Riporto la sentenza del GST calabrese a pag. 13 del CU n.97 del 21 gennaio 2016
DELIBERE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
Gara del 16/ 1/2016 EURO GIRIFALCO - TERINA
- che al 43º del secondo tempo, a seguito della concessione da parte dell'arbitro di un calcio di punizione a favore della società
Terina, il giocatore Conidi Domenico (Euro Girifalco) protestava reiteratamente nei confronti dell'arbitro stesso lo colpiva più volte
con "l'indice" sul petto, provocandogli una "sensazione di dolore", gli rivolgeva parole di minaccia, lo tirava per la manica della divisa
e, inoltre, gli dava un pizzico forte all'altezza dello avambraccio;
- che, contemporaneamente, altri giocatori di detta società Euro Girifalco si avvicinavano all'arbitro, rivolgendogli parole gravemente
offensive e lo minacciavano di morte qualora non avessero vinto l'incontro;
- che l'arbitro fra i suddetti giocatori che lo ingiuriavano e lo minacciavano individuava Burdino Leonardo, Randò Gabriele, Catalano
Giovanni, Vonella Valerio, Signorello Francesco e Palaia Antonio che sedeva in panchina;
che l'arbitro, pertanto, avrebbe dovuto espellere i sei giocatori responsabili delle offese e delle minacce e sospendere la gara per
mancanza di numero minimo di giocatori (art.73 punto 2 N.O.I.F.);
- che l'arbitro per salvaguardare la propria incolumità soprassedeva alla notifica di espulsione dei citati giocatori, riteneva conclusa
anticipatamente la gara e la proseguiva meramente pro-forma per i restanti minuti di gioco regolamentare e per tutti i sei minuti di
recupero concessi annullando, altresì, la rete del pareggio segnata dalla società Terina;
ritenuto che la gara non ha avuto regolare conclusione oltre che per la diretta responsabilità dei giocatori Conidi Domenico, Burdino
Leonardo, Randò Gabriele, Catalano Giovanni, Vonella Valerio, Signorello Francesco e Palaia Antonio anche per la responsabilità
oggettiva della società Euro Girifalco;
visto l'art.17, 18 e a19 del C. G. S.;
delibera
1) Infliggere alla società EURO GIRIFALCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) Infliggere alla società EURO GIRIFALCO l'ammenda di € 200,00;
3) Squalificare fino al 20 maggio 2016 il giocatore CONIDI Domenico (Euro Girifalco);
4) Squalificare per CINQUE giornate di gara i giocatori: BURDINO Leonardo; RANDÒ Gabriele; CATALANO Giovanni; VONELLA
Valerio; SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio tutti appartenenti alla società Euro Girifalco
Oggi esce fresco fresco questo CU n. 112 della Corte Sportiva di Appello Territoriale calabrese (lasciamo stare i pessimi errori di battitura che sono bruttissimi da vedere in un documento ufficiale):
RECLAMO n.52 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.97 del 21.1.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria,
ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CONIDI Domenico fino al 20 MAGGIO 2016, squalifica dei calciatori
BURDINO Leonardo, RANDO’ Gabriele, CATALANO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA
Antonio per CINQUE giornate effettive di gara).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
Con reclamo trasmesso in data 25/1/2016, e inviato nella stessa data alla società controinteressata, la quale non ha fatto pervenire
controdeduzioni, la ASD Euro Girifalco ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo con riferimento alla gara del campionato
di prima categoria girone C tra Euro Girifalco e Terina del 16/1/2016, quali la perdita della gara per 0 - 3, l'ammenda di € 200 e le
squalifiche ai tesserati.
Argomenta la concludente che è inverosimile la ricostruzione degli avvenimenti negli atti ufficiali, ed evidenzia l'assoluta estraneità
dei calciatori sanzionati che si sarebbero comportati in modo civile e corretto, limitando le loro contestazioni nei confronti dell'arbitro,
evidenziando gli errori che, a loro parere, stava commettendo nella gestione della gara e che la stessa è proseguita anche oltre il
tempo regolamentare.
Alla seduta dell'1/2/2016, davanti questa Corte, la reclamante ha precisato che l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero, che il Terina ha siglato il gol del 2-3 al 92° su calcio di rigore, mentre la punizione dalla quale sarebbero scaturite le proteste, è avvenuta nei successivi minuti di recupero, tant'è che dopo il gol annullato conseguente alla punizione e la ripresa del gioco, l'arbitro ha fischiato immediatamente la fine. In sostanza contestando la verosimiglianza del referto, poiché quanto descritto non può essere avvenuto al 43° del secondo tempo, ma successivamente. Sentito l'arbitro a chiarimenti alla seduta del 15/2/2016 ha confemato il rapporto e ribadito che dal 43’ del 2^T., cioè per circa sei minuti, ha continuato la gara pro-forma perché almeno sei elementi della Società Eurogirifalco, oltre ad un calciatore già sostituito, hanno posto in essere i comportamenti descritti e che non ha adottato i provvedimenti disciplinari a causa del clima fortemente
minaccioso che s’era creato ai suoi danni, avendo timore per la sua incolumità.
Ritenuto che a parere di questa Corte non sustistevano le condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per poter
sospendere la gara, trattandosi di per lo più di un mero timore soggettivo da parte del Direttore di gara, preoccupato per la propria incolumità senza che vi fossero fondate ed oggettive sistuazioni di pericolo,tenuto conto anche della presenza delle forze dell’ordine.
Nella descritta situazione ben avrebbe potuto il Direttore di gara adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei calciatori responsabili delle violazioni disciplinari.
Quanto alle sanzioni , devono essete rideterminate secondo l’entità dei fatti, come effettivamente accertati.
P.Q.M.
revoca la punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria inflitta alla
Società ASD Euro Girifalco e dispone la ripetizione della stessa gara rimettendo gli atti alla Segreteria del Comitato LND Calabria
per gli adempimenti di competenza;
revoca l’ammenda di € 200,00 inflitta alla Società Euro Girifalco;
riduce la qualifica inflitta al calciatore CONIDI Domenico fino al 15 APRILE 2016;
riduce le squalifiche a carico dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO’ Gabriele, CATALDO Giovanni, VONELLA Valerio,
SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio a QUATTRO giornate effettive di gara;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.