Georghe84 ha scritto:Caso direi più unico che raro.
Il giudice sportivo ha equiparato la mancata sostituzione con la rinuncia manifesta a proseguire la gara.
Tuttavia il dispositivo non riporta (e quindi si suppone che non vi fossero nel referto) eventuali motivazioni addotte dall'allenatore per la rinuncia alla sostituzione, né altre specificazioni da parte del DDG.
Ciò premesso, per il giudice sportivo sarebbe stato impossibile stabilire se la mancata sostituzione sia stata motivata dal fatto di voler ritirare la squadra in modo polemico ovvero se (ad esempio) i possibili subentranti fossero già tutti negli spogliatoi, ovvero fossero in lista ma invero infortunati (cosa non così rara, specie a fine stagione).
Insomma, in soldoni, credo che in caso di ricorso questa "multa per rinuncia" verrà tolta.
Anche perché se l'intento fosse stato quello polemico manifesto... bastava che contestualmente si infortunasse in modo "repentino" anche un altro giocatore...
PS. Rispondendo alla tua domanda: NO non spetta al DDG dare suggerimenti; al massimo, ad esplicita richiesta di un allenatore "smemorato" che ha perso il conto, potrebbe controllare nel taccuino e riferire; ma in un momento cruciale non deve, sua sponte, né invitare a fare una sostituzione (quando ne siano rimaste), né impedire che vengano effettuate (se si sta andando oltre il limite), perché di suo entrambi questi atteggiamenti andrebbero ad aiutare una squadra, impedendo all'altra di trarre un legittimo vantaggio dall'errore del mister avversario.
PPS. Non deve essere stata una gara tranquillissima!
la cosa divertente è che questi playoff (probabilissimamente) x il meccanismo retrocessioni/ promozioni NON daranno diritto a salire di categoria..
-- ven mag 25, 2018 8:10 pm --
jukilo12 ha scritto:1200 euro di multa per (probabilmente) aver scelto di non effettuare l'ultima sostituzione in segno di "protesta" nei confronti dell'arbitraggio. Spero che la società possa obbligare il mister a pagare di tasca propria l'intero importo.
il mister (tra l'altro è un allenatore storico nel panorama ligure e con fama di persona tranquilla, a dire la verità) in una intervista a fine gara al giornalista che gli aveva chiesto del ritiro ha risposto che non si erano ritirati ma si era fatto male un giocatore. Restano i dubbi. Vedremo giovedi prossimo, quando uscirà il comunicato FIGC
-- ven mag 25, 2018 8:25 pm --
... questa non è una sostituzione rifiutata ma una partita sospesa. la finale degli Allievi Regionali, tra l'altro. Gran bel finale di stagione
3.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 22/05/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
FINALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARE DEL 19/ 5/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 19/05/2018 F.S. SESTRESE CALCIO 1919 – ATHLETIC CLUB LIBERI
Il G.S.
Visto il preannuncio di reclamo inviato dalla Società F.S. SESTRESE CALCIO 1919, in ordine alla regolarità della gara in epigrafe, presentato via mail in data 20 maggio 2018 alle ore 17:09:50;
Vista la successiva formalizzazione del predetto reclamo trasmessa, sempre con mail, in data 21 maggio 2018 alle ore 17:54;
Visto l’art. 38, comma 7, del C.G.S., il quale prevede, tra l’altro, che “tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata….”;
Visto, inoltre, il C.U. n.° 192 Stagione Sportiva 2017/18 “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva relativamente alle Finali Regionali ALLIEVI e GIOVANISSIMI dilettanti della Stagione Sportiva 2017/18”;
Consideratoche al punto 1) della deliberazione allegata al predetto C.U. “Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale”, viene stabilito, fra l’altro, che “gli eventuali reclami, anorma dell’art. 29, comma 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 13 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa ed alle relative motivazioni”;
Visto l’art. 46 C.G.S., che al comma 1, dispone, fra l’altro, che per i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento della gara, “….copia del ricorso deve essere inviata alla Società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38 comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo”;
Considerato che la Società F.S. SESTRESE CALCIO 1919, con riferimento ai termini ed alle procedure previste dalle vigenti disposizioni per ciò che attiene la presentazione dei ricorsi, non ha rispettato, né le disposizioni di cui all’art. 38, comma 7, del C.G.S., né quelle contenute nel C.U. n.° 192 Stagione Sportiva 2017/18, né tantomeno quelle previste dall’art.46 C.G.S., comma 1, in tema di notifica alla controparte
P.Q.M.
Dispone:
• Il rigetto del ricorso de quo;
• Si incameri la tassa.
gara del 19/05/2018 F.S. SESTRESE CALCIO 1919 – ATHLETIC CLUB LIBERI
Il G.S.
• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
• Considerato che dallo stesso emerge che, nel corso del 2° t., l’arbitro allontanava il Sig. Marco Venturini – che fungeva da a.a. di parte per la Soc. F.S. SESTRESE CALCIO 1919 – a seguito di reiterate proteste nei suoi confronti;
• Atteso che, dopo l’allontanamento del VENTURINI, il d.d.g. richiedeva al massaggiatore della F.S. SESTRESE CALCIO 1919 di sostituire quest’ultimo nelle funzioni e, stante il fatto che veniva da questi ignorato, si rivolgeva a tutta la panchina, calciatori compresi, al fine di ottenere un nominativo, onde poter procedere alla sostituzione del succitato a.a. di parte, anche in tal caso senza esito;
• Considerato che, sempre dal referto di gara emerge altresì che, in ragione della situazione concitata ed aggressiva, venutasi a creare nei confronti del d.d.g., costui propendeva per la prosecuzione della gara, al fine di evitare ulteriori problemi;
• Atteso che ai sensi del vigente regolamento di giuoco, il quale prevede che, quando non sia prevista la designazione di assistenti arbitrali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica;
• Atteso, altresì, che quando un a.a. di parte abbandona l’incarico per qualsiasi motivo, l’arbitro deve chiedere alla società un altro nominativo, da destinare alla funzione, altrimenti la gara non può continuare;
IL G.S.
In considerazione del fatto che la società F.S. SESTRESE CALCIO 1919, pur tenuta a fornire il nominativo di un’altra persona che assumesse le funzioni di a.a. di parte, in luogo di quello allontanato, non ha ottemperato alle richieste del d.d.g., avanzate in tal senso;
Tenuto conto che dal referto di gara emerge che, in ragione della situazione concitata ed aggressiva, venutasi a creare nei confronti del d.d.g., costui propendeva per la prosecuzione della gara, al fine di evitare ulteriori problemi;
DISPONE
• Di infliggere alla Società F.S. SESTRESE CALCIO 1919 la sanzione della sconfitta a tavolino per 0-3 oltre all’ammenda di Euro 150, a titolo di responsabilità oggettiva.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 F.S. SESTRESE CALCIO 1919
Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, al termine della gara, attendeva l’arbitro all’uscita dal cancello dell’impianto sportivo, lo aggredivano verbalmente e, quasi venendo a contatto con lui, lo minacciavano e gli lanciavano contro una pallina di carta
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA 3 GARE
MARGUATI ALESSANDRO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
Allontanato nel corso della gara per reiterate urla e proteste nei confronti del d.d.g., a fine gara rivolgeva allo stesso espressioni irriguardose ed ingiuriose
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 28/06/2018
VENTURINI MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
Agendo da a.a. di parte, veniva allontanato perché teneva un comportamento maleducato nei confronti del d.d.g.; alla notifica del provvedimento, assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso ed, usandogli contro espressioni irriguardose, lanciava per terra la bandierina in segno di protesta.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
ACCARDO ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
ACCARDO ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI) DONADINI GIANLUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
CRISCITO ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) VENTURA MANUEL LUCIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)