da gadamer il dom feb 03, 2019 2:07 pm
M1313
Marelli è sicuramente un esperto di diritto per mestiere, al pari del sottoscritto e a quanto mi pare sicuramente(leggendo i suoi post), Sbirulino.
Ciò non aggiunge né toglie nulla alle divergenze interpretative che esistono da sempre nell'ambito della stessa magistratura tanto di merito quanto di legittimità. Non si contano infatti le sentenze di auto-smentita della Corte stessa.
Dove ritengo Marelli non colga nel giusto è nella lettura parziale della sentenza sotto citata e, soprattutto, nell'estrapolazione della stessa dal contesto della pronuncia. Occorre ricordare che si tratta di una causa civile intentata dal CONI contro i due convenuti responsabili di danno erariale. Tanto detto per rimarcare come la decisione degli ermellini non abbia come oggetto i rapporti interni all'associazione, quanto a ribadire le responsabilità dei soggetti esercitanti una funzione pubblica (rectius: pubblicistica). Esercizio di funzione che può (e lo è nella realtà) essere svolto da chiunque. Privato o pubblico che sia. Il passo finale dell’estratto è funzionale a ribadire la responsabilità dei due proprio per il fatto di essere appartenenti al CONI attore e richiedente risarcimento per danno erariale.
Ora risiede qui la divergenza interpretativa: Marelli e altri ritengono. che la Corte abbia messo un paletto stabilendo che l’arbitro sia assoggettato alla legge 241/90 in ogni aspetto della sua attività inclusi i rapporti che intercorrono fra lo stesso e l’associazione ma la sentenza degli ermellini e l’ultima della giudice sportivo dicono diversamente.Doveroso ricordare che comunque una sentenza non è legge. L’arbitro è soggetto a valenza pubblicistica nel suo operato, ma i rapporti interni sono regole dell’associazione del tutto giuridicamente autonomi di natura privatistica.
Ciò non significa che i diritti, quali la trasparenza per citare il più richiamato, non sussistano. Significa che si fondano su Statuto e norme interne. Si traduce nel concreto che il giudice stabilisce la loro corretta applicazione ma non può, a mio giudizio, richiamarsi alla legge dello stato. Significa che (su questo principio riposa la mia interpretazione) deliberare che non sia stata rispettato il principio di trasparenza per mancanza di pre-determinazione dei criteri costituisce un interpretazione estensiva di puro azzardo. Poi ho aggiunto riflessioni sulla sostanziale inapplicabilità di questo criterio, ma qui uscendo dall'ambito “dottrinale” per passare a quello funzionale, pratico. Opinione personale convinta ma discutibile come tante. Ho una visione più pragmatica che formalistica e non amo le ingegneristiche costruzioni dei parametri valutativi ma comprendo i dissensi.
Non so se la corte CONI ribalterà, lo auspico ma non ho la certezza di Sbirulino. Nell'esercizio del mestiere a volte le sentenze hanno smentito le mie convinzioni e a volte le hanno confermate. Vedremo.
La Cassazione, nella circostanza, ha ribadito che “costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di queste sezioni unite, quello în virtù del quale è idonea a radicare responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale - che ben può essere un soggetto privato - e l'ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo... Sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti” (ovvero, D'Elia e Marrazzo) “ requisiti per la configurazione della loro responsabilità contabile in ordine al danno economico subito dal coni nella vicenda in esame. L'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale, è associato all'aia (associazione italiana arbitri), la quale è componente della figc (federazione italiana gioco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al coni (comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico)”.
Giacqui con due signore: Vittoria e Sconfitta. Entrambe fingevano.
La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarmi.(Watterson)