Delegazione Reggio Emilia
GARA FALK - IL CASTELLO DEL 20/03/2013
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale della gara in oggetto, dal quale si
evince che, al 34' del secondo tempo, a seguito dell'allontanamento da parte del
Direttore di Gara del Sig. BARBIERI OTELLO (ALL. FALK) per proteste, il Sig. DAVOLI
MAURO (ASSISTENTE DI PARTE SOC. FALK), si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso,
agitando la bandierina in suo possesso. Il Direttore di gara invitava il Sig. DAVOLI
a tenere un comportamento più rispettoso e responsabile. Dopodiché il Sig. DAVOLI
MAURO si avvicinava in modo minaccio a circa 1 metro dall'arbitro, agitando la
bandierina e colpendolo volontariamente per ben 3 volte al volto, procurandogli una
ferita con successiva perdita di sangue. A quel punto allo scopo di salvaguardare
ulteriormente la propria incolumità il Direttore di gara, non essendovi più le
condizioni per la prosecuzione della gara, ne decretava la fine anticipata.
Il Giudice Sportivo, in conformità con quanto stabilito dall'art. 17, comma b del
C.G.S.
DELIBERA
1 - La perdita della gara per 0 - 3 in danno della Società FALK per responsabilità
diretta;
2 - L'inibizione a tutto il 30/06/2015 per il Sig. DAVOLI MAURO (ASSISTENTE DI PARTE
SOCIETA' FALK);
3 - Si soprassiede da ulteriori sanzioni.
