da Gazz il gio nov 25, 2021 1:15 am
Questo il provvedimento del Giudice Sportivo.
- rilevato che il direttore di gara, a seguito di audizione richiesta da questo Giudice Sportivo e tenutasi in videoconferenza il 18/11/2021,
ha reso una dichiarazione per iscritto ad integrazione del proprio referto di gara con cui ha espressamente riconosciuto l'errore nel
quale è incorso, affermando dapprima "di aver interrotto il gioco per fischiare una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone fosse
"proveniente da una rimessa dal fondo" e successivamente di annullare la propria decisione e di "scodellare il pallone nel punto in cui
il gioco era ripartito assegnandolo all'ultima squadra che ne aveva avuto il possesso".
- atteso come, da un lato, la regola del giuoco del calcio n. 11, punto 3, sia chiara nell'affermare come "Non vi è infrazione di fuorigioco
se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio; " sancendo la conseguente non configurabilità e non punibilità
della presunta infrazione; dall'altro lato, la regola del giuoco del calcio n. 5, punto 2 prevede che "L'arbitro non può camb iare una
decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco
sia stato ripreso".
- rilevato come alla luce del combinato disposto che precede, la decisione dell'arbitro non possa dirsi integrante una mera (benché
erronea) interpretazione e valutazione di un fatto di gioco, che per forza di cose può tradursi in un errore (anche più volte nel corso di
una stessa gara) a causa della inevitabile fallibilità umana ma risulta tale da integrare la violazione e mancata applicazione di due
norme del regolamento del giuoco del calcio per non conoscenza o dimenticanza, come lo stesso Direttore di gara afferma nel verbale
di audizione del 18 novembre 2021 e come già segnalato (ma non tempestivamente riscontrato) da uno dei due assistenti arbitrali nel
corso della gara;
- rilevato, inoltre, come la situazione di palese confusione appare vieppiù corroborata dalle modalità con cui il direttore di gara ha
tentato (illegittimamente) di rimediare al proprio errore nel corso della gara, decidendo di riassegnare il pallone allo stesso sodalizio a
cui contestualmente ha annullato una rete, quest'ultima segnata ad esito di un'azione originata da un'infrazione che a termine di
regolamento non era sussistente;
- considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha
inciso sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 5, condotta gravemente sleale.
P.Q.M.
Dispone:
- la ripetizione della gara oggetto di reclamo;
- la trasmissione degli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza;
- di non addebitare il contributo di reclamo.