Che ne pensate?
gara del 6/ 3/2016 DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CADIMARE CALCIO
Il G.S.
- letto il referto arbitrale dal quale risulta che il d.d.g., al 40º del s.t., allontanava l’assistente di parte della società Cadimare, poiché ripreso più volte a fumare in campo;
- visto l’art. 63 NOIF il quale, al comma 2, statuisce che “la funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara” distinguendo in tal modo, di fatto, la condotta di chi, ammesso a prendere posto nell’area tecnica – che non sia un calciatore di riserva – fumi durante lo svolgimento della partita nei confronti del quale la Regola n.5 del gioco del calcio prevede la mera menzione da parte dell’arbitro nel proprio referto di gara, ai fini sanzionatori, ma non l’allontanamento;
- considerato che dagli atti risulta che il d.d.g. dopo l’allontanamento dell’assistente di parte chiedeva al capitano della società Cadimare, in conformità del disposto della Regola n. 6 del giuoco del calcio, che lo stesso venisse sostituito con altra persona ma né il capitano né il vicecapitano ottemperavano all’invito dell’arbitro ponendo così in essere un comportamento gravemente scorretto oltre che non collaborativo;
- preso atto che la Regola n. 6, nel paragrafo relativo agli Assistenti di parte, prevede: “Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara”. Viene altresì chiarito che, qualora l’assistente di parte abbandoni l’incarico lo stesso debba essere sostituito diversamente la gara non potrà continuare;
- ritenuto, pertanto, che dagli atti emerge chiaramente il comportamento gravemente scorretto del capitano, signor Andrea ROMANO,del vicecapitano, signor Fabio BIANCHI, e di tutta la dirigenza della società Cadimare per la mancata collaborazione per la sostituzione dell’assistente di parte, espulso per comportamento non regolamentare;
- considerato che dalla documentazione ufficiale emerge inoltre il turbamento del d.d.g. che ha ritenuto opportuno fischiare la fine anticipata della gara senza notificare immediatamente l’espulsione al capitano, signor Andrea ROMANO, ed al vicecapitano, signor Fabio BIANCHI, vistosi minacciato dall’atteggiamento di varie persone riconducibili al sodalizio, nonché a seguito della confusione venutasi a creare nel mentre anche per il comportamento del signor Simone ROMEO ed altri tesserati non identificati ma comunque riconducibili alla società Cadimare, i quali, togliendosi le magliette, proprio al fine di non essere identificati, hanno scavalcato la recinzione che separa il t.d.g. con gli spalti per partecipare ad un’aspra contesa che, nel frattempo, si era scatenata sugli spalti
PQM
infligge alla società Cadimare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato più grave di 0-4, conseguito sul campo, l’ammenda di € 400,00 con diffida di più gravi sanzioni per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati e sopra descritti.
Infligge al capitano, signor Andrea ROMANO, ed al vicecapitano, signor Fabio BIANCHI la squalifica per due gare. Infligge al signor Simone ROMEO la squalifica per 5 giornate.
Daniele MATTEUCCI (massaggiatore): inibizione sino al 13/4/16.
Per aver, al termine della partita, proferito espressioni blasfeme ed aver tenuto una condotta gravemente intimidatoria nei confronti del d.d.g..

