Seconda Categoria Molise

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Seconda Categoria Molise

Messaggioda BlueLord il ven giu 10, 2022 10:13 am

Gara del 04/06/2022 VILLA SAN MICHELE – CAROVILLI

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il referto arbitrale, il relativo supplemento e gli atti allegati, rileva che:
al 46’ del primo tempo, sul punteggio VILLA SAN MICHELE – CAROVILLI 1 - 2, dopo una
decisione tecnica adottata dall’arbitro, l’assistente di parte CARMOSINO Giovanni (Villa San
Michele) entrava sul terreno di gioco, si avvicinava al direttore di gara e, brandendo la bandierina,
gli rivolgeva frase minacciosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il Carmosino si
avvicinava ulteriormente all’arbitro e gli sferrava un violento pugno al volto, colpendolo al labbro
inferiore. Il colpo subito faceva perdere l’equilibrio all’arbitro che cadeva a terra. Stordito per il colpo
subito e conscio di non essere più nelle condizioni psicofisiche per continuare ad arbitrare, il
direttore di gara sospendeva definitivamente l’incontro. Quindi, scortato dai calciatori della società
Carovilli, lamentando sempre intenso dolore mascellare e forte disorientamento, l’arbitro riusciva a
raggiungere il proprio spogliatoio dove contattava il 112 ed il 118 che prontamente arrivavano
all’impianto sportivo. In particolare i Carabinieri raccoglievano le testimonianze su quanto accaduto,
mentre il personale medico e paramedico provvedevano alle prime cure, invitando l’arbitro a recarsi
al più vicino Pronto Soccorso. L’arbitro raggiungeva quello di Isernia, dove gli venivano refertati n.
5 giorni di prognosi per dolore al mento e labbro inferiore da trauma da aggressione con presenza
di edema labbro inferiore (come da certificazione medica allegata al referto.
Il caso in esame è regolato dall’art. 35 condotta gravemente sleale – “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”
che al comma 1 testualmente recita COSTITUISCE CONDOTTA VIOLENTA OGNI ATTO INTENZIONALE
DIRETTO A PRODURRE UNA LESIONE PERSONALE E CHE SI CONCRETIZZA IN UNA AZIONE IMPETUOSA ED
INCONTROLLATA, CONNOTATA DA UNA VOLONTARIA AGGRESSIVITÀ, IVI COMPRESO LO SPUTO, IN
OCCASIONE O DURANTE LA GARA, NEI CONFRONTI DELL’UFFICIALE DI GARA, mentre al successivo
comma 4 prevede I CALCIATORI E I TECNICI CHE PONGONO IN ESSERE LA CONDOTTA DI CUI AL COMMA 1,
PROVOCANDO LESIONE PERSONALE, ATTESTATA CON REFERTO MEDICO RILASCIATO DA STRUTTURA
SANITARIA PUBBLICA, SONO PUNITI CON LA SANZIONE MINIMA DI DUE ANNI DI SQUALIFICA.
Tutto ciò premesso, questo GST ritiene equa la sanzione di squalifica di anni 4 da infliggere nei
confronti del dirigente Carmosino, la cui condotta (deplorevole e vergognosa) comporta
l’applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio Federale
per prevenire e contrastare tali episodi (comma 7 dell’art. 35 cit.).

Per tutti questi motivi

D E C I D E

1. ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 5, lett. B) condotta gravemente sleale di infliggere alla società Villa San Michele la
punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3;
2. di inibire il dirigente CARMOSINO Giovanni (Villa San Michele) fino a tutto il 30 giugno 2026
per le ragioni meglio espresse in premessa con la precisazione che detta sanzione deve
essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società
deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (comma 7 dell’art.
35 cit.)
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