Gara del 26/3/2017 ONNISPORT CLUB - NUOVA NICHELINO CALCIO
Dal referto arbitrale si evince che la gara in oggetto è stata sospesa al termine del primo tempo in seguito a quanto avvenuto dopo il fischio di chiusura della prima frazione e precisamente: Al termine del primo tempo il giocatore LOCORRIERE BRUNO (NUOVA NICHELINO CALCIO), precedentemente espulso per doppia ammonizione, rientrava sul terreno di gioco scagliandosi contro il direttore di gara e lo colpiva con una violenta spallata facendolo cadere a terra, successivamente il sopracitato giocatore colpiva l'arbitro con ripetuti calci mentre questi era terra. Intervenivano prontamente in soccorso del direttore di gara i dirigenti della società ONNISPORT (Sig.ri Di Gati Roberto, Mansueti Francesco, Carola Patrizio e Colloca Roberto) i quali, facendo da scudo, impedivano che il tesserato della società NUOVA NICHELINO CALCIO potesse causare ulteriori danni all'arbitro.
Si evidenzia inoltre l’assoluta mancanza di collaborazione nel soccorso all’arbitro da parte dei tesserati (calciatori e dirigenti) della Società NUOVA NICHELINO CALCIO.
I dirigenti della società ospite ONNISPORT CLUB scortavano l'arbitro nel proprio spogliatoio e, vista la gravità della situazione, contattavano immediatamente le Forze dell'Ordine che tempestivamente arrivavano all'impianto; venivano altresì richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 che provvedeva a prestare le prime cure. L'arbitro non trovandosi più nelle condizioni fisiche e psicologiche di continuare la gara, decideva di sospenderla definitivamente. Il direttore di gara veniva poi scortato dai Carabinieri sino alla propria autovettura e successivamente accompagnato lungo un tratto di strada. Una volta giunto presso la propria abitazione visto il persistere del dolore decideva quindi di recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pinerolo ove gli veniva diagnosticata una contusione alla spalla destra oltre alla distrazione del rachide cervicale con conseguenti 10giorni di prognosi.
Pertanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S.
SI DELIBERA Di infliggere alla società NUOVA NICHELINO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato
ONNISPORT - NUOVA NICHELINO CALCIO 3 – 0
Di squalificare il giocatore LOCORRIERE BRUNO (NUOVA NICHELINO CALCIO) fino al 30.09.2020, reo di quanto in premessa (la sanzione comminata è da considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società deliberate dal Consiglio Federale con il C.U. n. 104/A del 17.12.2014 art. 16 comma 4 bis del C.G.S.)
- Di comminare l'ammenda di € 50,00 alla società NUOVA NICHELINO CALCIO, oggettivamente responsabile dell'accaduto.