è la prima volta dal corso arbitri che vedo applicata questa normativa:
6.1.4. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 20/11/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: USD.C. LEVANE/U.S.D. TEGOLETO DEL 20 NOVEMBRE 2011 (non disputata).
Con rapporto in data 21 novembre 2011 l'arbitro designato per la direzione
della gara USD.C. Levane/U.S.D. Tegoleto riferiva che la partita, prevista
in calendario per le ore 14,30 del giorno 20 novembre, non era stata
disputata per fatto addebitabile alla societa' ospitante. Precisava che
l'USD.C. Levane, nei cui confronti era stato disposto un prelievo coattivo
non aveva adempiuto all'obbligazione richiestagli come richiesto dall'art.
26, comma quarto, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per cui
dietro disposizioni del Commissario Amministrativo presente non dava inizio
alla gara.
Rileva questo Giudice che la disciplina nella specie applicabile e' quella
dettata in via generale dall'art. 26 R.L.N.D., le cui statuizioni -
tassative ed inderogabili - devono ritenersi vincolanti per tutte le
societa'. Da siffatta premessa si deduce che l'inosservanza di quelle
prescrizioni pone la societa' in posizione di inadempienza e, quindi, di
rinuncia alla disputa della gara: situazione verificatasi, per l'appunto,
nel caso in esame (art.53, comma sesto, N.O.I.F.).
Per questi motivi il G.S.T. infligge di conseguenza all'USD.C. Levane di
Levane (Arezzo) le sanzioni della perdita della partita con il punteggio di
0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica e dell'ammenda di Euro
150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia.