Euro 150,00 BIANZE
Al termine della gara,mentre l'arbitro si avviava alla propria autovettura,un sostenitore della Societa' lo
offendeva gravemente ed inoltre sputava sul cofano dell'autovettura.
1 cat
SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E
In segno di protesta per una decisione arbitrale,lanciava con le mani il pallone contro l'arbitro colpendolo ad
una gamba. Gli si avvicinava con intenti minacciosi,bloccato prontamente dal proprio capitano,e
successivamente mentre si allontanava offendeva gravemente l'arbitro.
SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E
MUSONE RAFFAELE (SAN DONATO)
Giov
JUVENTUS CLUB A.S.D.
Si fa carico alla società dei danni materiali subiti dall'arbitro a seguito del furto avvenuto, durante la gara,
nello spogliatoio arbitrale non adeguatamente custodito.
Torino
2 cat
SQUALIFICA FINO AL 7/ 3/2011
GUGLIELMO NICOLA (SAN MICHELE)
Allontanato dal campo per comportamento gravemente scorretto nei confronti
dell'arbitro. Al termine della gara si presentava nello spogliatoio dello
stesso, con atteggiamenti arroganti, cercando di aggredirlo fisicamente,
non riuscendovi per il pronto intervento di alcuni giocatori presenti nelle
vicinanze.
MONCALIERI - CARLO ALBERTO
Dalla lettura degli atti ufficiali è emerso che la gara emarginata non ha avuto un regolare svolgimento, essendo stata sospesa al 39 minuto del secondo tempo dall’arbitro per intemperanze dei giocatori della società Carlo Alberto.
Infatti, quest’ultimo riferisce nel suo rapporto che il guardalinee della società Carlo Alberto, signor SAVIO CUVINO MARCELLO, entrava sul terreno di gioco con fare minaccioso tentando di aggredirlo, insieme anche ad alcuni giocatori.
L’arbitro, a questo punto, tentava di riportare la calma, non riuscendovi, anche in relazione al fatto che pochi minuti prima era stato oggetto di uno sputo in viso da parte del giocatore FRIGERIO ANDREI, della società CARLO ALBERTO.
Persistendo una certa animosità, specialmente da parte di tutti i tesserati di quest’ultima, anche per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri giocatori, all’arbitro non restava altro che decretare anzitempo la fine dell’incontro e, quindi, poteva rientrare nello spogliatoio, con l’aiuto di alcuni giocatori avversari che fermavano i facinorosi i quali cercavano ancora di riaggredirlo.
La colpa, in ordine alla mancata prosecuzione della gara, è da attribuirsi esclusivamente al comportamento violento e intimidatorio dei tesserati della società CARLO ALBERTO.
Va inoltre evidenziato che l’andamento della gara era favorevole alla società MONCALIERI che, al momento, conduceva per 5 a 2 e quindi, non avrebbe avuto alcun interesse a fomentare disordini.
Alla luce di quanto esposto,
si delibera:
- di assegnare gara persa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17/1 del C.G.S. alla società CARLO ALBERTO, confermando il risultato acquisito sul campo, al momento della sospensione:
MONCALIERI – CARLO ALBERTO 5 – 2
- di squalificare fino 31/01/2012 il giocatore FRIGERIO ANDREA, della società CARLO ALBERTO, espulso per aver attinto con uno sputo in faccia l’arbitro ed in più a fine gara tentava di aggredirlo;
- di squalificare per 3 gare il giocatore ORLANDO MARCO, della società CARLO ALBERTO, espulso per doppia ammonizione ed in più, a fine gara, tentava di aggredirlo fisicamente;
- di inibire fino al 31/03/2011 il signor SAVIO CUVINO MARCELLO, della società CARLO ALBERTO, per quanto in premessa;
- di comminare l’ammenda di euro 50,00 alla società CARLO ALBERTO, oggettivamente
responsabile dell’accaduto.
