Play Off Serie A2 Calcio a 5

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Play Off Serie A2 Calcio a 5

Messaggioda pintu84 il ven giu 08, 2012 1:29 pm

In certi contesti prima o poi ci scapperà il morto...

GARE DEL 28/4/2012

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA E PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE
NELLA STAGIONE SPORTIVA “ 2012-2013”

Euro 2500,00 NAPOLI MA.MA.

Perché il proprio allenatore,allontanato dall’arbitro durante l’incontro,
assisteva al prosieguo della gara dal dietro la rete di recinzione da dove
proferiva ulteriori minacce al direttore di gara .Perchè a fine gara il
Presidente della società aggrediva l’arbitro con pugni e calci causandogli
forte e persistente dolore, tali da rendere necessaria una successiva visita
di controllo presso una struttura ospedaliera. Si fa obbligo alla società di
rimborsare all’arbitro le spese mediche occorse ed eventualmente occorrenti.
Sanzione così determinata a titolo di responsabilità diretta del Presidente
della società e di propri tesserati.
( R.A.- R.C.d.C.)

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 30/ 06/2016
ORANGES MASSIMO (NAPOLI MA.MA)

Perché a fine gara dopo il saluto fair-play, penetrava indebitamente sul
terreno di gioco e facendosi largo tra calciatori e dirigenti delle società
aggrediva il direttore di gara colpendolo con un pugno alla spalla ed un
violento calcio ad una gamba, causandogli forte e persistente dolore,
tale da costringerlo a sottoporsi ad una successiva visita di controllo
presso il pronto soccorso di un ospedale. Per i colpi ricevuti l’arbitro
perdeva l’equilibrio riuscendo comunque ad indietreggiare, ed evitare di
essere ulteriormente colpito dalle mani e dalle gambe dell’aggressore.
Nonostante fosse esortato dai tesserati della società ad abbandonare il
terreno di gioco sostava presso la porta d’ingresso degli spogliatoi per
oltre cinque minuti impedendo il rientro dell’arbitro. ( R.A.- R.C.d.C.)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 16/ 5/2012
ESPOSITO CIRO (NAPOLI MA.MA. FUTSAL)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE
ORANGES IVAN (NAPOLI MA.MA. FUTSAL)

Espulso per aver rivolto all'arbitro frasi offensive e gravemente
minacciose, assisteva al prosieguo della gara dall'esterno della
rete di recinzione da dove proferiva ulteriori minacce
all'indirizzo dell'arbitro, che reiterava al termine dell’incontro

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COSTA VINICIUS (NAPOLI MA.MA. FUTSAL)
Per reiterate scorrettezze.
DE MEIRA LIMA MATHEUS (NAPOLI MA.MA. FUTSAL)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per
comportamento non regolamentare.

Parliamo del secondo campionato nazionale di Futsal...fase play off...come se non bastasse ecco il ricorso alla Corte di Giustizia Federale...

-- ven giu 08, 2012 12:32 pm --

RICORSO DELLA A.S.D. NAPOLI MA.MA. FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA
DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE;
- DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2016 AL SIG.
ORANGES MASSIMO;
- DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ORANGES
IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF PRIMO TURNO CANOTTIERI
LAZIO FUTSAL/NAPOLI MA MA FUTSAL DEL 1.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 del 3.5.2012)

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli MA.MA Futsal., con atto dell’11.5.2012, ha
proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 e
resa pubblica con il Com. Uff. n. 775 in data 3.5.2012, con la quale, a seguito della gara di Play Off
Primo Turno del 1.5.2012 con la Canottieri Lazio Futsal, sono state inflitte le sanzioni dell’ammenda
di € 2.500,00 e penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013
alla reclamante, per responsabilità diretta della stessa in relazione ai comportamenti tenuti dal
presidente dell’A.S.D. Napoli Ma.Ma. Futsal e dall’allenatore; dell’inibizione a svolgere ogni attività
fino al 30.6.2016 al signor Oranges Massimo, Presidente dell’Associazione, per aver aggredito il
direttore di gara, colpendolo con un pugno alla spalla e un violento calcio ad una gamba; della
squalifica per 5 giornate effettive di gara al signor Oranges Ivan, allenatore dell’A.S.D. Napoli, per
aver continuato a proferire minacce all’indirizzo dell’arbitro da dietro la rete di recinzione dopo essere
stato espulso per frasi offensive e gravemente minacciose.
Nel suo gravame l’appellante chiede di revocare la penalizzazione di 3 punti in classifica; di
ridurre l’ammenda inflitta; di annullare o ridurre congruamente l’inibizione del signor Oranges
Massimo; di ridurre significativamente la squalifica del signor Oranges Ivan. In particolare, l’A.S.D.
Napoli, come confermato in udienza dal suo Legale di fiducia, ritiene eccessiva l’entità delle sanzioni
disciplinari inflitte all’Associazione stessa, dovendosi a suo avviso tener conto sia della presenza di
alcune circostanze attenuanti sia dei precedenti giurisprudenziali in materia. Circostanze attenuanti
che l’A.S.D. Napoli, nel suo ricorso, chiede di valutare anche con riguardo alla sanzione inflitta
all’allenatore della medesima, evidenziando altresì discrasie e contraddizioni dagli atti ufficiali di gara
quanto alla sanzione inflitta al presidente dell’Associazione medesima.
La Corte ritiene che il ricorso possa essere accolto, in parte, solo per il primo dei punti come
sopra esposti. Principio costitutivo dell’ordinamento della giustizia sportiva è, infatti, la responsabilità
delle società per atti o fatti dei loro dirigenti e tesserati (art. 4 C.G.S.). In relazione alla natura e
gravità dei fatti di cui in causa, ai sensi dell’art. 18 del Codice, la sola sanzione dell’ammenda deve
essere ritenuta non sufficientemente afflittiva, e deve quindi essere accompagnata da una ulteriore
sanzione che compiutamente commisuri, secondo il principio di proporzionalità, l’entità della pena
complessivamente inflitta ai caratteri costitutivi della fattispecie incriminata. In questo senso la Corte,
anche alla luce dei precedenti in materia, valuta che debba rimanere la sanzione della penalizzazione
da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013, ma ridotta al suo minimo edittale, e quindi ad un
punto in classifica, seppure accompagnata dalla squalifica del campo per 4 giornate con l’obbligo di
disputare le relative gare a porte chiuse.
La Corte ritiene invece il gravame privo di fondamento per le restanti parti, sia in ragione del
pieno valore probatorio del rapporto degli ufficiali di gara circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento della gara stessa (art. 35, comma 1, C.G.S.), sia in ragione della natura e
particolare gravità dei fatti commessi, rispettivamente, dal presidente e dall’allenatore della
reclamante (art. 19 C.G.S.).
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D.
Napoli Ma.Ma. Futsal di Caivano (Napoli), riduce ad 1 punto la penalizzazione a carico della società
reclamante e dispone la squalifica del campo per 4 giornate con obbligo di disputa delle gare in campo
neutro ed a porte chiuse. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
pintu84
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Re: Play Off Serie A2 Calcio a 5

Messaggioda asterix84 il ven giu 08, 2012 3:55 pm

Ed è di ieri la notizia della fusione del Napoli Ma.Ma. con altra società.
Chi era il collega?
asterix84
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