(da figc.it)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SANTO
ALLEGRA (AE della Sezione AIA di Catania) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
condotta gravemente sleale E 40 COMMI 1 E 2 PUNTO G) DEL REGOLAMENTO DELL’AIA (oggi art. 40
commi 1 e 3 punto h))(nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.2007)
Con provvedimento del 20 Dicembre 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione il Signor Santo Allegra, A.E. della Sezione A.I.A. di Catania, per rispondere
della violazione di cui all’art. 1, comma 1, condotta gravemente sleale, per comportamenti non regolamentari,
nonché dell’Art. 40 Commi 1 e 2 punto G) del regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei
fatti, trasfuso nell’art. 40 commi 1 e 3 punto h) del vigente regolamento A.I.A..
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Santo Allegra
faceva pervenire una dichiarazione del Signor Ignazio Terranova, titolare del ristorante “La
Trattoria” di Modica.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione
dell’inibizione per 6 mesi. E’ comparso altresì personalmente il Signor Santo Allegra
unitamente al proprio difensore il quale ha richiesto l’irrogazione della sanzione
dell’ammenda, nei confronti del proprio assistito.
4. I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale
riguardano un’infrazione commessa dall’arbitro effettivo Santo Allegra della Sezione AIA di
Catania, il quale ha presentato una richiesta di rimborso spese all’’Ufficio Rimborso Spese
dell’AIA. Tale richiesta veniva formulata con l’allegazione della ricevuta n. 928 del
25/10/06, emessa dal titolare del ristorante “La Trattoria” di Modica. A seguito di alcuni
accertamenti, tale documento fiscale risultava visibilmente alterato e modificato
nell’importo originario pari ad euro 15,00, con il differente importo di euro 45,00, in seguito
richiesto dall’incolpato nella propria nota spese.
I fatti contestati al deferito, sono stati confermati dallo stesso, il quale si è detto pentito
della leggerezza commessa.
Il comportamento posto in essere dal deferito comporta la violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità sportiva, così come previsto dall’art.1 comma 1 del condotta gravemente sleale, nonchè
dall’art. 40 commi 1 e 2 punto g) oggi trasfuso nell’art. 40 commi 1 e 3 punto c) del vigente
regolamento AIA.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga al sig.
Santo Allegra la sanzione della sospensione dall’attività sino al 30 giugno 2008.