Alessandro ha scritto:e ti meravigli?
Questa è la trasparenza tanto sbandierata da Nicchi!
In più, non è possibile vedere le motivazioni delle delibere!
Così se uno volesse vedere qualche precedente da utilizzare per una sua difesa in caso di deferimento, non può farlo.
La nostra giustizia domestica fa veramente schifo.
a risposta tua della volontà di giustizia, di trasparenza, di ricerca del "precedente" alla Perry Mason, ti riporto di seguito l'art.07 delle norme di disciplina (mai modificate) e vigenti così come sono già dal periodo Lanese.
Il procedimento AIA non prevede l'affissione al pubblico ludibrio delle motivazioni delle delibere ma la sola trasmissione del CU con le decisioni (retaggio forse di altri tempi in cui chi sbagliava si ritirava dalla scena o se restava pagava la sua colpa in timoroso silenzio senza cercare ragione ad ogni costo o in ogni grado di giudizio: TNAS, Strasburgo, il tribunale dell'Aia)..
oggi invece in cui siamo abituati a confondere vita pubblica e privata.. ed in cui nell'AIA si da libero sfogo al chiacchiericcio da bar (abitudine divenuta ormai fondante di questo forum) si leva forte e ormai ripetutamente da queste pagine web la richiesta di "trasparenza" (o passatemi il termine di condividere i "cazzi" degl'altri) incolpando Nicchi di una situazione procedurale trovata ex ante e che nessuno, neanche da questo forum, ha cercato di emendare proponendo modifiche regolamentari.
ART. 7 LA DELIBERA
1. La Commissione di Disciplina che accerti l’insussistenza dell’infrazione contestata o la mancanza di responsabilità a titolo di colpa o dolo dell’associato deferito ne dispone il proscioglimento.
2. Nell’ipotesi in cui risulti dimostrata la responsabilità del deferito in ordine al fatto oggetto del procedimento, la Commissione irroga una delle sanzioni previste dall’art. 46.1 del Regolamento associativo secondo il criterio ivi previsto dal comma quarto.
omissis....
7. La motivazione può essere depositata entro quindici giorni dalla decisione e, nei casi più complessi, entro trenta giorni.
8. La segreteria della Commissione procede immediatamente all’invio di copia della delibera tramite lettera raccomandata A.R. al deferito, alla Procura arbitrale, all’Organo tecnico di appartenenza del deferito ed al Presidente della sua Sezione, che ne cura l’annotazione sulla scheda personale.- 11 -