ale ha scritto:d) Ricorsi delle società A.S.D. REAL PAVAROLO e A.S.D. SAN GIUSEPPE RIVA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 30 del 3.11.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara REAL PAVAROLO – SAN GIUSEPPE RIVA disputata in data 26.10.2011, Coppa Piemonte e Valle d’Aosta Seconda categoria
Con due distinti ricorsi entrambi inviati in data 7.11.2011 le Società REAL PAVAROLO e SAN GIUSEPPE RIVA si dolgono, ciascuna per quanto di propria spettanza, del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’ammenda per € 300 la prima e per € 100 la seconda, con la squalifica fino al 3.12.2011 l’allenatore FAVARETTO Renato, con la squalifica per due giornate i giocatori MONTALDO Francesco (REAL PAVAROLO), CAMPAGNARO Andrea e PERSICO Daniele (SAN GIUSEPPE RIVA). Le società ricorrenti si lamentano della sanzione pecuniaria applicata a ciascuna di esse, sostenendo che i propri rispettivi tifosi avrebbero tenuto un comportamento volto esclusivamente ad incitare la propria squadra senza mai abbandonarsi ad insulti e minacce nei confronti del direttore di gara. Al termine dell’incontro, poi, quest’ultimo si sarebbe immotivatamente chiuso all’interno dello spogliatoio per uscire intorno alle ore 0,00 rifiutando, senza offrire alcuna giustificazione, di riconsegnare i documenti ai dirigenti ed ai giocatori. Quanto alle restanti sanzioni, l’esame nel merito è precluso in base a quanto disposto dell’art. 45 comma 3 C.G.S. che statuisce la non impugnabilità in alcuna sede, tra gli altri, dei provvedimenti disciplinari di squalifica di calciatori fino a due giornate di gara o quindici giorni e di inibizione per
dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese. In riferimento a tali aspetti, pertanto, entrambi i ricorsi vanno considerati inammissibili.
Peraltro, entrambi i reclami sono infondati anche in punto ammende comminate.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara che descrive in modo chiaro sia il clima di forte ostilità nei suoi confronti venutosi a creare nel corso della gara ed alimentato anche dai tifosi della squadra ospite, sia le minacce subite al termine dell’incontro che suggerivano di attendere l’arrivo dei Carabinieri
prima di uscire dallo spogliatoio. Il decorso di abbondante lasso di tempo in attesa dell’intervento delle Forze dell’Ordine che non si è verificato, faceva sì che molti facinorosi abbandonassero l’impianto sportivo, dopodichè l’arbitro poteva uscire dal proprio spogliatoio, riconsegnare in tutta fretta i documenti ad un dirigente e recarsi verso la propria autovettura accompagnato dagli insulti di alcuni giocatori della squadra di casa.
Le sanzioni pecuniarie rispettivamente inflitte dal Giudice Sportivo alle società ricorrenti appaiono
congrue alla gravità dei fatti descritti e meritano, pertanto, piena conferma.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
i reclami delle società REAL PAVAROLO e SAN GIUSEPPE RIVA dichiarando ciascuna di esse tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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