Confermata la dismissione dell’arbitro CAN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della FIGC ha respinto il ricorso presentato dall’arbitro Gabriele Scatena, appartenente alla sezione AIA di Avezzano, contro la delibera del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri che ne aveva disposto la dismissione dall’organico della Commissione Arbitri Nazionale (CAN) per la stagione sportiva 2025/2026.
La decisione, adottata al termine dell’udienza del 30 settembre e resa pubblica nelle ore successive, conferma la legittimità del provvedimento adottato dall’AIA e chiude definitivamente la vicenda.
Il ricorso e le accuse di Scatena
Scatena, che nella stagione 2024/2025 era al primo anno nella CAN e aveva diretto gare di Serie A, Serie B e Coppa Italia, aveva impugnato la delibera di dismissione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2025.
Secondo il direttore di gara, la decisione sarebbe stata viziata da irregolarità procedurali e carente di motivazione, in violazione del Regolamento degli Organi Tecnici (ROT).
L’arbitro abruzzese aveva inoltre lamentato una disparità di trattamento rispetto ai colleghi, sostenendo che il suo rendimento fosse stato penalizzato da un infortunio muscolare subito a marzo 2025, che gli aveva impedito di completare la stagione.
Nel ricorso, Scatena aveva chiesto l’annullamento della delibera e la reintegrazione o, in alternativa, la riammissione in sovrannumero nell’organico arbitrale della CAN.
La difesa dell’AIA
L’Associazione Italiana Arbitri, rappresentata in giudizio dall’avvocato Valerio Di Stasio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la decisione fosse regolare e pienamente motivata, e che la dismissione fosse avvenuta sulla base di valutazioni tecniche oggettive, conformi al Regolamento e ai criteri di valutazione in vigore.
Il giudizio del Tribunale
Il Tribunale, presieduto da Carlo Sica, con relatore Francesca Paola Rinaldi, ha ritenuto infondate tutte le censure mosse dal ricorrente.
Secondo la Sezione Disciplinare:
* la delibera AIA era adeguatamente motivata, indicando chiaramente la causale di dismissione e i riferimenti normativi;
* la comunicazione tramite portale Sinfonia4You, anche se successiva all’adozione della delibera, è conforme al regolamento;
* l’articolo 19 del ROT, che disciplina le “dismissioni per motivate valutazioni tecniche”, è legittimo e non presenta violazioni dei principi di trasparenza e imparzialità.
Il collegio ha inoltre ricordato che la dismissione di un arbitro rientra nella discrezionalità tecnica dell’AIA e può essere oggetto di sindacato solo in caso di manifesta irragionevolezza o abuso di potere, elementi che nel caso di Scatena non sono emersi.
Dai documenti acquisiti risulta che l’arbitro abbia diretto nove gare (otto in Serie B e una in Coppa Italia) ricevendo otto valutazioni negative, sufficienti – secondo il Tribunale – per consentire una corretta valutazione del suo rendimento tecnico.
Nessun abuso, nessuna reintegrazione
Il Tribunale ha respinto anche l’accusa di sviamento di potere formulata dal ricorrente, ritenendo che le affermazioni di Scatena si basassero su “mere supposizioni” prive di riscontro oggettivo.
Rigettata, infine, anche la richiesta di escutere testimoni, poiché “la giustizia sportiva è ispirata a criteri di speditezza” e la prova orale non era ritenuta necessaria.
La decisione finale
Con sentenza definitiva, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha dunque rigettato il ricorso di Gabriele Scatena, confermando la dismissione dell’arbitro dalla CAN per la stagione 2025/2026.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
La decisione chiude una vicenda che aveva sollevato un ampio dibattito nel mondo arbitrale, riaffermando il principio secondo cui le valutazioni tecniche operate dagli organi dell’AIA rientrano nella loro autonoma e insindacabile discrezionalità, salvo evidenti vizi di legittimità o abuso, che in questo caso non sono stati riscontrati.

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