arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda Observer il dom dic 02, 2018 10:15 am

Volendo tornare al succo della questione, io rilevo come le due commissioni di Giusizia Sportiva, una volta tanto, hanno lavorato all'unisono e per questo la commissione di Appello ha confermato la pena irrogata in primo grado.

Questo è un bel segnale, perchè significa che qualcuno in FIGC ha iniziato a prendere per il collo i giudici di Secondo Grado che SEMPRE, ripeto SEMPRE vivono per dimezzare le pene comminate precedentemente.

Direi che questo è il solo bel segnale di questa tristissima vicenda. Trovo oltremodo RIPUGNANTE che una società abbia avuto anche la FACCIA TOSTA di fare appello.

Ma purtroppo, questa è l'Italia.
E' assurdo dividere le persone in buoni o cattivi. Le persone o sono affascinanti o sono noiose.

(O. Wilde)
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda RSM_Assistant il dom dic 02, 2018 11:36 am

Observer ha scritto:Trovo oltremodo RIPUGNANTE che una società abbia avuto anche la FACCIA TOSTA di fare appello.

Quoto TOTALMENTE!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda gadamer il dom dic 02, 2018 1:49 pm

RSM_Assistant ha scritto:Devo correggerti nuovamente: l’Agente di Polizia Giudiziaria, quando interviene per il reato di lesioni personali, non deve basarsi sul fatto che vi è “un adulto che prende per il collo un minorenne dopo averlo spinto” ma sulle lesioni riportate dalla vittima certificate da un medico di pronto soccorso, il cui referto è processualmente probatorio. Si può non essere d’accordo ma la legge stabilisce così, come stabilisce che per procedere d’ufficio le lesioni subite dalla vittima debbano essere superiori a 20 giorni. Nel presente caso il collega ha avuto 7 (sette) giorni di guarigione per cui si procede dopo l’eventuale querela della vittima. Per questo motivo, quindi, ribadisco che all’Agente di Polizia Giudiziaria non è consentito nemmeno l’arresto facoltativo in flagranza per il combinato disposto dell’Art. 582 comma 1 del codice penale (chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni) e dell’Art. 381 comma 1 del codice di procedura penale (Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni). ....

380 CPP(arresto obbligatorio):
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
Non solo può, in presenza delle condizioni previste, deve procedere all'arresto, l'esatto contrario di quanto sostieni.

Ora possiamo convenire che si tratti di una disposizione raramente applicata, ma escluderne la praticabilità è semplicemente una frottola
RSM_Assistant ha scritto:L’Art. 120 comma 3 del codice penale dice che “i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato". Questo articolo lascia poco spazio ad interpretazioni per cui………..

Infatti tu scrivevi testuale: .. l'atto deve essere controfirmato dall'esercente la potestà genitoriali , negando così l'autonomia del minore, ed ora correttamente citi il caso in può essere presentata anche contro la volontà del minore. Ne discende che il minore può esercitare autonomamente giuridicamente questa volontà sempre, facoltà da te negata. Veramente non comprendo cosa vuoi rappresentare con questa autocontraddizione..
Con questo chiudo questa parentesi legale, credo di aver stufato a sufficienza, altrettanto consiglierei a te, assodato che le tue competenze in materia paiono, da quel che scrivi, come dire non all'altezza della perentorietà delle tue affermazioni.
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda RSM_Assistant il lun dic 03, 2018 7:48 pm

Caro gadamer citare una mezza verità a sostegno di una propria tesi lo trovo, quanto meno, indelicato.
L’articolo 380 del codice di procedura penale a cui fai riferimento parla dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato, e quando citi quell’articolo dovresti citarlo tutto e non solo il comma 3 e quindi sono costretto nuovamente a smentirti.
Poiché il collega ha riportato lesioni personali con referto di pronto soccorso che stabilisce una prognosi di 7 (sette) giorni, siamo nel campo delle lesioni lievissime previsto dall’art.582 comma 1 del codice penale punibili con la reclusione da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni per cui:
1) - per l’arresto facoltativo in flagranza di reato da parte degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è necessario che il reato commesso preveda una pena il cui massimo irrogabile sia superiore a 3 (tre) anni (art.381 comma 1 del codice di procedura penale);
2) - per l’arresto obbligatorio in flagranza di reato da parte degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è necessario che il reato commesso preveda la pena dell’ergastolo o della reclusione il cui minimo irrogabile non sia inferiore a cinque anni e il massimo irrogabile di venti anni (art.380 comma 1 del codice di procedura penale).
Ne consegue che per i fatti che coinvolgono il collega, contrariamente alle tue affermazioni, la legge non ammette ne l’arresto obbligatorio ne tanto meno quello facoltativo (e meno che mai il fermo di Polizia Giudiziaria per gli indiziati di reato).
Per quanto riguarda la querela proposta dal minorenne, vi sono sentenze varie che stabiliscono che l’atto di querela presentato dal minore deve essere necessariamente controfirmato dal genitore, dal tutore o dal curatore per gli inabilitati, dal momento che possono agire anche contro la volontà del minore o dell'inabilitato ad esempio rimettento la querela dopo che è stata presentata, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita (art.120 del codice penale).
Quanto ho esposto sopra è quello che prevede la legge (e non una mia opinione) ed ora vorrei chiudere con una piccola nota polemica.
Tu dici:

gadamer ha scritto:Con questo chiudo questa parentesi legale, credo di aver stufato a sufficienza, altrettanto consiglierei a te, assodato che le tue competenze in materia paiono, da quel che scrivi, come dire non all'altezza della perentorietà delle tue affermazioni


Quando fai certe affermazioni dovresti prima conoscere chi è il tuo interlocutore.
Non sono abituato a sfoggiare il mio curriculum, ed onestamente è la prima volta che lo faccio e non mi piace, ma mi ci hai praticamente obbligato.
Sono in Polizia da 39 anni, sono sottufficiale da 20 anni, mi occupo di Polizia Giudiziaria da 29 anni, sono stato decorato 5 volte (di cui 2 d’oro e 3 di bronzo), ho ricevuto vari encomi ministeriali ed attestati di elogio da parte di Magistrati per cui penso che, nonostante ciò che dici, le mie competenze siano abbondantemente all’altezza.
E con questo chiudo anch’io.
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda quagliabella il mar dic 04, 2018 1:30 pm

Pablo 82 ha scritto:DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara MONS.ORSENIGO - NUOVA FRONTIERA – GIRONE G
Dal supplemento allegato al rapporto di gara si evi
nce che terminata la partita l' Arbitro (minorenne)
si
avviava a piedi verso la stazione F.S. di Melzo per
prendere il treno ma dopo poco veniva raggiunto da
una
vettura Audi di colore grigio il cui conducente lo
accusava di aver fatto il dito medio al proprio fig
lio (giocatore
della U.S. Nuova Frontiera) minacciandolo verbalmen
te.
L' Arbitro riconosceva il figlio (che era seduto su
l sedile anteriore accanto al genitore ed indossava
la tuta
della Società) in un calciatore che poco prima avev
a preso parte alla gara.
L' Arbitro rispondeva alla accusa che lui non aveva
assolutamente fatto quel gesto e rivolto domanda a
l
giocatore quando eventualmente fosse successo, il c
alciatore rispondeva che era quando aveva la borsa
in
mano e lui gli era dietro.
L' Arbitro non sapeva assolutamente che questo calc
iatore era dietro di lui e dichiara che il gesto ch
e può
essere stato preso come offensivo poteva eventualme
nte essere stato confuso con il movimento da lui fa
tto
per mettersi la borsa sulle spalle.
Ripreso il cammino verso la stazione il genitore lo
seguiva e minacciava di percosse,indi, con passo v
eloce
lo raggiungeva dandogli una spinta mettendogli le m
ani sul petto poi trattenendolo con la mano destra
per la
felpa, con la sinistra gli stringeva il collo.
Passava di lì un Carabinie
re"che
interveniva in suo favore togliendolo dalle mani de
ll' aggressore. Quest' ultimo risaliva in macchina
e se ne
andava.
L' Arbitro tornava al campo di gioco e raccontava t
utto l' accaduto ai dirigenti della Società Mons. O
rsenigo
che si premuravano di accompagnarlo in stazione.
Accusando poi un dolore al petto l' Arbitro si reca
va al pronto soccorso dell' ospedale Papa Giovanni
XXIII di
Bergamo da dove veniva poi dimesso con diagnosi "co
ntusione della parte toracica" e prognosi di sette
giorni s.c.
426
426
/
20
Da quanto accaduto non si può che esprimere dura co
ndanna alla vile e violenta aggressione gravemente
antisportiva subita dall' Arbitro.
Per quanto sopra
si delibera:
a) Di far obbligo alla Società Nuova Frontiera (res
ponsabilità oggettiva) di disputare le prossime 2 g
are
casalinghe di campionato a porte chiuse che dovrann
o essere scontate nelle 2 gare ufficiali successive
alla pubblicazione che per la categoria in oggetto
corrispondono alle gare:
18/11/2018 Nuova Frontiera - Grezzago
02/12/2018 Nuova Frontiera - Trezzo
b) Si fa obbligo alla Società Nuova Frontiera di or
ganizzare una serata formativa con i genitori alla
presenza di uno psicologo (da segnalare obbligatori
amente alla Delegazione) per approfondire e
diffondere la sana cultura sportiva tra le varie co
mponenti societarie ed in modo particolare tra i ti
fosi.


partita giovanissimi a cui la societa' ha pure fatto reclamo


482
482
/
22
7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE
7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
RECLAMO SOCIETÀ NUOVA FRONTIERA CAMP. GIOVANISSIMI
PROV. U14 GIR. G
Gara dell’11.11.2018 tra Mons. Orsenigo / Nuova Fro
ntiera
C.U. n. 20 della Delegazione di Monza Brianza datat
o 15.11.2018.
La Società NUOVA FRONTIERA ha proposto reclamo avve
rso la decisione del G.S. che ha disposto la disput
a
di due gare a porte chiuse e l’obbligo di organizza
re una serata di formazione con i genitori alla pre
senza di
uno psicologo per approfondire e diffondere la sana
cultura sportiva tra le varie componenti societari
e, ivi
compresi i propri sostenitori, lamentando l’eccessi
vità della sanzione e comunque dissociandosi dai
comportamenti avvenuti da parte principalmente di u
n genitore.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso att
o che il reclamo è stato inviato nei termini regola
mentari
osserva.
Il provvedimento reso dal giudice sportivo sportivo è corretto, b
en motivato e merita di essere confermato.
A fronte dei fatti avvenuti sul terreno di gioco ne
lla partita indicata in epigrafe con comportamenti
gravemente diseducativi nei confronti di calciatori
minori si ritiene corretta la sanzione della dispu
ta di due
gare a porte chiuse e l’obbligo di organizzare even
ti formativi nei termini indicati dal giudice sportivo.
Infatti, la semplice dissociazione seppur apprezzab
ile, deve essere accompagnata da momenti di rifless
ione
seguiti da comportamenti a valenza educativa, come
indicato dal giudice sportivo nel provvedimento reclamato.
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminat
e.
Dispone l'addebito della tassa.
7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
Nessuna comunicazione
8. RETTIFICHE
Nessuna Comunicazione



meno male qualcunio e' intervenuto in suo aiuto, se questo e' l'insegnamento e la morale di certi genitori, mi immagino i figli domani...a volte e' dura digerire certe cose :

mi piegate perchè, ogni tanto (per fortuna) i post sono scritti in questo strano modo, da non capirci nulla?
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda Pablo 82 il mar dic 04, 2018 7:49 pm

la mia veneranda eta' fa si che so fare solo copia incolla
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda gadamer il mar dic 04, 2018 8:21 pm

RSM_Assistant ha scritto:Caro gadamer ...

Solo per dirti chiudendo che hai ragione nel merito (da civilista mi sono voluto allargare...) e io torto soprattutto nel metodo poco rispettoso. Ti porgo le mie scuse che spero accetterai.
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda RSM_Assistant il mer dic 05, 2018 8:55 am

gadamer ha scritto:
RSM_Assistant ha scritto:Caro gadamer ...

Solo per dirti chiudendo che hai ragione nel merito (da civilista mi sono voluto allargare...) e io torto soprattutto nel metodo poco rispettoso. Ti porgo le mie scuse che spero accetterai.

Caro gadamer,
vorrei spiegarti perché ti stimo.
Nella mia vita ho imparato che l'ignorante offende, lo stupido non si informa e il cafone non ammette gli sbagli mentre il signore accetta il confronto, l'intelligente si informa e l'uomo sa tornare sui propri passi.
Tu sei un uomo, signore e intelligente.
Ne ho visti pochi.
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Re: arbitro giovanissimi inseguito in stazione aiuto dai cc

Messaggioda Aleago il dom mar 03, 2019 8:11 pm

Quando ero ancora minorenne, al campo mi accompagnava sempre mio padre. Mai e poi mai mi sarei recato da solo, proprio per evitare questi episodi.
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