gara del 11/11/2012 BAGNOLI CALCIO 1967 - STROPPARE CALCIO
Si rileva dal R.A. che, al triplice fischio finale, l'Arbitro veniva fatto oggetto di frase irriguardosa da un giocatore che non riusciva ad identificare in quanto immediatamente accerchiato da alcuni giocatori della Società Stroppare, uno dei quali lo colpiva alla nuca con un leggero schiaffo ed un'altro cercava di colpirlo con un calcio.
Il G.S., visto l'Art. 3.2 C.G.S., delibera di:
- sanzionare la Società Stroppare con l'ammenda di € 60,00 per frase irriguardosa da parte di un proprio tesserato;
- sanzionare il capitano della Società Stroppare SETTE NICOLAS con la squalifica per 8 giornate, per l'atto di violenza ai danni dell' Arbitro, facendo presente allo stesso che può indicare l'esecutore materiale del fatto per poi poter trasferire la suddetta sanzione.
- omologare il risultato acquisito in campo BAGNOLI CALCIO 1967 - STROPPARE CALCIO 3 – 0.
