1) CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 C5
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 600,00 ARZIGNANO C5
Per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori per tutta la
durata del secondo tempo.Perchè il proprio allenatore sebbene allontanato
nel corso del secondo tempo assisteva al prosieguo dell'incontro dalla
tribuna da dove rivolgeva frasi minacciose e offensive all'indirizzo del
Direttore di gara.Per indebita presenza di un proprio sostenitore al termine
della gara nello spazio antistante gli spogliatoi,che teneva un
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara.Per
inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/03/2014
BOSCHETTO MARCO (ARZIGNANO C5)
Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del
provvedimento rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose che
reiterava anche dalla tribuna da dove assisteva alla parte residuale
dell'incontro.Al termine della gara attendeva l'arbitro nello spazio
antistante gli spogliatoi dove lo spintonava ripetutamente e gli
sputava contro senza colpirlo.
RIFORMIAMO ->
RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 31.3.2014 AL SIG. BOSCHETTO MARCO INFLITTA SEGUITO GARA
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL
20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del
22.3.2013)
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Arzignano C5 di
Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boschetto Marco al
30.11.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €
600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Arzignano C5 di
Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00. Dispone restituirsi la tassa
reclamo.
2) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 FEMMINILE
GARE DEL 24/ 3/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
ALESSANDRIA Euro 1.000,00
DIFFIDA Per aver propri sostenitori a fine gara aggredito sostenitore della
squadra locale. Aizzati anche dall'allenatore della societa'
Alessandria dava luogo a scontri che procuravano lesioni ad una
tifosa locale la quale necessitava di cure mediche. All'uscita
dell'impianto sportivo con la propria autovettura la terna
arbitrale veniva fatta oggetto di ulteriori frasi ingiuriose
nonche' atteggiamento minaccioso e intimidatorie da parte della
tifoseria della societa' Alessandria.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013
FOSSATI GIUSEPPE (ALESSANDRIA)
Allontanato per proteste,alla notifica del provvedimento anziche'
abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'arbitro e
all'assistente profferendo frasi ingiuriose. Nel corso del II° tempo
si posizionava in tribuna e perpetrava il suo comportamento
gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale. A fine
gara con il proprio comportamento violento fomentava,aizzava ed
incitava la propria tifoseria contribuendo cosi’ a determinare
scontri violenti con la tifoseria avversaria;lui stesso partecipava
a tali scontri cercando in tutti i modi il contatto fisico con la
tifoseria avversaria.(Vedi sanzione societa')
RIFORMIAMO ->
RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI
€ 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO
NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del
Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013)
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Alessandria di
Alessandria, riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. FOSSATI GIUSEPPE SEGUITO GARA DEL
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del
27.3.2013)
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Alessandria di
Alessandria, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fossati Giuseppe al 31.10.2013.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
3) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 FEMMINILE
GARE DEL 2/12/2012
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
S.ZACCARIA Euro 650,00
per aver suoi sostenitori,al 43° minuto del primo tempo lanciato un
fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'arbitro a sospendere
la gara per circa un minuto. Inoltre, per avere omesso di impedire
l'ingresso e la permanenza in uno spazio antistante gli spogliatoi,
peraltro separato da questi solo da un cancello non chiuso a chiave,
a un altro gruppo di persone non autorizzate che per tutta la durata
della gara rivolgevano frasi offensive e ingiuriose all'indirizzo
della terna arbitrale.
RIFORMIAMO ->
RICORSO U.S. S. ZACCARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €
650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S. ZACCARIA/IMOLESE
FEMMINILE ACF.D. DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio
Femminile – Com. Uff. n. 40 del 5.12.2012)
La società U.S.D. San Zaccaria ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 40 del 5.12.2012 con la quale
veniva irrogata la sanzione dell’ammenda di € 650,00 in relazione a fatti verificatisi in occasione
della gara del 2.12.2012 contro la Imolese Femminile ACF.D.
A sostegno dell’impugnazione la società Zaccaria deduceva elementi che possono così
essere sintetizzati:
1) l’unico fumogeno non sarebbe stato lanciato sul terreno di gioco bensì all’esterno dello
stesso;
2) non si sarebbero mai registrate in tempi precedenti lagnanze in ordine alla presenza di
pubblico nell’area adiacente al secondo cancello di ingresso;
3) deve ritenersi impossibile per una società controllare il pubblico quando formula
espressioni ingiuriose e comunque il pubblico era presidiato regolarmente;
4) lo stesso Direttore di gara non riferisce di intimidazioni o pressioni bensì solamente di
espressioni di tipo ingiurioso.
Sulla base di queste considerazioni chiedeva l’annullamento della sanzione pecuniaria.
Il ricorso appare infondato. Ed infatti la decisione del primo giudice appare corretta in
relazione al puntuale contenuto del referto arbitrale, mentre si rilevano sostanzialmente generiche le
doglianze della ricorrente.
Più in particolare, dal tenore del reclamo, si desume che la società, più che contestare
l’accaduto (che dunque è effettivamente ammesso) si limiti a configurare un’inaccettabile
esclusione di responsabilità discendente ora dalle posizioni del pubblico, ora dalla circostanza che le
espressioni, pur ingiuriose, non configurassero intimidazioni, ora, addirittura, dalla puntuale
registrazione dei comportamenti da parte dell’arbitro.
In conclusione, in punto di responsabilità non può che convenirsi con la decisione di primo
grado.
Tuttavia, in considerazione del complessivo tenore dell’accaduto, riferibile solo a
comportamenti del pubblico, appare equo mitigare la misura della sanzione riducendola ad €
400,00.
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto
dall’U.S. Zaccaria di San Zaccaria (Ravenna), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 400,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
CHI MI SPIEGA QUESTI TRE CASI?STIAMO SCADENDO NEL RIDICOLO NEI RAPPORTI CON LA FIGC?
