FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 90/CDN
(2009/2010)
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente;
dall’Avv. Federico Vecchio, dall’Avv. Angelo Pasquale Perta, Componenti; dall’Avv.
Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la
collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 giugno 2010 e ha
assunto le seguenti decisioni:
Con provvedimento del 5.5.2010, il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla
Commissione Disciplinare Nazionale:
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▪ il Sig. Spinelli Aldo, Presidente e Amministratore delegato, legale rappresentante della
Società Associazione Sportiva Livorno Calcio Srl;
- la Società AS Livorno Calcio Srl,
per rispondere:
- il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tentato di contattare,
sulla ritenuta utenza privata telefonica del medesimo, l’arbitro CAN A-B Signor Mauro
Bergonzi, nella giornata successiva alla gara Livorno-Bologna dallo stesso arbitrata, al fine
di manifestargli il suo disappunto per la direzione di gara ritenuta insufficiente;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in
relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente;
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una
memoria difensiva nella quale si rileva l’infondatezza dell’addebito e, di conseguenza, si
chiede il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l’applicazione della sanzione
minima.
Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Spinelli Aldo: inibizione per 1 (un) mese;
- per la Società AS Livorno Calcio Srl: ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).
E’ comparso altresì il difensore del deferito e della Società AS Livorno Calcio Srl, il quale,
dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle
conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che in data 15.2.2010, il Presidente del Livorno Aldo Spinelli ha
provato a contattare l’arbitro Mauro Bergonzi mediante una telefonata all’utenza telefonica
ritenuta di sua titolarità, al fine di manifestargli il suo disappunto per l’arbitraggio della gara
Livorno - Bologna disputatasi il giorno precedente, ritenuto insufficiente. I fatti non sono
contestati dai deferiti.
Tale comportamento è contrario a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del C.G.S.
secondo il quale i soggetti dell’Ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle
norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e
probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Infatti, il solo tentativo di
contattare un direttore di gara integra la violazione di tale precetto, non potendo trovare
accoglimento le argomentazioni difensive.
La Società è responsabile direttamente ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in
relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente.
Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della
giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Spinelli Aldo la sanzione
dell’inibizione per 1 (un) mese e alla Società AS Livorno Calcio Srl la sanzione
dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
