qua solo mi chiedo cosa deve fare una squadra per essere esclusa dal campionato
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GARA CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB – CALCIO ATLETICO GIUGLIANO DEL 19/3/2011
Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché il dettagliato allegato, rileva che dal 28° minuto
del primo tempo l’incontro proseguiva in modo pro forma, poiché nel momento in cui l’arbitro concedeva un
calcio di rigore a favore della squadra ospitata, veniva accerchiato e minacciato da diversi calciatori della
squadra locale. Tra i più esagitati l’arbitro individuava i calciatori Cangiano Raffaele e Torrombacco
Pasquale, i quali lo minacciavano di morte se non avesse ritirato la decisione assunta. La situazione non si
placava e l’arbitro cercava la collaborazione del capitano della squadra locale senza ottenerla e, pertanto,
considerato che pochi attimi prima un altro calciatore della squadra locale era stato espulso per aver
colpito con una testata un avversario, e stante l’assenza delle FF.OO., il direttore di gara, allo scopo di
tutelare la propria incolumità, seriamente in pericolo, decideva di continuare la gara pro forma, annullando
la decisione della concessione del calcio di rigore e trasformandolo in un calcio di punizione. Tenuto anche
conto che l’atteggiamento minaccioso dei tesserati della società locale proseguiva anche durante l’intervallo
della gara, il direttore di gara ed i Commissari di Campo, sollecitavano più volte l’intervento dell’Organo di
Polizia, cosa che non avveniva. A questo punto l’arbitro dava inizio al secondo tempo anche per evitare che
la situazione degenerasse e proseguiva la direzione favorendo la società locale; precisa, altresì, il direttore
di gara che in questa circostanza ometteva di concedere un ulteriore calcio di rigore alla società ospitata.
Nei minuti di recupero l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente l’incontro perché il calciatore
Torrombacco Pasquale della società locale colpiva con un pugno alla nuca un calciatore avversario e tale
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011 Pagina 2211
circostanza scatenava una rissa che diveniva sempre più violenta mentre il direttore di gara riparava negli
spogliatoi. Contemporaneamente un gruppo di sostenitori della squadra ospitata entrava negli spogliatoi
danneggiando prima i cancelli d’ingresso al terreno di giuoco e poi i vetri delle porte degli spogliatoi e le
docce dello spogliatoio degli ospiti. I sostenitori medesimi lasciavano l’impianto su invito del capitano della
società Calcio Atletico Giugliano, sollecitato dai Commissari di Campo. Successivamente giungevano sul
campo le FF.OO. e l’arbitro nel lasciare l’impianto notava che qualche calciatore era rimasto contuso. Per i
motivi innanzi indicati, questo GST, ritiene idonea la decisione adottata dal direttore di gara di proseguire
la gara pro forma, individuando la precisa responsabilità della società locale; pur tuttavia non può non
tenere conto delle gravi intemperanze dei tesserati delle due società e dei tifosi ospiti che vanno, pertanto,
adeguatamente sanzionati. Tanto premesso,
DELIBERA
di sanzionare, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la società Calcio Europa Social Club con la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine ai provvedimenti disciplinari a
carico dei singoli e delle sanzioni a carico delle società rimanda alla camicia di gara.
