2 categoria Lazio ancora

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

2 categoria Lazio ancora

Messaggioda mrgim il sab mar 04, 2017 2:15 am

LEONINA SPORT A.S.D. - PRO SETTE
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 225 del 19.01.2017
- Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società PRO SETTE a seguito di tempestivo preannuncio con il
quale di deduce che la gara di cui in epigrafe sarebbe stata sospesa dall'arbitro per un presunto
comportamento minaccioso e violento di un proprio singolo calciatore NUNZI Fabrizio.
- La reclamante rivela una serie di accadimenti che hanno portato il proprio tesserato a protestare
violentemente contro l'arbitro il quale provvedeva alla sua espulsione. Nel corpo del reclamo, la società PRO
SETTE afferma che il Sig. NUNZI Fabrizio "perdeva la testa", ed in maniera deplorevole e deprecabile
faceva cadere i cartellini del direttore di gara colpendolo sulla mano e facendo ciò gli sfiorava il volto senza
conseguenze.
- La reclamante ritiene che l'arbitro immotivatamente prendeva la decisione di sospendere la gara.
La società PRO SETTE precisa che non ci sono stati altri atti di violenza e tutto è tornato alla normalità
anche in presenza della Forza Pubblica richiesta dall'arbitro.
- Per l'effetto chiede che la gara in epigrafe debba essere ripetuta in quanto non sussistevano le reali
condizioni per sospenderla .
L'arbitro, tra l'altro, era tenuto ad attenersi all'art. 64 delle NOIF.
- Il reclamo è totalmente infondato.
- Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del condotta gravemente sleale e sentito
l'arbitro,questi ha confermato con supplemento di rapporto quanto accaduto.
- Con C.U. n. 225 del 19.01.2017 il calciatore NUNZI Fabrizio (PRO SETTE) è stato da questo Organo
Giudicante squalificato fino al 31.12.2019 per la seguente motivazione: "in seguito ad un provvedimento di
ammonizione assunto dall'arbitro nei suoi confronti, protestava proferendo espressione blasfema. Alla
notifica del provvedimento disciplinare colpiva il direttore di gara sulle mani facendogli cadere a terra il
taccuino e, subito, gli dava una manata sulla mandibola destra procurandogli forte dolore".
- La Corte Sportiva di Appello Territoriale con C.U. n. 286 del 24.02.2017 ha ridotto parzialmente la
squalifica fino al 30.06.2019.
- Dato il persistere del dolore l'arbitro ricorreva a cure mediche con diagnosi di trauma contusivo tempore
mandibolare dx con prognosi di gg. 3 s.c.
- In virtù a quanto sopra riportato
DELIBERA
a) Di respingere il reclamo
b) Di infliggere alla società PRO SETTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -
3.
c) Di irrogare alla società PRO SETTE l'ammenda di euro 150,00 (perché propri sostenitori prima dell'inizio
della gara e successivamente nel corso della stessa facevano esplodere alcuni petardi che, tuttavia, non
provocavano conseguenze).
La tassa reclamo va addebitata.

Scusate l'ignoranza ma cos'è la 64 delle NOIF.?
mrgim
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Re: 2 categoria Lazio ancora

Messaggioda superpes il sab mar 04, 2017 7:47 am

Norme Organizzative Interne FIGC

Art. 64
Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle
gare
1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle
"Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2. L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o
situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri
assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena
indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di
qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far
proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al
di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte
nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal
caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata
o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.


Penso la reclamante si appellasse al fatto che l'arbitro dovesse continuare pro forma, ma le conseguenze sarebbero state identiche e in più non ce n'erano i motivi, anche perché non era minata l'incolumità pubblica o dell'arbitro e calciatori in modo gravissimo.
Altrimenti non capisco il perché mettere quella frase lì. :icon-rolleyes:
superpes
 
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Re: 2 categoria Lazio ancora

Messaggioda gad il sab mar 04, 2017 11:23 am

E' questo:
1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle
"Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2. L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o
situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri
assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena
indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di
qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far
proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al
di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte
nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal
caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata
o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competent

Nelle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) sono contenute tutta una serie di disposizione in merito all'ordinamento dei campionati, la gestione finanziaria delle società, la gestione delle squadre nazionali, le competenze di Leghe, AIA,AIAC e tante altre cose più tecniche che riguardano l'organizzazione della FIGC. Come parte della FIGC anche noi siamo tenuti ad osservare queste norme, ma non ci si deve preoccupare perchè ciò che ci interessa come arbitri e associati è tutto riportato sul regolamento del gioco del calcio e sul regolamento associativo e quindi seguendo questi ultimi non c'è possibilità che si vada contro le NOIF.
Nel caso specifico si tratta di un articolo (che è tra l'altro riportato in modo sostanzialmente identico nelle pagine del "Regolamento") che spiega quali sono i poteri dell'arbitro in ordine all'inizio e alla prosecuzione delle gare ed il punto 2 di questo articolo spiega bene quali sono i motivi attenendosi ai quali l'arbitro non farà proseguire la gara. Il giudice qui non cita direttamente il regolamento del gioco del calcio semplicemnte perchè qui non si tratta di una regola del gioco (IFAB) ma di una delle sue appendici che vengono riportate sul regolamento copiandole pari pari dalle NOIF (FIGC) e quindi è più corretto dal punto di vista formale citare queste che il regolamento stesso.
Un cartellino rosso è come l'esplosione di una bomba;il giallo l'accensione di un timer. Possiamo dare al pubblico 15 secondi di sorpresa o 15 minuti di suspence. -A. Hitchcok-
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