AIA: denuncia penale contro Gasperini

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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda gadamer il lun mag 14, 2018 10:52 pm

In realtà le prove le deve fornire il querelante (AIA)
Ciò restando fermo il giudizio di un comportamento (Gasperini) misero.
Giacqui con due signore: Vittoria e Sconfitta. Entrambe fingevano.
La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarmi.(Watterson)
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda radiato il mar mag 15, 2018 5:14 am

Solita risposta sibillina e stizzosa quando parla “in modo scorretto” uno piccolo. Se ad accusare apertamente di disonestà è il presidente del Napoli o qualcuno del suo livello si usa la diplomazia. Viva l’Italia.
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda CAAAAAR il mar mag 15, 2018 11:33 am

...e l'Aia che dovrebbe provare qualcosa che non esiste? (si chiama probatio diabolica questa).
Paragonare, a livello mediatico Juventus-Inter ad Atalanta-X è come paragonare Selen a Rosy Bindi.
Gasperini non avrà le prove, Pairetto continuerà ad essere arbitro di Serie A e tutti vivranno felici e contenti.
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda gadamer il mar mag 15, 2018 12:16 pm

CAAAAAR ha scritto:...e l'Aia che dovrebbe provare qualcosa che non esiste? (si chiama probatio diabolica questa).
.........

Che non esista è una tua convinzione. Ti piaccia o no quando sporgi una querela devi portare prova della sussistenza di elementi probatori a sostegno della tua azione legale, siamo in ambito di diritto ordinario,statuale. Nel caso elementi come testimonianze, registrazioni ecc. Si chiama appunto diritto, onere della prova (Art. 2697 del codice civile. Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ) studiatelo: basta poco per questi rudimenti elementari.
Chi dice (Gazzetta) che Gasperini deve provare quello che afferma è semplicemente un ignorante. Lo dovrà fare solo e quando chi lo accusa avrà esibito prove che che quanto ha detto Pairetto è falso o inesistente.
Ripeto: non difendo Gasperini che poteva e doveva tacere, ma semplicemente informo.
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda CAAAAAR il mar mag 15, 2018 3:35 pm

gadamer ha scritto:
CAAAAAR ha scritto:...e l'Aia che dovrebbe provare qualcosa che non esiste? (si chiama probatio diabolica questa).
.........

Che non esista è una tua convinzione. Ti piaccia o no quando sporgi una querela devi portare prova della sussistenza di elementi probatori a sostegno della tua azione legale, siamo in ambito di diritto ordinario,statuale. Nel caso elementi come testimonianze, registrazioni ecc. Si chiama appunto diritto, onere della prova (Art. 2697 del codice civile. Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ) studiatelo: basta poco per questi rudimenti elementari.
Chi dice (Gazzetta) che Gasperini deve provare quello che afferma è semplicemente un ignorante. Lo dovrà fare solo e quando chi lo accusa avrà esibito prove che che quanto ha detto Pairetto è falso o inesistente.
Ripeto: non difendo Gasperini che poteva e doveva tacere, ma semplicemente informo.


Carissimo Gadamer,
che piacere ricevere lezioni di procedura civile! Il Mio caro Professor Luiso impallidirebbe dinanzi alla Tua lezione.
Come posso risponderLe? Mi sento in oggettiva difficoltà, ma ci provo comunque.
In un precedente messaggio, Lei ha scritto "In realtà le prove le deve fornire il querelante (AIA)". Perfetto.
Ma quali prove? L'Aia deve allegare semplicemente la dichiarazione di Gasperini, ritendola lesiva della propria immagine e del proprio associato. Sarà onere (che paroloni!) del convenuto, in questo caso, eccepire che, in realtà, Pairetto ha effettivamente minacciato Gasperini. That's all, folks!
Ragionando al contrario, l'Aia dovrebbe dimostrare che Pairetto non ha detto quelle cose, i.e. dovrebbe dimostrare che quel fatto non esiste.
Allora Dio Esiste!
Saluti
CAAAAAR
 
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda Verdifra il mar mag 15, 2018 4:39 pm

Solo per precisare che il principio dell'onere della prova non è così netto specie per la diffamazione. Di fatto io ti querelo per una dichiarazione che ritengo diffamatoria perché non veritiera e quindi diffamatoria. A quel punto è l'interessato che tira fuori le registrazioni delle minacce e fa vedere che lui non aveva diffamato nessuno ma aveva detto la verità. Nel caso specifico non è certo l'AIA a dover dimostrare che quanto accaduto non è vero ma il contrario.
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda gadamer il mar mag 15, 2018 7:30 pm

No verdifra mi dispiace non funziona così nelle giustizia applicata (almeno dove si applica correttamente il diritto, poi di troiate se ne vedono e anche di peggiori). Se tu mi quereli perché ho affermato un falso che lede la tua reputazione senza fornire un contorno probatorio, circostanziato, devi apportare elementi che inducano il magistrato ad aprire un fascicolo o la procura archivia. Può costituire eccezione quando (a titolo d'esempio) una modalità espressiva sia lesiva indipendentemente dalla veridicità dei fatti in oggetto.
Caro CAAAR di tutta evidenza il tuo docente (per inciso un collega) non ha saputo spiegarsi o tu non hai capito o entrambe le ipotesi. Non esiste una querela senza il sostegno di elementi probatori (validi o meno che siano). Non che l'assenza d'indicazione di elementi probatori invalidi la querela ci mancherebbe, ma l'indicazione degli elementi probatori nella prassi giudiziaria ne determina quasi sempre l'improcedibilità. E credimi gli avvocati AIA, sono convinto, questi elementi li hanno forniti o tutto finirebbe in bolla. Non si tratta di dimostrare il non detto, della probatio diabolica, semplicemente una o più testimonianze o registrazioni o altro che rendano ragionevole per il magistrato credere che Gasperini si è inventato tutto e lo rinvii a giudizio. A questo punto scatta l'inversione dell'onere della prova come previsto dal codice.
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda Freedomofspeech il mar mag 15, 2018 8:03 pm

Da ignorante di diritto, ma se uno per caso non avesse prove della propria innocenza, e uno come Gasperini la sparasse grossissima totalmente a caso e inventando per accusarti di qualcosa, per quale cavolo di ragione io devo portare le prove della mia innocenza e Gasperini invece può essere creduto anche solo sulla parola? Mi sembra una cosa ingiusta, che brutta cosa il diritto mamma mia :lol:

Del tipo “ho visto un asino volare ma devi dimostrare tu che quello che dico non è vero, non devo portare io la prova che gli asini volano”
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda CAAAAAR il mar mag 15, 2018 9:33 pm

Freedomofspeech ha scritto:Da ignorante di diritto, ma se uno per caso non avesse prove della propria innocenza, e uno come Gasperini la sparasse grossissima totalmente a caso e inventando per accusarti di qualcosa, per quale cavolo di ragione io devo portare le prove della mia innocenza e Gasperini invece può essere creduto anche solo sulla parola? Mi sembra una cosa ingiusta, che brutta cosa il diritto mamma mia :lol:

Del tipo “ho visto un asino volare ma devi dimostrare tu che quello che dico non è vero, non devo portare io la prova che gli asini volano”


Sei ignorante di diritto, per questo usi benissimo il cervello!
Chapeau! Hai capito esattamente qual è il punto! Essenzialmente, visto che si confonde il penale con il civile, così come il diritto con la giustizia, l'Aia prova il danno, allegando la conferenza stampa di Gasperini; quest'ultimo dovrà dimostrare che la minaccia c'è stata...
Il prof. Gadamer, invece, scrive un sacco di cose senza dir nulla.
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Re: AIA: denuncia penale contro Gasperini

Messaggioda RSM_Assistant il mar mag 15, 2018 9:47 pm

gadamer ha scritto:No verdifra mi dispiace non funziona così nelle giustizia applicata (almeno dove si applica correttamente il diritto, poi di troiate se ne vedono e anche di peggiori). Se tu mi quereli perché ho affermato un falso che lede la tua reputazione senza fornire un contorno probatorio, circostanziato, devi apportare elementi che inducano il magistrato ad aprire un fascicolo o la procura archivia. Può costituire eccezione quando (a titolo d'esempio) una modalità espressiva sia lesiva indipendentemente dalla veridicità dei fatti in oggetto.
Caro CAAAR di tutta evidenza il tuo docente (per inciso un collega) non ha saputo spiegarsi o tu non hai capito o entrambe le ipotesi. Non esiste una querela senza il sostegno di elementi probatori (validi o meno che siano). Non che l'assenza d'indicazione di elementi probatori invalidi la querela ci mancherebbe, ma l'indicazione degli elementi probatori nella prassi giudiziaria ne determina quasi sempre l'improcedibilità. E credimi gli avvocati AIA, sono convinto, questi elementi li hanno forniti o tutto finirebbe in bolla. Non si tratta di dimostrare il non detto, della probatio diabolica, semplicemente una o più testimonianze o registrazioni o altro che rendano ragionevole per il magistrato credere che Gasperini si è inventato tutto e lo rinvii a giudizio. A questo punto scatta l'inversione dell'onere della prova come previsto dal codice.

Scusa gadamer ma mi permetto di contraddirti.
Nel caso in discussione dovrebbe essere Pairetto a querelare Gasperini per dichiarazioni lesive della sua reputazione e onorabilità mentre l'A.I.A., quale terzo interessato, potrebbe costituirsi parte civile.
Come prova Pairetto dovrebbe semplicemente allegare all'atto di querela un CD con la registrazione del video delle dichiarazioni di Gasperini.
Al riguardo mi permetto di citare gli articoli 595 e 596 del Codice Penale che regolano la materia:
Art. 595 Codice Penale, Libro Secondo Dei delitti in particolare, Titolo XII dei delitti contro la persona, Capo II dei delitti contro l'onore.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate .

Art. 596 Codice Penale, Libro Secondo Dei delitti in particolare, Titolo XII dei delitti contro la persona, Capo II dei delitti contro l'onore.
Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo [597 2], prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648-650], deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo [c.p.p. 336-338].
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, comma 1.

Questo è quanto (a mio parere).
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