sostituzione "in più"

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Messaggioda quagliabella il gio ott 25, 2018 6:58 am

premettendo (così lo si legge subito e si evitano discussioni su cosa deve fare l'arbitro..) che non è cosa sulla quale dobbiamo interferire, volevo porre l'attenzione su un fatto particolare avvenuto in eccellenza ligure. due domeniche fa, in un incontro di alta classifica, una squadra ( Rivarolese) ha fatto una sesta sostituzione (ne sono ammesse cinque) al 1°minuto di recupero (su 5) mentre era in vantaggio 3a0. l'avversaria (Finale Ligure) ha fatto ricorso ma è stato respinto in prima istanza in quanto (lo dico con parole mie) la sostituzione in eccesso non influenzava il risultato della partita. mi restano molti dubbi. non sono ne un giudice ne un legale ma penso che le regole non vadano interpretate. ma applicate.cosa ne pensate? Finirà li o si andrà avanti in altri gradi di giudizio? Allego il comunicato del giudice sportivo regionale
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 17/10/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 7/10/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/10/2018 RIVAROLESE 1919 - FINALE
Il G.S.
" Visto il preannuncio di reclamo, riguardante il regolare svolgimento della gara in epigrafe, presentato dalla Società FINALE, nei termini previsti dall'art. 46, comma 1 condotta gravemente sleale;
" Vista la successiva presentazione dei motivi di detto reclamo, nei termini previsti dal già citato art. 46, comma 1 condotta gravemente sleale e peraltro già presentati sotto forma di riserva scritta all'arbitro al termine della gara di cui trattasi, in cui,per il fatto che nella stessa la Società RIVAROLESE 1919, ha effettuato sei sostituzioni, in luogo delle cinque consentite a norma dell'art.74, comma 2 delle NOIF, viene richiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la conseguente attribuzione della sconfitta per 0-3 alla RIVAROLESE 1919 medesima;
" Atteso che, come risulta dalla documentazione prodotta, la Società FINALE ha notificato il predetto reclamo alla Società RIVAROLESE 1919, con lettera raccomandata, nella medesima data di presentazione dello stesso
" Viste le controdeduzioni presentate dalla Società RIVAROLESE 1919, con cui la stessa eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità e/o la irricevibilità del predetto reclamo per violazione dell'art. 33, comma 5 del condotta gravemente sleale, in combinato disposto con l'art. 38, comma 6 del condotta gravemente sleale, in merito al mancato rispetto dei termini di presentazione del gravame;
" Considerato che l'eccezione di cui sopra non può essere accolta, in quanto, nel caso di specie, trattandosi di gara della LND, si applicano, non le disposizioni eccepite, ma quelle di cui all'art. 46 del condotta gravemente sleale, in relazione alle quali, la ricorrente, come già anticipato sopra, ha rispettato i termini previsti, tanto per ciò che attiene il preannuncio di reclamo, quanto per ciò che riguarda i motivi del reclamo stesso;
" Atteso, altresì, che nelle predette controdeduzioni la Società RIVAROLESE 1919 rileva di non aver ricevuto copia del reclamo all'indirizzo per la corrispondenza indicato in sede di iscrizione al campionato, ma a quello della sede sociale, non più in uso a tale scopo;
" Considerato, tuttavia, che l'indirizzo a cui è stata inviata copia del reclamo da parte della Società FINALE, compare ancora come quello della sede della Società RIVAROLESE 1919 su numerosi portali, col che ingenerando confusione, per cui, tenendo conto della buona fede che appare aver motivato la scelta da parte della ricorrente, anche in tal caso, si ritiene non accogliere l'eccezione proposta dalla Società RIVAROLESE 1919 ;
" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, conclusasi sul campo con il risultato di 3-0 a favore della RIVAROLESE 1919 ;
" Atteso che, in effetti, da detto referto, si evince che la Società RIVAROLESE 1919, al primo dei cinque minuti di recupero assegnati dall'arbitro nel secondo tempo e già sul risultato di 3-0, ha effettuato la sesta sostituzione;
" Considerato che la situazione così venutasi a configurare, pur contravvenendo in astratto ai dettami dell'art. 17 comma 1 del condotta gravemente sleale riguardo alla regolare effettuazione della gara (non prevedendo il condotta gravemente sleale medesimo una specifica sanzione riferita all'errata effettuazione del numero delle sostituzioni previste), per cui è prevista la sanzione della perdita della gara stessa per 0-3, non appare aver influito minimamente sul risultato del campo, sia per le dimensioni che lo stesso aveva già assunto al momento dei fatti contestati in relazione ai quattro minuti ancora da disputarsi, sia per il fatto che il sesto calciatore sostituito non ha contribuito all'incremento del risultato stesso;
" Atteso che, in relazione a quanto precede, si ritiene dover valutare il fatto contestato -sempre sulla base di quanto disposto dal già richiamato art.17 comma 1 del CGS- come di "particolare tenuità", in ragione della quale può essere applicata una delle sanzioni previste dall'art. 18, comma 1 del condotta gravemente sleale, in luogo della perdita della gara per 0-3;
" Considerato che, nella situazione sollevata dalla ricorrente, si ravvisa la responsabilità, sia del dirigente accompagnatore ufficiale che, ai sensi dell'art. 66, comma 4 delle NOIF, rappresenta ad ogni effetto la propria società, sia, pertanto, della società medesima, a titolo di responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
Dispone:
" Di rigettare le eccezioni di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso di cui trattasi, eccepite dalla Società RIVAROLESE 1919;
" Di respingere il reclamo della Società FINALE e di incamerare la tassa relativa, omologando il risultato conseguito sul campo col punteggio di 3-0 a favore della Società RIVAROLESE 1919;
" Di infliggere la sanzione dell'inibizione a carico del Dirigente Responsabile della Società RIVAROLESE 1919, Signor FOSSATI Dalmazio, fino a tutto il 6 dicembre 2018;
" Di infliggere l'ammenda di Euro 250 alla Società RIVAROLESE 1919, a titolo di responsabilità oggettiva.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 RIVAROLESE 1919
V.D.G.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/12/2018
FOSSATI DALMAZIO (RIVAROLESE 1919)
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Re: sostituzione "in più"

Messaggioda Doraemon il gio ott 25, 2018 1:06 pm

Sono senza parole.

Guardacaso ho trovato questo, dal giudice sportivo di Bolzano (campionato Juniores):

gara del / Spiel vom 10/10/2018 VORAN LEIFERS - NATURNS
- Visto il rapporto dell'arbitro dal quale si rileva che la squadra VORAN LEIFERS ha effettuato, durante l'incontro, la sostituzione di 6 (sei) calciatori, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. che stabilisce che "...nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla L.N.D. (...) in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto";
- Considerato, pertanto, che ha partecipato alla gara un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte;
- Visto gli art. 74/2 N.O.I.F. e art. 17 comma 1 e 5 e 29 C.G.S.
delibera
• la perdita della gara per la società VORAN LEIFERS con il punteggio di 0-3;
• l'inibizione, fino al 25/10/2018, per il dirigente XY.
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Re: sostituzione "in più"

Messaggioda Rado il Figo il gio ott 25, 2018 6:02 pm

È un campo minato, questo, quando il giudice sportivo si mette a questionare sul "peso" della presenza di un giocatore a vario titolo ineleggibile nell'esito di una partita. Anche perché è indubbio che diventa estremamente soggettivo valutare quale sia un punteggio tanto largo e/o il minutaggio di gioco da rendere ininfluente la sua presenza.
In realtà, basterebbe applicare rigidamente la norma della sconfitta a tavolino anche se uno mette appena il piede in campo e subito l'arbitro fischia la fine, e si evitano in conseguenti e giustificati malumori.

Due esempi nelle Coppe Europee:
- nel primo caso, il Debreceni Vasutas impiega nel recupero della gara di ritorno contro il Liteks (spareggi EL 2010/11) un giocatore non inserito nella liste ufficiali UEFA. Responso: dato che i magiari erano sul 4-1 complessivo, è stato confermato il risultato in campo data l'esiguità dei minuti giocati.
- nel secondo caso, il Legia Varsavia impiega dall'87' della gara di ritorno contro il Celtic (spareggi CL 2014/15) un giocatore squalificato. Responso: pur essendo i polacchi sul 6-1 complessivo, è stato dato il 3-0 a tavolino agli scozzesi, che passano il turno grazie alla sconfitta 1-4 in trasferta dell'andata.

http://www.sampdoria.it/respinto-il-ric ... pa-league/
http://www.sportmediaset.mediaset.it/ca ... 160-.shtml

(link non ufficiali ma più chari, dopo controllo col sito dell'UEFA)
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Re: sostituzione "in più"

Messaggioda FollettoGigante il ven ott 26, 2018 10:39 am

Faranno ricorso e lo vinceranno.. il giudice sportivo in primo grado che prende una decisione del genere è un folle!
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Re: sostituzione "in più"

Messaggioda quagliabella il ven ott 26, 2018 12:10 pm

stessa regione, stessa data (!!!!) ma giudice sportivo provinciale.....
GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES II° LIVELLO
GARE DEL 13/10/2018

GARA TARROS SARZANESE – GENOVESE BOCCADASSE

Rilevato dagli atti ufficiali della gara a margine indicata, terminata con il punteggio di 3 a 1, che la società Genovese Boccadasse effettuava, nel corso della stessa, n°6 sostituzioni, in luogo di un numero massimo di 5, così come previsto dal C.U. n°01 della L.N.D. della S.S. 2018/2019,
visto l’art 17 del C.G.G, si dispone, nei confronti della società Genovese Boccadasse:

- Perdita della gara con il punteggio di 0 a 3;
- Ammenda pari ad euro 50;
- Inibizione sino al 22.10.18 per il Dirigente Accompagnatore sig. CALISI Paolo
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Re: sostituzione "in più"

Messaggioda Dode il ven ott 26, 2018 8:15 pm

ahaha questo sara il fulcro dell'appello! Roba da matti!
# Dode e Torqui ti disprezzano
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