A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica fino al 09/03/2016 al Sig. ZANCHI FERDINANDO (CALVARESE 1923)
Squalifica ed inibizione fino al 09.03.2016, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
Espulso poiché a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria colpiva il direttore di gara con una testata all'altezza del collo provocandogli un momentaneo dolore; successivamente dopo il triplice fischio finale reiterava il medesimo comportamento violento colpendo con una nuova testata al volto il direttore di gara, il quale a seguito del violento colpo inferto si accasciava a terra perdendo i sensi per qualche minuto, fino a quando i soccorritori della Croce Verde, presenti sul terreno di giuoco, prestavano i necessari soccorsi provvedendo all'immediato trasporto del malcapitato arbitro presso l'Ospedale di Lavagna, ove i sanitari diagnosticavano un trauma facciale e nasale.
Rilevata l'estrema gravità del fatto commesso si ritiene di infliggere, altresì, la sanzione dell'inibizione (art. 19, comma 1, lettera h, C.G.S.) a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, disponendo altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a norma e per gli effetti del 3° comma del summenzionato art. 19 Codice di Giustizia Sportiva.
Sanzione così determinata sia in considerazione della riprovevolezza ed estrema gravità della condotta del calciatore ZANCHI Ferdinando non soltanto incompatibile con i principi di lealtà e correttezza che sono a fondamento di qualsiasi attività sportiva, ma anche in considerazione della idoneità del colpo inferto al Direttore di gara a cagionare danni alla integrità fisica ancora più gravi di quelli diagnosticati dai sanitari nel loro referto.
