da gadamer il mer ago 08, 2018 12:42 pm
RIGETTO RICORSO GAVILLUCCI:
Emergono come facilmente rilevabile differenze interpretative, da parte dell’organo giudicante, fra la “ “sentenza” Greco e la “sentenza” Gavillucci. Ma sono molto meno di quanto si creda, non dovendo commettere l’errore di considerare i due casi sovrapponibili.
Il dispositivo della prima è un meraviglioso esercizio di ingegneria giuridica operato da un giurista di gran valore (Mastrocola) ma non è esente da critiche. A mio giudizio sono due le acrobazie dialettiche contenute che mi vedono in disaccordo.
La prima, importantissima, riguarda l’applicazione della legge 241/90 che l’illustre ritiene applicabile nei confronti di AIA. Tradotto: Il CONI è ente pubblico, FIGC è federazione del CONI, AIA è un organo della FIGC quindi ogni suo atto ha valore pubblicistico. Sembrerebbe lineare ma non è così e la “sentenza” Gavillucci nega questo sillogismo. Mi spiego: AIA non è la FIGC ma una componente della FIGC assieme alle Leghe, associazioni calciatori e allenatori. Ora se noi applicassimo l’argomento “Greco” arriveremmo al paradosso che la legaA costituita da S.p.A dovrebbe soggiacere alle regole pubblicistiche, una contraddizione palese. Le S.p.A. hanno un loro posto nell’ordinamento privatistico. Altrettanto può (per me deve) valere per AIA.
L’altro punto criticabile del primo dispositivo a mio giudizio è quello che concernerebbe la nomina degli OT che è stata giudicata non conforme in quanto mancava la verifica di una fantomatica commissione terza e imparziale. Oggettivamente se posso uscire dal linguaggio paludato una supercazzola. Un processo circolare in base al quale si approda all’autoreferenzialità. I cosiddetti tecnici si autonominano. Non esiste, per fare un esempio: il presidente della repubblica nomina i ministri, senza saper nulla delle loro competenze, né avere possibilità e capacità di valutazione e ci mancherebbe. L’organo politico (sia esso statale o sportivo) nomina l’organo tecnico, così funziona dappertutto anche nelle aziende dove i soci nominano il CDA.
Tornando al caso Gavillucci pare evidente che lo stesso fosse a conoscenza documentale tanto della formazione dei ruoli quanto della sua posizione pericolante e non abbia potuto dimostrare il contrario. Possiamo discutere a lungo se Gavillucci sia stato sottovalutato a torto, per me sì come per molti, ma si resta nel perimetro dell’opinabile o dei retro-pensieri. Possiamo anche appellarci al fatto che la geo-appartenenza con le preclusioni (a proposito qualcuno mi aiuta a reperire un riferimento normativo in merito?) sia una sciocchezza e molto altro ancora.
Resta il fatto che il rigetto del ricorso risulti (mia convinzione, il diritto è quanto di più scivoloso esista) del tutto correttamente motivato…. Almeno sino a che qualcuno mi convinca del contrario.
Giacqui con due signore: Vittoria e Sconfitta. Entrambe fingevano.
La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarmi.(Watterson)