sentenza laziale

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

sentenza laziale

Messaggioda mrgim il gio apr 30, 2015 1:47 pm

Al 13' del secondo tempo il calciatore n. 10 GUILLARI Salvatore (SANTI COSMA E DAMIANO) , a seguito
di un ammonizione comminatagli dall'arbitro, lo spingeva con il petto, successivamente tentava di colpirlo
con un pugno senza, tuttavia, raggiungerlo per la pronta schivata. Nonostante fosse trattenuto dai compagni
di squadra, si divincolava e gli sferrava una ginocchiata al torace procurandogli forte dolore ed un livido alla
parte colpita.
Successivamente, il calciatore GUILLARI Salvatore, colpiva con violento pugno l'arbitro dietro la nuca
procurandogli giramento di testa e facendolo cadere per terra. Mentre l'arbitro si trovava per terra, veniva
colpito con un calcio alla testa da un soggetto, tesserato per la società, non individuato che gli procurava
forte dolore alla colonna vertebrale e giramento di testa.
- L'arbitro, constata la proprie condizioni fisiche decideva di sospendere la gara definitivamente al 15' del
secondo tempo sul risultato MONTE SAN BIAGIO - SANTI COSMA E DAMIANO 3 - 1 non essendo nella
condizione psicologiche e fisiche idonee di continuare l'incontro.
Mentre faceva rientro negli spogliatoi, il calciatore BERGANTINO Raffaele (SANTI COSMA E DAMIANO)
attingeva con uno sputo al volto l'arbitro proferendo al suo indirizzo espressioni offensive. Anche il
massaggiatore della società SANTI COSMA E DAMIANO Sig. MIGLIARE Davide, inveiva contro l'arbitro
offendendolo. L'arbitro al 12' del secondo tempo allontanava dal recinto di gioco i Sigg. MENDICO Antonio -
CIMINO Michele e COIRO CAPELLI Romolo (SANTI COSMA E DAMIANO) per avergli rivolto espressioni
offensive.
Onde tutelare la propria incolumità, l'arbitro richiedeva l'intervento della Forza Pubblica che lo scortava
mentre lasciava l'impianto sportivo. In considerazione a tali violenze sopra riportate, la mancata conclusione
della gara è da addebitarsi alla società SANTI COSMA E DAMIANO. Persistendo disturbi fisici, l'arbitro si
portava presso l'ospedale A.Fiorini di Terracina ove gli riscontravano trauma cranico non commotivo e
trauma distrattivo rachide cervicale guaribile in gg. 15 s.c.
Visto l'art. 17 comma 4 del condotta gravemente sleale
DELIBERA
a) di infliggere alla società SANTI COSMA E DAMIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00
b) di inibire i Sigg. MENDICO Antonio (Dirigente Responsabile) CIMINO Michele (Allenatore) MIGLIORE
Davide (Massaggiatore) fino al 22.05.2015
c) di squalificare il calciatore GUILLARI Salvatore(SANTI COSMA E DAMIANO) fino al 30.04.2019
d) di squalificare il calciatore BERGANTINO Raffaele (SANTI COSMA E DAMIANO) fino al 30.04.2018
e) di squalificare fino al 30.04.2018 il calciatore AURICCHIO Alessandro (SANTI COSMA E DAMIANO)
facente funzione di capitano della squadra perchè, un tesserato della società non identificato, nel corso
dell'aggressione all'arbitro, lo colpiva con un calcio alla testa mentre questi era per terra.
Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del condotta gravemente sleale che recita "il calciatore che funge da
capitano della squadra risponde di atti di violenza connessi in danno degli ufficiali di gara da un tesserato
della propria squadra non individuato".
La sanzione cessa di avere al momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Tutto questo è iniziato da un'ammonizione
mrgim
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