Regola 5
Cosa si intende per “comportamenti discriminatori” e quale provvedimento
dovrà adottare l’arbitro?
Risposta:
Secondo l’articolo 11 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, costituisce comportamento
discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa,
denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità,
origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla
legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
In presenza di tali infrazioni, l’arbitro, direttamente, o su segnalazione degli
assistenti o del quarto ufficiale, è tenuto a equiparare i suddetti comportamenti
ad una condotta violenta e quindi punibili con l’espulsione.
Risposta