Di seguito la decisione del giudice sportivo del CRLAZIO pubblicato il 27-12-2016:
COPPA ITALIA C5 MASCHILE
GARE DEL 22/12/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VIRTUS ANIENE - ATLETICO NEW TEAM
Esaminata la documentazione presentata dalla Società ATLETICO NEW TEAM in merito al reclamo proposto relativamente alla gara in epigrafe
RILEVA
Il reclamo è stato depositato brevi-manu presso la Segreteria del Comitato regionale Lazio alle h. 11.55.
La reclamante ha inoltrato copia alla Controparte alle h. 12.03 del 23/12/2016 oltre quanto previsto dalle norme vigenti. Per effetto di tale anomalia il reclamo è inammissibile (vedi C.U. nº 415/A del 7/6/2016).
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata ex art. 35 condotta gravemente sleale ed ai sensi dell'art. 29 comma 6 lett. a), questo Organo Giudicante,in base alla risultanze riportate sugli stessi evince che nel corso della gara sono stati disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno come dichiarato dall'arbitro designato su richiesta di questo Giudice Sportivo, in sede di supplemento. Secondo quanto previsto dal C.U. nº 15/3 del 20/09/2016, qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente verranno disputati due tempi supplementari di 3 minuti ciascuno.
Considerato quanto sopra, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 29 comma 4 lett. a) del C.G.S., si instaura il provvedimento d'ufficio.
Appare evidente che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento pertanto
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società ATLETICO NEW TEAM
- di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti
- di addebitare la tassa reclamo.
Dalla lettura del comunicato ufficiale si evince chiaramente che gli arbitri non hanno applicato il regolamento della manifestazione ma bensì quanto annotato nel C.U. N.79/A anno 2014 della LND-DIVISIONE CALCIO A CINQUE, che riporta: "Nei Campionati Nazionali, Regionali, Provinciali e nei tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C. la durata uguale dei due tempi supplementari è pari a cinque minuti".
In relazione a quanto accaduto, la società vincitrice della gara (VIRTUS ANIENE) ha presentato ricorso avverso il suddetto provvedimento che, con determinazione della CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE riportata nel Comunicato Ufficiale N°206 del 30/12/2016, non è stato accolto e confermato il provvedimento del Giudice Sportivo di ripetizione della gara.
Pertanto, emerge chiaramente che il regolamento della manifestazione non è stato esaminato in maniera scrupolosa da parte dei componenti del CRA LAZIO - calcio a cinque, i quali devono assumersi le loro responsabilità e, per il bene della classe arbitrale laziale di fronte a tutto il movimento del futsal regionale e non solo, rimettere al Presidente del CRA LAZIO, il loro mandato.
Buon 2017 a tutti!!!!!!!