da gadamer il mer ott 11, 2017 10:00 am
Dalla sentenza:
Gli Organi tecnici, invero, e nel caso di specie la C.A.I. sono formati da componenti nominati
dal Comitato dei delegati (che costituisce un organo essenzialmente politico
dell’Associazione composto dal Presidente dell’A.I.A., dal Vice Presidente, dai tre
componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente
per ciascuna macroregione dall’Assemblea Generale) senza alcun previa verifica dei
presupposti dei candidati da parte di una commissione terza e imparziale a tutela
dell’autonomia e dell’indipendenza dei candidati e degli Organi tecnici.
La nomina dei componenti degli organi tecnici appare dettata anche da valutazioni
associative e non sembra improntata esclusivamente a garantire la terzietà e l’indipendenza
di svolgimento delle delicate funzioni prescritte dalle prefate disposizioni.
Del resto gli stessi requisiti richiesti dal Regolamento A.I.A. per rivestire la carica di
componente degli organi tecnici concernono l’appartenenza all’Associazione, la capacità
elettorale, la moralità, la mancanza di controversie contro il C.O.N.I., la F.I.G.C. o l’A.I.A. e
l’inesistenza di conflitti di interesse di carattere economico.
Nessuno dei requisiti prescritti concerne la qualificazione, la terzietà o l’indipendenza dei
componenti degli Organi tecnici.
Il veleno è nella coda. A me pare che in generale si stia sottovalutando la portata di questa parte di sentenza. Ci si concentra sugli effetti senza soffermarsi sull’origine degli stessi. In sostanza, pur nella complessità e macchinosità del linguaggio giuridico, il giudice sta affermando che la radice della mancata trasparenza, degli errori di criterio nelle scelte, nella tempistica ecc. la si trova nella composizione degli OT.
Errori dovuti, a suo giudizio, a mancato inserimento dei requisiti indispensabili che cita in coda. Non si tratta di valutazioni qualitative, di merito ma di parametri mancanti. Questo è il parere dell’organo giudicante e non mi pare cervellotico. Pone un problema reale. Personalmente ritengo che la qualificazione sia elemento necessario anche accertabile tramite curriculum scolastico-lavorativo-professionale, il resto è più scivoloso ma ci si può lavorare guardando al pregresso. Esempio conflitti o controversie passate e non più attuali, relazioni parentali...
L’auspicare una ulteriore commissione che affianchi quella “politica” nelle nomine sarà una complicazione burocratica, comporterà lavoro di cervello e non solo, ma non mi sento di qualificarla come "supercazzola". Quanto meno muove nella direzione giusta a mio parere.
Poi magari ci sarà un ribaltamento e tutto resterà come prima. La giustizia ordinaria vede di peggio quanto a coerenza, figuriamoci a livello sportivo. Io invito soltanto a riflettere sulla sentenza nella sua interezza.
Ps: il presidente del collegio giudicante è Cesare Mastrocola presidente TAR Campania, attualmente impegnato nella stessa funzione nel Procedimento versus Agnelli. Non è uno sprovveduto, tutt'altro direi, giurista di gran valore. Criticabile come tutti per carità ma meritevole di attenzione.
Giacqui con due signore: Vittoria e Sconfitta. Entrambe fingevano.
La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarmi.(Watterson)