Edwin ha scritto:chi è preparato può fare un refresh di cosa vanno a fare e di quanti sono questi delegati?
Art. 36 – Delegati degli Ufficiali di gara
1. La rappresentanza dell’AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai
Delegati eletti dall’Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di
supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni
di cui al Regolamento Elettivo.
2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche
elettive centrali dell’AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli
di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali.
3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare
all’Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA,
al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha
riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti.
4. L’omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di
preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione
del Presidente AIA.
Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior
numero di voti validi nella stessa macroregione
In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il
Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in
carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso.
5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell’attività tecnica ed
associativa.
6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle
Assemblee elettive.
7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato
Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.