GARE DEL 30/11/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/11/2021 BARGAGLI SAN SIRO - MULTEDO 1930
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
Preso atto che il ddg riporta in esso che, al 9' minuto del secondo tempo, in seguito all'ammonizione
dell’allenatore della società MULTEDO 1930, i sostenitori di detta società, identificati mediante i
colori sociali dagli abiti indossati che chiaramente riconducevano al sodalizio, scagliavano un kiwi
acerbo dal peso di di 100g contro di lui, colpendolo all'altezza del polpaccio;
Rilevato, sempre dal referto arbitrale, che l'impatto di tale corpo contundente causava al ddg un forte
e ripetuto dolore nella zona del gastrocnemio e che, pertanto, egli era, dunque, impossibilitato nella
prosecuzione della direzione della gara in quanto le condizioni fisiche non gli consentivano di
continuare a dirigere l'incontro, a causa del predetto lancinante dolore;
Considerato che, in relazione a quanto precede, il ddg, sospendeva definitivamente la gara,
dandone notizia ai capitani delle due compagini, quando il risultato era sul punteggio di 1-0 per la
società MULTEDO 1930;
Preso atto della circostanza, sempre riferita dal ddg nel proprio referto, che, al rientro negli
spogliatoi, anche i dirigenti della società MULTEDO 1930, riconoscevano l'appartenenza dei suddetti
sostenitori, nel novero di quelli propri;
Rilevato che, nella serata del giorno della disputa della gara in questione, il ddg si recava presso
l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova - U.O. Ortopedia e Traumatologia d'urgenza, dove gli
veniva riscontrata una contusione del ginocchio sinistro, con minimo edema e con l'emissione di una
prognosi di gg. 3, salvo complicazioni;
Ritenuto, in base a quanto precede, dover attribuire la responsabilità dei fatti accaduti alla società
MULTEDO 1930;
Visto l'art. 10, comma 1 del condotta gravemente sleale;
P.Q.M.
Dispone:
Di infliggere alla Società MULTEDO 1930 la sconfitta per 3-0, nella gara in questione, oltre
all'obbligo della disputa di n. 1 giornata di gara a porte chiuse ed all'ammenda di Euro 100 (sanzione
attenuata a motivo dell'aver ammesso l'appartenenza dei sostenitori che con il loro comportamento
hanno causato la sospensione della gara, nel novero di quelli propri).
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione.