Di seguito vi incollo il comunicato del G.S. , coprendo nomi società e Calciatori coinvolti....
Detto ciò , è una vergogna, non si può continuare così.... spero che il collega si riprenda al più presto....ovviamente inutile dire che andrebbero radiati dal calcio a vita....
Gara del 9/ 2/2020 X - Y (0 – 1); sospesa
Esaminati gli atti ufficiali di gara, dagli stessi si rileva che al minuto 45; del s.t. Tizio , calciatore e capitano
della Società X, aggrediva il D.D.G. colpendolo con un violento calcio al ginocchio
costringendo quest'ultimo a cercare riparo negli spogliatoi, cosa che Caio, anch’egli calciatore
della SocietàX, tentava di impedirgli colpendolo con una manata al petto, colpo
parzialmente schivato da parte dell'arbitro. Durante il tragitto verso gli spogliatoi l’arbitro, da tergo, veniva
colpito violentemente alla testa da persona che non riusciva ad identificare. Raggiunti gli spogliatoi l’arbitro
telefonava ai carabinieri. Successivamente si recava presso il pronto soccorso di *una Città* dove gli veniva
refertata una prognosi di giorni 5 s.c.
Per quanto sopra;
condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara;
dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del
presente C.U.;
sancita la responsabilità della Società X per quanto addebitabile ai propri tesserati;
visto l’art. 10, comma 1, del C.G.S.;
si delibera:
- di infliggere alla Società X la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e
l’ammenda di euro 800,00.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 13/ 2/2025
Tizio (X)
Perché al minuto 45 del 2 tempo alla notifica dell'espulsione spingeva e strattonava con forza il D.D.G. facendolo
arretrare. Lo stesso proseguiva la sua aggressione sferrando un violento calcio all'altezza del ginocchio
dell'arbitro causandogli forte dolore. Nel momento in cui il direttore di gara riusciva a difendersi cercando
rifugio negli spogliatoi, il calciatore Caio lo rincorreva, rivolgendogli frasi irriguardose e minacciose,
senza riuscire nel proprio intento di colpirlo ulteriormente.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra
quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014; che nella concreta
fattispecie, infatti si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza
federale, che consiste in un comportamento da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da
lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica e che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata
connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui...; (cfr. Corte Giust.
Fed. in D.U. n. 161/CGF del 10-01-2014, Corte Giust. Fed. in C.U. n. 153/CGF del 18-01-2011 e, da ultimo,
Corte Sportiva d'Appello, III Sez. in C.U. n.56/CSA del 22-11-2016 e Corte Sportiva d'Appello, Sez. Unite, in
C.U. n.114/CSA del 03-2017); pertanto, ai sensi dell'art.16, comma 1 del C.G.S.; si delibera che la sanzione
irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma
4bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.GC. (C.U. n.256/A del 27/01/2016).
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2021
Caio (X)
Perché tentava di impedire al D.D.G. di rientrare negli spogliatoi a seguito dell'aggressione di un suo
compagno di squadra ostruendone la strada e contemporaneamente lo colpiva con una manata al petto,
arrivata di striscio, in quanto il D.D.G. si ritraeva prontamente evitando peggiori conseguenze.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra
quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014; che nella concreta
fattispecie, infatti si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza
federale, che consiste in un comportamento "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da
lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica e che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata
connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui...(cfr. Corte Giust.
Fedd. in D.U. n.161/CGF del 10-01-2014, Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18-01-2011 e, da ultimo,
Corte sportiva d'Appello, III Sez. in C.U. n.56/CSA del 22-11-2016 e Corte Sportiva d'Appello, Sez. Unite, in
C.U. n.114/CSA del 03-2017); pertanto ai sensi dell'art.16, comma 1 del C.G.S.; si delibera che la sanzione
irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma
4bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27-01-2016).