CAMPIONATO ECCELLENZA
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€ 400,00 RAPALLO
Perché, al 19' del primo tempo un dirigente della società, non presente in distinta, entrava sul terreno di giuoco grazie alle chiavi del cancello di ingresso al campo di cui era in possesso, correva in direzione dell'assistente di gara n. 1 e lo insultava rivolgendogli frasi fortemente offensive. Invitato ad allontanarsi ritardava l'uscita dal terreno di giuoco e continuava a ripetere le stesse espressioni ingiuriose proferite in precedenza. Al termine dell'incontro, alcune persone non in distinta della società Rapallo contestavano l'operato della terna a arbitrale e rivolgevano frasi fortemente minacciose ed offensive nei confronti di un assistente arbitrale.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 09/01/2011
PIEVE LIGURE – PRO RECCO: Letti gli atti ufficiali relativi alla gara a margine, nell'ambito della quale il direttore di gara segnala il comportamento di alcuni giocatori della società PRO RECCO (non compiutamente identificati) che al momento in cui il medesimo abbandonava l'impianto sportivo lo seguivano a bordo di un'autovettura gridandogli più volte un termine offensivo. Il summenzionato direttore di gara veniva scortato fino al casello autostradale dal Sig.Navone Fulvio, dirigente della squadra avversaria Pieve Ligure, unitamente ad un altro dirigente della predetta società a bordo di uno scooter. A seguito di tale comportamento il direttore di gara si vedeva, altresì, costretto a seguire un percorso diverso da quello che avrebbe dovuto percorrere per rientrare presso il proprio domicilio, al fine di depistare gli inseguitori, che, probabilmente secondo quanto riportato nel referto arbitrale, sarebbero giocatori della società PRO RECCO. Ritenuto che allo stato degli atti non possibile prendere appropriate decisioni non essendo compiutamente identificati gli ignoti inseguitori e perdipiù
si tratta di fatti verificatesi al di fuori ed anche a distanza dall'impianto sportivo ove era stata disputata la gara in questione,
PQM
Si delibera di trasmettere gli atti relativi alla gara in esame alla Segreteria del C.R. Liguria per l'inoltro alla Procura Federale per gli accertamenti e provvedimenti di Sua competenza.
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI "B"
GARE DEL 09/01/2011
BOGLIASCO D ALBERTIS – SERRA RICCO 1971: perdita della gara con risultato di 0 a 3 e ammenda euro 150,00, Società Bogliasco D’Albertis. Al 33° minuto del secondo tempo l'assistente di parte della società, Mortari Marco, colpiva con un violento pugno al volto il Direttore di gara, il quale a causa del colpo subito non poteva più continuare a dirigere la gara in quanto accusava lievi capogiri e dolori alla spalla. (sanzione cosi determinata a norma dell'art. 17, comma 4, lettera b) C.G.S. ed attenuata, nell'entità dell'ammenda, dal comportamento del Dirigente Sociale del Bogliasco che si è immediatamente adoperato per prestare la necessaria assistenza al direttore di gara sincerandosi delle condizioni di salute del medesimo arbitro).
A CARICO DI ASSISTENTE ARBITRO
Squalifica fino al 31/12/2014 al Sig. MORTARI MARCO (BOGLIASCO D ALBERTIS)
Nella sue funzioni di assistente di parte veniva allontanato al 33° del secondo tempo per avere tentato di aggredire l'assistente di parte della squadra avversaria; alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva il direttore di gara con un forte pugno alla guancia sinistra provocandone la caduta a terra sul lato della spalla destra. Il direttore di gara si rialzava spontaneamente ma era costretto a decretare l'interruzione della gara in quanto a seguito del colpo infertogli accusava lievi capogiri e dolori alla spalla che non gli permettevano di proseguire regolarmente la partita. Successivamente, nel momento in cui l'arbitro stava per raggiungere il proprio spogliatoio veniva avvicinato dal medesimo dirigente che gli proferiva frasi offensive e gravemente minacciose. Il Direttore di gara dopo avere ricevuto la necessaria assistenza dal dirigente sociale del Bogliasco lasciava l'impianto sportivo senza ulteriori problematiche. Sanzione così determinata sia in considerazione della gravità della condotta posta in essere, non soltanto incompatibile con i principi di lealtà e correttezza che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva, ma anche in considerazione della natura della gara in corso tra giovani calciatori e del colpo inferto al Direttore di gara idoneo a cagionare danni alla integrità fisica ancora più gravi di quelli effettivamente realizzatesi.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 27/ 6/2011
Rivolgendo al direttore di gara frasi offensive gli lanciava uno sputo che lo colpiva al petto.
SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2011
Protestando in modo arrogante nei confronti dell'arbitro, dopo averlo avvicinato, lo afferrava ad un polso e glielo
stringeva con forza procurandogli momentaneo, ma intenso, dolore.
