emilia..vi riassumo in breve cosa è accaduto.
L'arbitro fischia un rigore ritenuto dubbio,dopo la realizzazione il mister che ha subito il rigore,richiama tutti i suoi calciatori con il chiaro intento di abbandonare la gara.
L'arbitro invita la squadra a continuare l'incontro ma non lo fa seguendo la prassi del regolamento (capitano/vicecapitano ecc ecc).
GARA - CERVIA – PROSIDER LOW PONTE DEL 03/02/08
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 31 del 06/02/2008 il reclamo, inoltrato dalla
Società Cervia in data 11/02/2008 con lettera raccomandata nr. 13437037402-01, dichiara
inammissibile lo stesso poiché non conforme ai requisiti previsti dall’art. 46 comma 1)
C.G.S. e pertanto lo respinge disponendo l’addebito della tassa reclamo alla Soc.
Cervia.
Letto il rapporto dell’arbitro, e il supplemento allegato, risulta che al 15^ del secondo
tempo dopo che la società Low Ponte aveva segnato una rete su calcio di rigore, mentre
quest’ultima si disponeva regolarmente sul terreno di gioco per la ripresa dello stesso,
i calciatori del Cervia chiamati dal proprio allenatore si recavano tutti nei pressi
della panchina con il chiaro intendimento, a dire dall’arbitro, di non riprendere più il
gioco. Quasi tutti contestavano la decisione del Direttore di gara con frasi
irriguardose, ed altro che l’arbitro non decifrava, e, mentre quest’ultimo richiamava i
giocatori a rientrare sul terreno di gioco per ripresa dello stesso, veniva allontanato
il dirigente accompagnatore Targhini Gianluca per avergli rivolto frasi irriguardose e
offensive. L’arbitro sollecitava ancora una volta i calciatori a riprendere il gioco, ed
anche questo tentativo si rivelava infruttuoso, a suo dire, e a questo punto decideva
di terminare la gara emettendo il triplice fischio.
Osserva questo G.S. :
perché le gare possano subire interruzioni con un effetto conclusivo sullo svolgimento
della gara, è necessario che i tesserati abbiano posto in serio pericolo l’incolumità
degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società
partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in
grado di fronteggiare le problematiche sopra esposte ed abbia verificato l’impossibilità
di giungere ad una conclusione “fisiologica” della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i
mezzi in suo potere. A fronte dell’interruzione, e del successivo comportamento di una
delle due società, avrebbe dovuto chiamare il capitano e comunicare le conseguenze a cui
andava incontro la propria squadra qualora si fossero rifiutati di riprendere il gioco
, tenendo in debita considerazione che il Dirigente Targhini abbandonava il terreno di
gioco senza conseguenze e senza mantenere o intraprendere un comportamento intimidatorio
o ostruzionistico nei confronti del Direttore di gara. La ricostruzione dei fatti che
si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, e le circostanze descritte
dall’arbitro nel supplemento , rendono evidente, sulla base della consolidata
Giurisprudenza Sportiva, come si sia configurata una fattispecie sostanziale che deve
essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara secondo la norma contenuta
nell’art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S.. Tale decisione è supportata dalla CAF che in un
analogo caso ha stabilito “ nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata
momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o
di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata
della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale
situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animi dell’arbitro
esageratamente preoccupato o timoroso” Com. Uff. n. 27/C del 5/4/90 App. U.S. Palazzolo
Adriano
Dagli atti ufficiali si evince inequivocabilmente che, di fatto, l’arbitro non si è
avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF non svolgendo le attività a cui era
tenuto ai sensi di tale norma. Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere
i tentativi necessari per la ripresa della gara e non emergendo dagli atti l’oggettiva
impossibilita di proseguire l’incontro si deve concludere che il provvedimento di
sospensione della gara, a cui va riconosciuta la natura di atto estremo ed eccezionale,
non andava quindi adottato rientrando pertanto la fattispecie negli estremi di cui
all’art. 17 comma 4) lett.c) C.G.S.
P.T.M
Delibera:
La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di
sua competenza.
Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e
società per quanto in atti.
Dirigente Accompagnatore Società Sig. Targhini Gianluca Cervia 1920 squalificato fino al
26/03/2008.
Alla Società Cervia ammenda di 100 euro perché propri tesserati contestavano con frasi
ironiche l’operato dell’arbitro.