Aspide1979 ha scritto:C'è sempre la possibilità di ricorrere all'Altissimo...
Forse è sufficiente rivolgersi più in basso...
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal sig. Paparesta Gianluca contro Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, ANN. DECISIONE DEL COMITATO NAZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI (AIA) DEL 4.7.2008 CONFERMATA CON IL LODO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT DEL 12.11.08.
Considerato che nella vigenza di un sistema normativo, che condiziona la conferma, la promozione, l’avvicendamento e la dismissione degli arbitri di calcio ad una previa valutazione di ordine tecnico sul rendimento complessivo e sui risultati dei test atletici riferiti ad un arco temporale necessariamente congruo (“gli anni precedenti”), detto criterio si impone come regola alla quale l’organo tecnico deve attenersi anche nel caso in cui sia chiamato ad un ridimensionamento della pianta organica perché esuberante rispetto all’effettive esigenze del settore arbitrale;
Rilevato pertanto che il modus procedendi seguito nel caso in esame e inteso a selezionare gli arbitri da dismettere sulla base di un criterio estraneo alla previsione normativa, e cioè il mancato svolgimento di attività nell’anno immediatamente precedente il provvedimento di ridimensionamento dell’organico, è da ritenersi illegittimo sotto un duplice profilo, e cioè perché detto organo arbitrariamente trascura i limiti che alle sue valutazioni derivano dalla normativa sovra ordinata e comunque adotta, senza averne il potere, un criterio selettivo palesemente illogico perché assegna un rilievo esclusivo e determinante ad un accadimento che, nell’ottica di una valutazione complessiva della capacità professionale del singolo soggetto, così come accertata a conclusione di una verifica necessariamente di lungo periodo, è oggettivamente neutro specie se non accompagnato da una ricognizione in ordine alle cause che in un arco temporale ben definito hanno impedito all’arbitro di svolgere la propria attività e all’esistenza di eventuali designazioni alle quali egli si sia ingiustificatamente sottratto;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.
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Commento: La sospensione dei provvedimenti impugnati fa di Paparesta un arbitro effettivo a disposizione della CAN, in attesa della pronuncia di primo grado, nel merito, da parte del TAR o di appello sul provvedimento cautelare (ordinanza) da parte del Consiglio di Stato.