Report Settimanale Sicilia 12-18/12

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Report Settimanale Sicilia 12-18/12

Messaggioda MySoccerRef il ven dic 17, 2010 4:58 am

Questa settimana gli episodi provengono dai Comunicati N°218 Ca5/30 e N°219 LND,

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 11/12/2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/12/2010 TRINACRIA - REAL FIUMEFREDDO C5

1-2; Sospesa al 15' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 15' del s.t., dopo un provvedimento tecnico assunto dall'arbitro, il calciatore Cutuli Giuseppe (Trinacria) assumeva contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro e, dopo l'espulsione, contegno offensivo e minaccioso e scagliato la propria maglia all'indirizzo dello stesso;
successivamente l'arbitro veniva ripetutamente offeso, minacciato e spintonato da calciatori della Società Trinacria e da sostenitori della stessa indebitamente introdottisi sul terreno di gioco stante l'assoluta mancanza di qualsiasi servizio d'ordine; in tale frangente il suddetto veniva colpito da uno dei predetti calciatori, non identificato, con un forte pugno al costato che provocava forte dolore e difficoltà determinatesi e l'effettiva impossibilità di proseguire la gara, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Trinacria in relazione al comportamento dei propri calciatori, identificati e non e dei propri sostenitori;
Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Trinacria la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA

Euro 200,00 TRINACRIA
Per mancata predisposizione di adeguato servizio d'ordine; nonchè per avere propri calciatori non identificati e propri sostenitori, assunto reiterato contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013

CUTULI GIUSEPPE (TRINACRIA)
Per contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro; per contegno offensivo e minaccioso e per avere scagliato la propria maglia all'indirizzo dello stesso, dopo l'espulsione; nonchè, nella qualità di capitano della squadra, in base all'art. 3, comma 2 del C.G.S. (Nuovo testo) - Per avere, calciatore non identificato della propria squadra, colpito l'arbitro con un forte pugno al costato che provocava forte dolore e difficoltà respiratorie con conseguente sospensione definitiva della gara.

4.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/12/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/12/2010 DACCA 2000 ACI S.ANTONIO - ATLETICO PEDARA

3-1; Sospesa al 27' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 27' del s.t., dopo un provvedimento disciplinare assunto dall'arbitro, il dirigente accompagnatore della Società Atletico Pedara, sig. Mazzaglia Domenico, colpiva il suddetto con un forte pugno alla mandibola sinistra che provocava forte dolore, senso di nausea ed emicrania;
A tal punto l'arbitro, valutate le proprie condizioni fisiche, decideva di sospendere definitivamente la gara per poi recarsi presso un presidio ospedaliero dove riceveva le cure del caso e veniva refertato con una prognosi di tre giorni s.c.;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Atletico Pedara alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio tesserato;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in questione sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visti l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Atletico Pedara la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA


Euro 125,00 ATLETICO PEDARA
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/12/2015


MAZZAGLIA DOMENICO (ATLETICO PEDARA)
Per avere colpito l'arbitro con un forte pugno alla mandibola che procurava forte dolore, nausea ed emicrania e, determinando la sospensione definitiva della gara.


In conclusione, un episodio inusuale, casistica sui provvedimenti DASPO:

4.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 5/12/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


gara del 5/12/2010 PER SCICLI - MONTEROSSO ALMO
3-1; Reclamo Monterosso Almo.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Monterosso Almo chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Per Scicli per avere impiegato il calciatore Carbone Salvatore, colpito da un provvedimento DASPO con il quale il suddetto "è interdetto ad assistere e partecipare a manifestazioni sportive nei campionati e gironi dove siano presenti le Società ASD Atletico Scicli o Giarratana fino al 25/08/2011";
Controdeduce quest'ultima Società sostenendo di non avere ricevuto da parte della consorella alcun preannuncio del reclamo in oggetto mentre nel merito respinge qualsiasi responsabilità;
In via preliminare si osserva come il reclamo in oggetto, vertendo sulla eventuale posizione irregolare di un calciatore, non andava preannunciato;
Nel merito, il reclamo non può essere accolto; infatti va rilevato come il provvedimento DASPO in questione abbia carattere amministrativo e non sia stato recepito da alcun Organo Federale con la relativa pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, soli ad avere valenza di notifica circa l'assunzione di qualsivoglia provvedimento disciplinare che tutte le Società sono tenute a conoscere;
Ad ogni buon conto, dall'esame del contenuto del DASPO oggetto del reclamo, si rileva come al Carbone sia fatto divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri ufficiali nei quali siano impegnate le squadre di calcio Giarratanese e Atletico Scicli, ai luoghi ove si tengono altri tornei o incontri ai quali partecipano le squadre di calcio Giarratanese e Atletico Scicli ed ai luoghi adibiti alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sopra indicate;
Da quanto sopra discende come il Carbone avesse la possibilità di partecipare alla gara in oggetto stante che in essa non era impegnata né la Società Giarratanese né la Società Atletico Scicli;
Nessuna responsabilità può peraltro assumersi a carico della Società Per Scicli, per la quale il Carbone non era tesserato all'epoca dell'emanazione del provvedimento DASPO di cui si tratta e del quale non era certamente tenuta alla conoscenza;
Per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Monterosso Almo, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.
"Mi fa orrore il mondo di Internet e questo meccanismo perverso per cui chiunque dal buio della propria cameretta può sputare sentenze."
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Re: Report Settimanale Sicilia 12-18/12

Messaggioda gtrs il ven dic 17, 2010 11:01 am

ridicole le sanzione specie quelle alle società
gtrs
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