gadamer ha scritto:Verdifra ha scritto:Parto dal presupposto che ho dato un'occhiata veloce e quindi potrei anche sbagliarmi. Non credo che la portata sia di massima così rilevante. Nel caso specifico, infatti, l'interessato era fuori graduatoria mentre il CAI ha utilizzato solo la graduatoria per le promozioni. L'interessato ha quindi detto che siccome per le promozioni la graduatoria è solamente indicativa e non comporta il diritto a essere promossi, non aver indicato che non si sarebbe tenuto conto di altri fattori gli ha creato un danno. Il paradosso è che l'aver seguito SOLTANTO la graduatoria è motivo di ricorso.
Non "SOLTANTO" questo che sarebbe tutto sommato relativamente marginale.
Il ricorrente contesta:
VI. Illegittimità derivata dall’illegittimità del Regolamento A.I.A. e delle Norme di funzionamento, laddove non prevedrebbero garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà nel procedimento di nomina dei componenti degli organi tecnici.
E su questo punto, che a mio giudizio è di massima importanza sia dalla prospettiva del diritto quanto sulle ricadute pratiche organizzative che potrebbero derivare, la corte gli ha dato totalmente e con ampiezza di motivazioni ragione. Se non avverrà un ribaltamento su questo nel grado successivo, ciò comporterà (oltre al discredito dell'associazione già avvenuto) una revisione profonda di nomine e funzionamento.
Non proprio...
In ultimo, non si può fare a meno di evidenziare che anche la censura relativa alle modalità
di formazione degli Organi tecnici non appare destituita di ogni fondamento, in quanto le
procedure di nomina non sembrano garantire adeguatamente i principi di trasparenza,
imparzialità, indipendenza e terzietà degli organi deputati ad assicurare la parità di accesso
arbitrale di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento A.I.A. e l’indipendenza di giudizio nello
svolgimento delle funzioni arbitrali prescritto dall’art. 33 dello Statuto del C.O.N.I..
Di fatto lo statuto dell'AIA non è un qualcosa che nasce dal nulla. Qui vedo molto supercazzola. L'indipendenza del giudizio della Commissione da chi dovrebbe essere garantita? Da una commissione che commissiona le commissioni? E chi controlla il controllore? Il criterio dell'indipendenza del giudizio è insito nel fatto stesso che la commissione non risponde a nessuno in modo diretto ma forma le proprie valutazioni e le proprie proposte in modo autonomo.
Le ingerenze vanno dimostrate non ipotizzate a priori.
Questo pezzo lo vedo non solo fumoso ma persino superfluo e pretestuoso.