C.U. n°21 del 06/12/12 G.S Sardegna

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

C.U. n°21 del 06/12/12 G.S Sardegna

Messaggioda maskorpio-0002 il gio dic 06, 2012 3:46 pm

• Gare del campionato di PRIMA CATEGORIA


GARE DEL 2/12/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


• gara del 2/12/2012 IDOLO - VILLASIMIUS
Il Giudice Sportivo, visto il rapporto arbitrale e considerato,
- che al termine della gara cinque sostenitori della società Idolo
entravano nel terreno di gioco raggiungendo l'arbitro;
-che uno di questi sferrava un calcio che non colpiva l'arbitro per
l’intervento di un dirigente;
- che successivamente l'arbitro veniva colpito con un violento calcio
alla gamba che, oltre a provocargli forte dolore, lo faceva cadere a
terra;
- che una volta a terra il direttore di gara veniva colpito con calci
che lo raggiungevano alle spalle e al collo;
- che interveniva un terzo sostenitore che lo colpiva violentemente con
un calcio nelle parti intime e con un altro calcio alla gamba provocandogli fortissimi dolori addominali e un taglio alla gamba;
- che l'arbitro raggiungeva a stento gli spogliatoi grazie all'aiuto
di un dirigente della società Idolo e poteva abbandonare l'impianto
sportivo dopo 40 minuti scortato da tre auto dei Carabinieri;
- che quindi il direttore di gara si recava al pronto soccorso dell'Os=
pedale San Francesco di Nuoro, dove gli venivano diagnosticati traumi
contusivi e prescritte terapie antidolorifiche nonchè eventuali
accertamenti radiografici. Veniva quindi dimesso con la prognosi di 4
giorni di cure, come da referto medico allegato agli atti di gara;
- considerata la gravità dell'accaduto e delle possibili conseguenze
che poteva comportare;
- visto gli artt. 14 e 18 del C.G.S.;
-c onsiderata il comportamento dei dirigenti della società Idolo che ha
evitato il verificarsi di fatti e conseguenze più gravi,
DELIBERA di infliggere a carico della società Idolo le seguenti
sanzioni:
-squalifica del campo di gioco per 4 giornate con obbligo della disputa
delle relative gare in campo neutro ed in assenza di pubblico;
-obbligo fino al 30 giugno 2013 della disputa delle gare interne in
assenza di pubblico (a porte chiuse);
-l'ammenda di euro 300,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
IDOLO N.GARE 4
Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE
IDOLO fino al 30.06.21012
Vedi delibera del Giudice Sportivo.

AMMENDA
Euro 300,00 IDOLO
maskorpio-0002
 
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Re: C.U. n°21 del 06/12/12 G.S Sardegna

Messaggioda mrgim il gio dic 06, 2012 5:24 pm

Mi hai anticipato di poco :D
mrgim
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