Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripetere

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Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripetere

Messaggioda admin il gio feb 18, 2016 1:16 pm

Incredibile episodio quello avvenuto nel campionato Juniores Lombardia, dove il Giudice Sportivo ha ordinato la ripetizione del match tra lo Sporting Landriano ed il Locate perché l'arbitro ha effettuato il classico "riconoscimento" pre-partita di uno dei giovani calciatori via Whatsapp. Curioso ma vero: uno dei campioncini in erba della squadra ospite aveva dimenticato a casa il documento di identità necessario per il riconoscimento, e per risolvere la questione se lo era fatto mandare via Whatsapp sul proprio cellulare. Per l'arbitro è bastato, anche se poi il documento originale è arrivato nell'intervallo.

Non è stato dello stesso parere il Giudice Sportivo che, su segnalazione della squadra avversaria, ha accolto il ricorso ed ordinato la ripetizione della partita. "La norma, in modo esplicito e categorico, dispone che prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori", si legge nel lungo comunicato stampa diffuso dal Comitato Regionale della Lombardia, "il direttore di gara debba procedere alla loro identificazione ed a tal fine è altrettanto categorico nel disporre che oltre alla conoscenza personale del direttore di gara un calciatore può essere identificato solamente attraverso documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti, una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio, apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati". E pertanto, conclude il Giudice Sportivo, "il calciatore prima dell'inizio della gara non era in possesso di documento ufficiale valido ovvero di foto autenticata o di tessera federale quindi è stato ammesso indebitamente sul terreno di gioco per tutta la durata del primo tempo essendo possibile il suo impiego in gara (magari come calciatore ritardatario) solo dopo il formale riconoscimento".

E così, seppur per un mero "errore tecnico" dell'arbitro, la gara si dovrà ripetere. Viene alla mente l'episodio dell'arbitro che fischiò cinque minuti prima la fine di un match dei Giovanissimi Provinciali sul punteggio di 31-0, ed anche in quel caso arrivò la ripetizione del match. Colpa, anche, di un regolamento forse ancora troppo all'antica rispetto allo sviluppo della tecnologia e soprattutto del buon senso.

fonte: http://calcio.fanpage.it/
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda gad il gio feb 18, 2016 1:21 pm

Colpa, anche, di un regolamento forse ancora troppo all'antica rispetto allo sviluppo della tecnologia e soprattutto del buon senso.

Penso che se l'articolista venisse retribuito dal suo redattore con del denaro contante fotografato su Whatsapp non sarebbe più uno dei maggiori fautori del buonsenso.
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda GioClasse90 il gio feb 18, 2016 1:21 pm

Non so cosa ci sia di poco chiaro: chi non ha il documento non gioca. Punto.
Non so nel calcio, ma nella pallavolo qualunque momento della gara è buono per fare il riconoscimento a chi arriva in ritardo o a chi dimentica il documento.
La volta successiva, magari dopo qualche sgridata del mister, non dimenticherà più il documento.
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda Flubber il gio feb 18, 2016 1:27 pm

Io mi chiedo, piuttosto, come abbia fatto la squadra avversaria a sapere di questa cosa... :D
Sei titolare di un'impresa e non hai tempo da perdere con la burocrazia e la contabilità?
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda malviboss il gio feb 18, 2016 1:28 pm

"Ma questo è un coglione" cit. Riferito ovviamente all'articolista. Per il collega... ecco uno di quei classici casi in cui il buonismo non può essere la regola.
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda aladar il gio feb 18, 2016 1:33 pm

Boh si, ma a me sembrano questioni di lana caprina. Ok che la norma é chiara, ma a me ste società che si attaccano al niente per avere un punticino in più in classifica. Peraltro, chi ha avvertito l'altra società che sarebbe stato fatto il riconoscimento tramite Whatsapp?
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda gad il gio feb 18, 2016 1:38 pm

Peraltro, chi ha avvertito l'altra società che sarebbe stato fatto il riconoscimento tramite Whatsapp?

Quando si è così avanti da fare una furbata di questo tipo si ha sempre la fortuna e l'accortezza di farla in modo tale che se ne accorgano tutti.
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda FollettoGigante il gio feb 18, 2016 1:44 pm

Posso dire che il collega è stato poco furbo... se proprio voleva fare questa concessione alla squadra poteva benissimo evitare di dire a chicchessia come aveva fatto il riconoscimento visto che da regolamento è prevista una scappatoia in caso di mancanza dei documenti: la conoscenza "personale" del calciatore... ma il CU c'è per capire meglio cosa e come è successo?
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda aladar il gio feb 18, 2016 1:47 pm

Esatto.....IO avrei fatto cosi...
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Re: Effettua il riconoscimento via Whatsapp: gara da ripeter

Messaggioda FollettoGigante il gio feb 18, 2016 2:05 pm

Trovato!

Ma dico io... questo giocatore è Messi? Se il documento sarebbe comunque arrivato non potevano inserirlo tra le riserve e fallo entrare una volta arrivato il documento?

GARE DEL 16/ 1/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SPORTING LANDRIANO - LOCATE
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.41del 21-1-16 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Sporting Landriano .
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che in violazione della norma vigente il calciatore Pezzali Matteo nato il 6-11-1998 della società Locate è stato ammesso sul terreno di gioco dall'inizio della gara senza essere in possesso di tessera federale ovvero di documento di identità. E' stato identificato inizialmente tramite foto della carta di identità riprodotta sul cellulare a mezzo della applicazione Wats App. solamente durante l'intervallo veniva presentata al direttore di gara l'originale del documento di identità. Chiede pertanto l'assunzione dei necessari provvedimenti.
La società Locate non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Dal rapporto di gara non emerge la situazione su esposta ed il direttore di gara sentito in proposito tramite supplemento al rapporto di gara riconosce i fatti avvenuti come sopra detti.
Pertanto il calciatore Pezzali Matteo nato il 6-11-1998 ha partecipato alla gara per tutto il primo tempo identificato solamente mediante la foto della sua carta di identità ritratta sullo smartphone del calciatore stesso.
La regola 3 del Giuoco del calcio ed in particolare nella sezione Decisioni ufficiali della FIGC si dispone quanto segue: Adempimenti preliminari alla gara 1) Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto almeno in duplice copia, 4) Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
Identificazione dei calciatori 1) L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati.
Pertanto non si può non rilevare che la norma in modo esplicito e categorico dispone che prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, il direttore di gara debba procedere alla loro identificazione ed a tal fine è altrettanto categorico nel disporre che oltre alla conoscenza personale del direttore di gara un calciatore può essere identificato solamente attraverso documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti, una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio, apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati Il calciatore Pezzali Matteo della società Locate peraltro non personalmente conosciuto dall'arbitro, prima dell'inizio della gara non era in possesso di documento ufficiale valido ovvero di foto autenticata o di tessera federale quindi è stato ammesso indebitamente sul terreno di giuoco per tutta la durata del primo tempo essendo possibile il suo impiego in gara (magari come calciatore ritardatario)solo dopo il formale riconoscimento.

PQM

Dispone
La ripetizione della gara a cura del CR Lombardia Di accreditare la tassa reclamo, se versata.
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