Cominciamo con un ricorso al contrario...(dal CR ER)
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Campionato Reg. Allievi
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. COLORNO
Avverso squalifica al 24.12.2010 calc. ARCIERI MATTEO
delibera del G.S. del C.R.E..R. contenuta nel C.U.n. 17 del 27.10.2010
gara LIBERTASPES – COLORNO del 24.10.2010
L’A.C.D. COLORNO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, segnalando,
pur consapevole del gesto scorretto e non accettabile nei confronti del direttore di gara
(strattonamento del braccio), che esso era sicuramente rivolto al voler richiamare la sua attenzione
e non certo per cattiveria o volontà violenta. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
-
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il
referto originario, ha escluso che il calc. ARCIERI volesse attirare la sua attenzione, precisando
che si è trattato di una spinta violenta che lo ha fatto indietreggiare di 2 o 3 passi, mentre gli veniva
indirizzava dallo stesso anche una frase oscena;
- valutato che il comportamento del calc. ARCIERI debba essere punito con
una sanzione maggiormente aderente alla condotta tenuta,
d e l i b e r a
- di portare al 24.4.2011 la squalifica del calc. ARCIERI MATTEO.
GARE DEL 31/10/2010
A CARICO DI SOCIETA’
AMMONIZIONE E DIFFIDA
ARSENAL
Precisato che la responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara
incombe principalmente alla società ospitante, alla protezione deve
comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano,anche la società
ospitata.
Si ricorda altresì che in caso di incidenti in campo, è fatto obbligo
anche ai calciatori delle due squadre, di dare protezione agli ufficiali
di gara (cfr.Art.65 delle N.O.I.F).
Non sembra che quanto sopra precisato trovi un riscontro oggettivo
nell'avvenuta aggressione al direttore di gara, visto che l'accaduto
si è verificato alla fine della stessa, quando tutti avevano la possibilità
di recarglisi accanto.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 1) del C.G.S.
