Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda Radici il sab feb 02, 2019 6:30 pm

Io personalmente seguo Luca Marelli,credo che sia molto preparato. Certo mi faceva piacere leggere qualche caro amico del forum ma è scomparso, mi auguro che il motivo sia solo per la mancanza di argomenti non per altro.
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda Sbirulino_2018 il sab feb 02, 2019 7:18 pm

Allora Marelli fa il suo commento prima delle motivazioni. E giustamente vedendo il solo dispositivo accolto senza leggere le motivazioni presume con estrema logica che il Tribunale federale per accogliere abbia sostenuto (solo facendo una previsione delle motivazioni) che fosse rimarcato questo concetto, che lui riporta “Il concetto è molto semplice: l’AIA non è, come più volte sostenuto dall’associazione stessa, un “apparato” avente connotazioni privatistiche ma pubblicistiche, motivo per cui è sottoposta alla disciplina della Legge 241/1990, intitolata alla trasparenza negli atti amministrativi”.
Tuttavia smentendo la prevista motivazione di Marelli il Tribunale dice il contrario cioè che l’Aia ha carattere privatistico.
Per questo io sostengo che le conclusioni della sentenza ovvero l’accoglimento contrastino con le motivazioni proprio per questo.
Infatti la parte motivata non dice quello che prevedeva Marelli cioè che Aia è un apparato avente connotazioni pubblicistiche, ma l’esatto contrario ovvero che è un Ente di diritto privato che tuttavia delega ai propri associati una funzione in parte avente influenza pubblicistica. Ciò è ben diverso.
Ergo il pastrocchio.

PS per Addizionale: ho la sensazione di spiegare una sentenza al mio fruttivendolo con tutto il rispetto. Ti è chiaro il concetto che la sentenza non è un Vangelo e che può avere una motivazione contraddittoria ed in quanto tale riformabile. Questo è il mio pensiero con tanto di argomentazioni logico giuridiche. Che Gavillucci non tornerà ad arbitrare è chiaramente una mia previsione sulla base del mio convincimento che la sentenza verrà riformata. È chiaro che ad oggi stante l’esecutivita della sentenza in assenza di sospensiva Gavillucci fa parte dell’organico. Però adesso: Ti prego basta. Dire ok ho capito spesso è un segno di grande umiltà e intelligenza.

-- sab feb 02, 2019 7:18 pm --

MOTOVAZIONE TESTUALE


“Sotto tale profilo, ferma la natura privatistica dell’AIA e la conseguente inconferenza, su un piano generale, dei generici richiami alla applicazione delle norme e delle procedure di natura amministrativa in senso stretto considerato”
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda Addizionale2 il sab feb 02, 2019 10:00 pm

Certo che una sentenza può essere riformata, e lo può essere anche se avesse avuto ragione in tutti e 4 i punti ( come infatti è successo a Gavillucci in primo grado su tutti e 4 i punti che erano stati rigettati). Esistono anche le prove incidentali, e quindi questa tua convinzione che la sentenza venga riformata, non è supportata da nessun elemento giuridico se non dalla tua lettura e sicurezza che per me ( e anche per Marelli che a differenza di quanto sostieni la sentenza L ha commentata anche dopo le motivazioni) non è tale riformata visto tra L altro che il Collegio di Garanzia giudica la leggitimita e non il merito. Se Gavillucci non tornerà ad arbitrare io glie lo auguro, perché andare ad arbitrare con un clima così sinceramente non lo augurerei a nessuno. Io fossi in lui l ho già detto prenderei la sentenza del CFA e insieme a quella della Cassazione proseguirei la battaglia in sede civile richiedendo il risarcimento del danno subito... la sua vittoria qui L ha ottenuta.
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda gadamer il dom feb 03, 2019 2:07 pm

M1313
Marelli è sicuramente un esperto di diritto per mestiere, al pari del sottoscritto e a quanto mi pare sicuramente(leggendo i suoi post), Sbirulino.
Ciò non aggiunge né toglie nulla alle divergenze interpretative che esistono da sempre nell'ambito della stessa magistratura tanto di merito quanto di legittimità. Non si contano infatti le sentenze di auto-smentita della Corte stessa.
Dove ritengo Marelli non colga nel giusto è nella lettura parziale della sentenza sotto citata e, soprattutto, nell'estrapolazione della stessa dal contesto della pronuncia. Occorre ricordare che si tratta di una causa civile intentata dal CONI contro i due convenuti responsabili di danno erariale. Tanto detto per rimarcare come la decisione degli ermellini non abbia come oggetto i rapporti interni all'associazione, quanto a ribadire le responsabilità dei soggetti esercitanti una funzione pubblica (rectius: pubblicistica). Esercizio di funzione che può (e lo è nella realtà) essere svolto da chiunque. Privato o pubblico che sia. Il passo finale dell’estratto è funzionale a ribadire la responsabilità dei due proprio per il fatto di essere appartenenti al CONI attore e richiedente risarcimento per danno erariale.
Ora risiede qui la divergenza interpretativa: Marelli e altri ritengono. che la Corte abbia messo un paletto stabilendo che l’arbitro sia assoggettato alla legge 241/90 in ogni aspetto della sua attività inclusi i rapporti che intercorrono fra lo stesso e l’associazione ma la sentenza degli ermellini e l’ultima della giudice sportivo dicono diversamente.Doveroso ricordare che comunque una sentenza non è legge. L’arbitro è soggetto a valenza pubblicistica nel suo operato, ma i rapporti interni sono regole dell’associazione del tutto giuridicamente autonomi di natura privatistica.
Ciò non significa che i diritti, quali la trasparenza per citare il più richiamato, non sussistano. Significa che si fondano su Statuto e norme interne. Si traduce nel concreto che il giudice stabilisce la loro corretta applicazione ma non può, a mio giudizio, richiamarsi alla legge dello stato. Significa che (su questo principio riposa la mia interpretazione) deliberare che non sia stata rispettato il principio di trasparenza per mancanza di pre-determinazione dei criteri costituisce un interpretazione estensiva di puro azzardo. Poi ho aggiunto riflessioni sulla sostanziale inapplicabilità di questo criterio, ma qui uscendo dall'ambito “dottrinale” per passare a quello funzionale, pratico. Opinione personale convinta ma discutibile come tante. Ho una visione più pragmatica che formalistica e non amo le ingegneristiche costruzioni dei parametri valutativi ma comprendo i dissensi.
Non so se la corte CONI ribalterà, lo auspico ma non ho la certezza di Sbirulino. Nell'esercizio del mestiere a volte le sentenze hanno smentito le mie convinzioni e a volte le hanno confermate. Vedremo.
La Cassazione, nella circostanza, ha ribadito che “costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di queste sezioni unite, quello în virtù del quale è idonea a radicare responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale - che ben può essere un soggetto privato - e l'ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo... Sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti” (ovvero, D'Elia e Marrazzo) “ requisiti per la configurazione della loro responsabilità contabile in ordine al danno economico subito dal coni nella vicenda in esame. L'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale, è associato all'aia (associazione italiana arbitri), la quale è componente della figc (federazione italiana gioco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al coni (comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico)”
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda Sbirulino_2018 il dom feb 03, 2019 2:56 pm

Condivido tutto Gadamer.

La legge 15/2005, ha modificato la legge 241/90 per ciò che concerne l’ambito applicativo, difatti, ne ha mantenuta integra la sua versione così come era stata modificata dalla L.265/1999, ma ha riformato interamente l’art. 22, introducendovi all’interno una definizione ad hoc di “pubbliche amministrazioni”, secondo la quale sono tali “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Applicando questo principio la Cassazione ritiene che l’attività di redazione del referto in quanto incidente su un pubblico interesse ovvero il denaro pubblico (giochi dei Monopoli di Stato) abbia rilevanza pubblicistica.
Il fatto di ritenere una dismissione o promozione di un arbitro quindi è un volo pindarico.
Mi è venuto in mente ad esempio la regolamentazione interna dei Partiti Politici, notoriamente Enti di Diritto Privato ma che chiaramente esercitano funzioni a rilevanza pubblica (art.49 Cost.), che non garantiscono la trasparenza della selezione dei candidati per le elezioni. Ebbene questo sistema sebbene biasimevole, poco trasparente non può essere al momento oggetto di censura proprio perché in Partiti come i Sindacati sono Enti Privati. Ciò non va confuso col fatto che un discorso è la trasparenza ed un altro è la adozione di atti contrari all’ordinamento giuridico ed a norme imperative (ad esempio gli atti discriminatori) ma sono cosa bene diversa dalla trasparenza.
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda Addizionale2 il dom feb 03, 2019 9:46 pm

La cosa che mi lascia basito che qualcuno che dovrebbe essere arbitro ( ma spero non lo sia) possa auspicarsi che venga riformata una sentenza che per quanto possa essere giuridicamente sbagliata ( non a giudizio di una corte che annovera nel collegio il vicepresidente del consiglio di Stato, un presidente di una sezione del consiglio di stato, due avvocati dello stato ecc ecc) auspica che ci sia una maggiore trasparenza all interno di un un sistema che fino ad oggi non permetteva agli arbitri di conoscere i propri voti, le proprie graduatorie ed i criteri con cui venivano giudicati.
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda Doraemon il dom feb 03, 2019 11:10 pm

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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda giacomo78 il lun feb 04, 2019 10:07 am

A volte mi stupisco di chi, pur conoscendo la legge e lavorandoci a stretto contatto, non ammette il parere altrui bollandolo come immondizia, riempiendosi la bocca di termini giuridici e citando qualsivoglia legge o regolamento.

Se la risposta a qualunque quesito fosse univoca non esisterebbero i tribunali e gli stessi avvocati: è il gioco delle parti che porta al risultato finale, chi ha "giocato" meglio la sua partita, la vincerà!

Detto ciò, secondo me, una maggiore trasparenza all'interno di "casa nostra" non può che giovare
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda gadamer il lun feb 04, 2019 1:34 pm

Tranquilli, dal momento che non sono riuscito a spiegarmi, cioè che i miei interventi, tutti non solo quelli di questo thread, erano rivolti nelle intenzioni al miglioramento dell'AIA come struttura efficiente e non come soddisfazione delle aspirazioni (più o meno giustificabili) dei singoli, non posso che prendere atto della mia inadeguatezza di e sostanziale estraneità al contesto del prevalente "sentiment" di questo forum. Quindi non leggerete più nulla di fuori dal coro che vi irriti. Mi resta sempre il toto-arbitri come svago finché durerà la voglia di giocare. Bye bye, adieu, adios.... so che qualcuno potrebbe rispondere: "hic manebimus optime", che tradotto significa chissenefrega. Beh lo comprendo.
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Re: Accolto il ricorso di Claudio Gavillucci contro l'AIA

Messaggioda giacomo78 il lun feb 04, 2019 1:56 pm

gadamer ha scritto:Tranquilli, dal momento che non sono riuscito a spiegarmi, cioè che i miei interventi, tutti non solo quelli di questo thread, erano rivolti nelle intenzioni al miglioramento dell'AIA come struttura efficiente e non come soddisfazione delle aspirazioni (più o meno giustificabili) dei singoli, non posso che prendere atto della mia inadeguatezza di e sostanziale estraneità al contesto del prevalente "sentiment" di questo forum. Quindi non leggerete più nulla di fuori dal coro che vi irriti. Mi resta sempre il toto-arbitri come svago finché durerà la voglia di giocare. Bye bye, adieu, adios.... so che qualcuno potrebbe rispondere: "hic manebimus optime", che tradotto significa chissenefrega. Beh lo comprendo.


Il mio intervento non era "contro" qualcuno nello specifico, giusto per chiarire :ok
E' che troppe sicurezze non mi hanno mai convinto :shock:
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