Art 40
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;