AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda robt il lun ott 23, 2017 8:40 am

quello che dici tu radici va bene, per carità, io non seguo tanto quindi se mi dici che è stato chiesto ci credo.
Ma sui due punti specifici:
-è stato chiesta l'oggettiva analisi dei curriculum degli OT per le nomine
-sono stati richiesti parametri più stringenti per le graduatorie? è stato chiesto di modificare la frase "altri criteri" con tutta una serie di numeretti per rendere le graduatorie oggettive? A me non pare

se parli in generale ripeto ognuno ha le sue opinioni, ma qua si parla di due punti specifici che se non ci fosse stata la sentenza non sarebbero venuti in mente a nessuno.
tutto qua, ma ripeto non seguo tanto quindi sbaglierò
robt
 
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda lahir il mar ott 24, 2017 1:27 pm

Io non mi soffermo su responsabilità passate (che comunque ci sono), ma mi chiedo come mai tutto taccia ora. Sarebbe bello che desse un segnale.
lahir
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda Zantaf il mar ott 24, 2017 10:39 pm

Quando faranno il Consiglio straordinario avrai il tuo segnale...
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda OA_ots il mer ott 25, 2017 9:23 am

lahir ha scritto:Io non mi soffermo su responsabilità passate (che comunque ci sono), ma mi chiedo come mai tutto taccia ora. Sarebbe bello che desse un segnale.

E dagli un po' di tempo, tra cittadinanze onorarie ( http://www.aia-figc.it/dettaglio.asp?ID=14372 ), e farsi intervistare per rispondere a Montella sulla VAR, come puo' trovare il tempo per fare anche il presidente dell'associazione ?
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda Radici il mer ott 25, 2017 10:31 am

attento a come scrivi OA_ots, perchè le ire funeste si possono abbattere su di te !
Ultima modifica di Doraemon il mer ott 25, 2017 4:07 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda Zantaf il gio ott 26, 2017 3:01 pm

E' finito pure l'appello: Greco ha (ri)vinto!
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda FlyingOA il gio ott 26, 2017 3:16 pm

Zantaf ha scritto:E' finito pure l'appello: Greco ha (ri)vinto!


No Greco, per ora, non ha rivinto in Appello. Più semplicemente l'AIA ha proposto ricorso contro l'immediata esecutività della sentenza di primo grado ed il ricorso è stato respinto.
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda Zantaf il gio ott 26, 2017 3:49 pm

Ti pare niente, FlyingOA?
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda FlyingOA il gio ott 26, 2017 3:55 pm

Zantaf ha scritto:Ti pare niente, FlyingOA?


Rispetto alla notizia che hai dato tu direi proprio di sì. Un conto è vincere un appello, un conto è respingere una richiesta di sospensiva dell'immediata esecutività.
Era solo per essere precisi.

-- gio ott 26, 2017 4:56 pm --

4. RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI AVVERSO LA DECISIONE
PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. GRECO GIOVANNI (ARBITRO
EFFETTIVO), SEGUITO – COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2017 AIA (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017).
Esame limitato alla sola istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.
ORDINANZA
Letto il ricorso ex artt. 25 e 30 del codice di giustizia sportiva del CONI proposto – innanzi al
Tribunale Federale Nazionale – dal dott. Giovanni Greco in relazione alla delibera adottata
dall’Associazione Italiana Arbitri e pubblicata sul C.U. del 1 luglio 2017, n. 1 (stagione sportiva
2017/2018), con la quale il ricorrente è stato dismesso per limite di permanenza nel ruolo C.A.I.;
Letta la memoria difensiva dd. 22 settembre 2017 con la quale la convenuta Associazione Italiana
Arbitri si è costituita nel giudizio, contestando il fondamento in fatto e diritto dei motivi di ricorso ed
eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto introduttivo;
Letta la nota difensiva di replica, dd. 26 settembre 2017, del dott. Giovanni Greco;
Letta la decisione del Tribunale Federale Nazionale (sezione disciplinare) pubblicata sul C.U. n.
17/TFN del 9 ottobre 2017, con cui, dichiarata, preliminarmente, infondata l’eccezione
d’inammissibilità sollevata dalle difese dell’A.I.A, ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo e, per
l’effetto, annullando «i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno comportato la mancata
promozione del dott. Giovanni Greco e la conseguente dismissione per limite di permanenza in
ruolo», dichiarando, altresì, assorbiti i motivi non esaminati;
Letto il “ricorso in appello con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della
decisione impugnata” proposto dall’Associazione Italiana Arbitri nei confronti del dott. Giovanni
Greco avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale (sezione disciplinare) pubblicata sul
C.U. n. 17/TFN del 9 ottobre 2017;
Vista l’istanza di sospensione della decisione impugnata con la quale l’Associazione Italiana Arbitri,
che ritiene «siano evidenti i gravi motivi che impongono la sospensione dell’efficacia esecutiva di
una decisione gravemente ingiusta e viziata»;
Visto l’art. 30, comma 12, codice di giustizia sportiva, a mente del quale «per i procedimenti innanzi
al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare ‐ o innanzi al tribunale a livello
territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione,
i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al
Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito»;
Considerato che la predetta disposizione di disciplina della fase cautelare del procedimento innanzi
all’Organo di giustizia sportiva federale di prime cure non trova replica per quanto concerne i relativi
procedimenti d’appello;
3
Tenuto presente che una lettura logico-sistematica e la stessa ratio delle disposizioni federali in
materia inducono a ritenere che il Legislatore federale abbia inteso limitare, e non già ampliare, il
potere sospensivo del giudice di secondo grado;
Visto l’art. 1, comma 2, codice di giustizia, che così recita: «Per tutto quanto non previsto dal presente
Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»;
Considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 4, codice giustizia sportiva CONI, «La
proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente
del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa
l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia,
secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio
irreversibile. All’udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il
provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo
della decisione che definisce il giudizio»;
Preso atto che, il Presidente, anche attesa la rilevanza e complessità dell’oggetto del procedimento,
ha ritenuto opportuno riservare direttamente al Collegio il pieno esame dell’istanza cautelare di cui
trattasi ed ogni relativa opportuna valutazione, fissando all’uopo, nell’immediatezza, apposita seduta;
Ritenuto, altresì, opportuno sentire le parti, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di
cui agli 9, comma 1, e 2, comma 2, codice di giustizia sportiva CONI;
Visto anche quanto disposto dall’art. 2, comma 6, codice di giustizia sportiva CONI, secondo cui
«Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle
norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei
procedimenti di giustizia sportiva»;
Letta la disposizione di cui all’art. 283 c.p.c., a mente della quale il giudice dell'appello, su istanza di
parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, può sospendere in tutto o in
parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, quando sussistono gravi e fondati
motivi;
Ritenuto, quindi, che la sospensione deve essere garantita in presenza di gravi e fondati motivi o
laddove, dall'esecuzione della decisione impugnata, possa derivare un danno grave ed irreparabile,
oppure un pregiudizio ai diritti inviolabili dell'uomo od ai diritti riconosciuti dalla convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Tenuto conto del fatto che i suddetti gravi e fondati motivi devono essere specificamente argomentati
e dimostrati, non potendosi, gli stessi, identificare con gli argomenti posti a fondamento
dell’impugnazione, atteso che la sospensione cautelare deve essere sorretta da un periculum in mora
autonomo rispetto ai motivi di merito, restando, in difetto, la sospensiva, altrimenti sempre dovuta;
Delibato collegialmente, seppur nella funzione sommaria propria della presente fase cautelare, il
merito della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi, asseritamente
ostativi all’esecutività della decisione impugnata;
Ritenuto, in tal ottica, che non sussistano gravi e fondati motivi per impedire che la decisione del
Tribunale Federale Nazionale possa manifestare gli effetti suoi propri, come assegnati
dall’Ordinamento, e per impedire, dunque, alla stessa di esplicare la sua ordinaria e naturale efficacia;
Atteso anche l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui occorre tener conto delle
«inderogabili esigenze di un necessario bilanciamento degli interessi in gioco» (cfr., ad esempio,
4
Cassazione, n. 2845/2012), procedendo ad un equo contemperamento dei contrapposti interessi e,
segnatamente, nel caso di specie, da un lato l’interesse della reclamante Associazione a non subire un
danno irreparabile conseguenza dell’immediata esecuzione della decisione dalla stessa impugnata, e,
dall’altro, l’interesse del resistente dott. Greco a conseguire subito gli effetti del diritto allo stesso
riconosciuto all’esito del giudizio di prime cure»;
Ritenuto, in tale prospettiva, mutatis mutandis, che non sussiste il presupposto della irreparabilità del
danno e che, in particolare, l’efficacia esecutiva della impugnata decisione del Tribunale Federale
Nazionale non appare, allo stato, idonea a provocare – alla parte che ha proposto il reclamo – un
pregiudizio irreversibile;
Preso atto che l’istante Associazione Italiana Arbitri non ha dedotto specifiche iniziative di natura
esecutiva da parte del dott. Greco e che questo profilo potrebbe rendere, ancor prima che infondata,
inammissibile la domanda cautelare;
Avuto riguardo che con proprio atto dd. 23 ottobre 2017 il dott Giovanni Greco, come rappresentato
e difeso, ha evidenziato che, «ai fini dell’avversa tutela cautelare», «nelle more del giudizio di merito
esso ricorrente in primo grado non richiederà alcuna esecuzione della pronuncia appellata»;
Ritenuto, conclusivamente, che non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, la Corte Federale d’Appello, sentiti i procuratori delle
parti in camera di consiglio, ritiene non sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento
di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale
e, pertanto, respinge la relativa preliminare istanza cautelare richiesta dalla Associazione Italiana
Arbitri.
IL PRESIDENTE
Sergio Santoro
______________
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Re: AIA poco trasparente: associato vince ricorso!

Messaggioda jukilo12 il gio ott 26, 2017 3:59 pm

FlyingOA ha scritto:
Zantaf ha scritto:E' finito pure l'appello: Greco ha (ri)vinto!


No Greco, per ora, non ha rivinto in Appello. Più semplicemente l'AIA ha proposto ricorso contro l'immediata esecutività della sentenza di primo grado ed il ricorso è stato respinto.


Quindi Greco, in attesa dell'appello, è re-integrato in organico CAI ?
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