da Asdrubale09 il ven nov 16, 2018 9:22 pm
Serie C/2 calcio a 5 Lombardia
gara del 9/11/2018 ATLETICO ARLUNO - FUTSEI MILANO La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva dall'arbitro al 32º del secondo tempo per i fatti di seguito riportati. Al 31º del 2º tempo mentre l'arbitro stava scrivendo sul proprio taccuino i fatti di gara veniva avvicinato dal signor Pietro Sasso, nato il 18-9-1984, tesserato per la società Atletico Arluno il quale gli chiedeva di porre temine anticipatamente alla gara; avutane risposta negativa, in quanto mancava ancora un minuto di recupero, protestava venendo ammonito. Invitato a tornare in porta dai suoi stessi compagni indietreggiava allontanandosi ma poi, facendosi largo tra i presenti, tornava verso il direttore di gara e lo colpiva all'altezza dell'orecchio sinistro con un violento schiaffo a mano aperta da distanza ravvicinata. Il direttore di gara barcollava ripiegandosi su sé stesso tanto da venire sorretto dai calciatori di entrambe le squadre. Tuttavia il forte dolore e le vertigini causate dal colpo ricevuto gli impedivano di concludere regolarmente la gara che pertanto veniva definitivamente sospesa. Recatosi al Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Busto Arsizio, il giorno 10-11-2018 alle ore 00,26, gli veniva riscontrata una lesione (che qui non si quantifica nella portata e non si definisce per ragioni di Privacy) e successivamente dimesso con prognosi di giorni 20, apposita terapia e rinviato a visita specialistica. Tale successiva visita veniva effettuata in data 12-11-2018 presso la ASST Valle Olona del medesimo Presidio ospedaliero di Busto Arsizio (i cui riscontri qui si omettono), dimesso con terapia aggiuntiva e rinviato a successiva visita programmata dopo 14 giorni. Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a sanzione di tale inqualificabile comportamento connotato da gratuita violenza, che non solo non trova giustificazioni o attenuanti, ma per la modalità di svolgimento e la totale mancanza di motivazioni fa comprendere come non sia frutto di un improvviso gesto d'impeto. Per di più la violenza compiuta nei confronti del direttore di gara denota altresì la mancanza di ogni rispetto non solo nei confronti della persona fisica ma anche e soprattutto nei confronti dell'autorità di cui tale persona è investita nell'ambito dello svolgimento della propria funzione.
Tutto ciò ed anche in considerazione delle circostanze in cui i fatti sono avvenuti costituisce certamente aggravante da considerare al fine di determinare la sanzione da comminare. Non si può in alcun modo tollerare che nell'ambito dell'attività del giuoco del calcio organizzato dalla FICG si possano verificare violenze di tal genere che stravolgono completamente i dettami del Codice di Comportamento sportivo del CONI, come stabiliti in Premessa, che richiamano tutti i tesserati all'osservanza dei doveri fondamentali ed obbligatori di lealtà, correttezza e probità in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva e tra di essi pone in risalto il principio della non violenza. Tutto ciò viene peraltro ribadito dall'articolo uno bis del Codice di giustizia sportiva della FIGC che così recita:" 1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva." Va inoltre considerato che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un direttore di gara, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014; Il comportamento violento posto in essere dal tesserato della società Atletico Arluno rende inoltre oggettivamente responsabile la società stessa che va dunque adeguatamente sanzionata. Tuttavia va dato atto alla citata società di aver inviato nota in data 13-11-2018 con la quale, dissociandosi dal gesto del proprio tesserato, formula le proprie scuse rivolte al direttore di gara, all'AIA, alla Società avversaria ed al Comitato regionale Lombardia. Tale comunicazione verrà valutata e tenuta in considerazione al fine della irrogazione delle sanzioni alla società.
P.Q.S. DELIBERA Di comminare alla società Atletico Arluno l'ammenda di Euro 500,00 (sanzione limitata per la positiva presa di posizione della società, come da nota su indicata), per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dal proprio calciatore nonché la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; Di fare obbligo alla società Atletico Arluno, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del condotta gravemente sleale, ed al fine di favorire processi educativi ed affermare i valori sportivi, di organizzare apposita riunione con i propri tesserati onde illustrare il Codice di Comportamento sportivo del CONI nonché l'articolo uno bis del Codice di Giustizia Sportiva della Figc vale a dire la norma fondamentale che regola il comportamento dei tesserati nell'ambito dell'ordinamento sportivo: a seguito di tale riunione dovrà essere fatto pervenire sintetico verbale allo scrivente Ufficio per il tramite del Presidente del CR Lombardia. Di squalificare il calciatore della società Atletico Arluno, signor Pietro Sasso, nato il 18-9-1984, per anni cinque, vale a dire fino al 14-11-2023, disponendo altresì per il medesimo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Di dare inoltre atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (c.u.n°256/A del 27/01/2016). La segreteria del C.R. Lombardia provvederà a notificare la presente deliberazione alla Società ed all’interessato ai sensi dell’art. 38 comma 8 del condotta gravemente sleale.