da tomtom il gio giu 24, 2010 6:23 pm
La Resistente contesta, poi, la tesi del Ricorrente secondo la quale il
provvedimento di commissariamento censurerebbe il comportamento del sig.
Dondarini. Al contrario, afferma la Resistente, le violazioni regolamentari poste alla
base della delibera di commissariamento non sono state imputate al sig. Dondarini,
ma unicamente alla scelta degli associati di Finale Emilia di conferire un incarico
direttivo ad un associato cui sono stati addebitati, con sentenza penale pur soggetta a
gravame, fatti assolutamente incompatibili con l’attività arbitrale. Sarebbe, pertanto,
la condotta tenuta dagli associati di Finale Emilia ad essere richiamata nella delibera
impugnata quale motivo che ha imposto il commissariamento della Sezione, e ciò a
causa della manifesta violazione dei principi fondamentali dell’attività arbitrale
previsti sia dall’art. 40, sia dall’art. 8 del Regolamento AIA.
33. In merito, poi, alla distinzione (operata dal Ricorrente) fra la precedente
nomina del sig. Dondarini quale componente della Commissione Arbitri
Interregionale (incarico al quale il sig. Dondarini aveva preferito rinunciare all’esito
del giudizio penale) e la successiva elezione dello stesso alla Presidenza della
Sezione, la Resistente ne contesta il fondamento, affermando che “in entrambi i casi
si tratta dell’esercizio di funzioni direttive in seno ad organi istituzionali dell’AIA
che evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di non affidare ad un soggetto
condannato in sede penale (seppure in via non definitiva)”.
Quindi l'AIA nelle sue "controdeduzioni" afferma che la colpa è degli associati di Finale Emilia che non dovevano eleggere il Dondarini e che, in merito all'incarico affidatogli di vice commissario CAI, un conto è la nomina a giudizio penale non ancora avvenuto ed un conto la nomina (o elezione) a giudizio penale enunciato anche se non definitivo.
E' la conferma che la nomina tecnica fu un atto azzardato...
Ora vediamo che accadrà a Finale Emilia dove, è bene ricordarlo, gli associati (incolpati ora) hanno esercitato il loro diritto di voto nei confronti di un associato per il quale nessuno, nè il presidente dell'assemblea nè il rappresentante CRA presente, aveva avanzato la questione della mancanza dei requisiti o dell'opportunità etica.