scusa Tony ma questa è la mia materia ... per cui.
1) è la prima volta che la corte costituzionale dice che una cosa non si fa perchè lo dice il Devoto Oli .....
che, ad avviso della Corte rimettente, la domanda principale non può essere accolta, in quanto l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale «impone d’interpretare le norme senza stravolgere il significato delle parole attraverso le quali si manifesta l’intenzione del legislatore e non v’è dubbio che nella lingua italiana per matrimonio s’intenda il “rapporto di convivenza dell’uomo e della donna in accordo con la prassi civile ed eventualmente religiosa, diretta a garantire la sussistenza morale, sociale e giuridica della famiglia” (dizionario Devoto-Oli)»;
2) la Corte Costituzionale non dice NO su tutta la linea ... ma dice, per esempio:
che l’esclusione degli omosessuali dalla possibilità di contrarre tra loro il vincolo coniugale non può fondatamente discendere, secondo il rimettente, dal rilievo secondo cui l’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, «sia perché la tutela della famiglia supposta “naturale” potrebbe tranquillamente estendersi ad una famiglia “meno naturale” o “diversamente naturale” senza per questo rinnegare se stessa, sia perché, equiparando aprioristicamente la “famiglia naturale” a quella composta da uomo e donna, si cade in una petizione di principio che il giudice delle leggi potrebbe a buon diritto scardinare, riconoscendo che nella società odierna il crisma della “naturalità” può essere tranquillamente riconosciuto anche alla convivenza omosessuale»;
3) a riguardo della finalità procreativa la Corte Costituzionale dice:
che, tuttavia, la finalità procreativa, continua ancora il giudice a quo, svolge ormai un ruolo soltanto tendenziale nel giustificare l’instaurazione del matrimonio, istituto sicuramente accessibile alle coppie eterosessuali sterili, «nel perseguimento di interessi solidaristici e morali che sarebbe palesemente incongruo precludere alle coppie omosessuali», avuto riguardo anche alle nuove tecniche di procreazione;
E che in sostanza non è la corte costituzionale che deve produrre le leggi, che non possono essere dedotte in via ermeneutica (ovvero, per interpretazione)
che con la medesima sentenza la questione, sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost., è stata dichiarata non fondata, sia perché l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all’art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio;
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Per tutto questo, la Corte Costituzionale non ha detto "no" su tutta la linea, ma solo che esiste un vuoto normativo che non può colmare la Suprema Corte.
Le sentenze ... andrebbero lette tutte
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scusate, cancellate il punto 2 .... ho letto male ed interpretato peggio ......
E' assurdo dividere le persone in buoni o cattivi. Le persone o sono affascinanti o sono noiose.
(O. Wilde)