GARE DEL 27/ 1/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 27/01/2013 BELLAGINA - VALMALENCO
Dal referto arbitrale e dal relativo supplemento pervenuto a questo ufficio si evince che al 44’ del secondo tempo della partita Bellagina - Valmalenco del 27 gennaio u.s. l’atleta Fraquelli Davide (tessera n.4163771) colpiva con una testata il direttore di gara signor Zizza Matteo.
A causa del trauma subito il signor Zizza non era in grado di proseguire nella direzione della gara, sospendeva l’incontro e si faceva accompagnare al più vicino pronto soccorso.
La documentazione medica agli atti attesta la natura e l’entità delle lesioni patite dal signor Zizza e rende evidente il nesso causale fra le lamentate lesioni e la testata subita posto che il signor Zizza è stato dimesso dall’ospedale con prognosi di giorni 7 per trauma contusivo regione frontale – trauma cranico.
Il signor Fraquelli oltre ad aver attinto l’arbitro alla testa ha aggravato ulteriormente la sua condotta proferendo all’indirizzo del direttore di gara frasi fortemente ingiuriose e minacciose.
Dal referto emerge, inoltre, che il Fraquelli ha desistito dalla propria condotta violenta solo a seguito dell’intervento di tre suoi compagni che hanno provato a contenerlo.
La condotta del Fraquelli appare di una gravità tale da giustificare la comminazione della sanzione della squalifica a tempo determinato che può quantificarsi in anni 3 e mesi 6 in considerazione del totale spregio verso i principi cardine dell’ordinamento sportivo dallo stesso dimostrato con il suo comportamento e dei futili motivi che hanno innescato la sproporzionata e ingiustificata reazione.
Parimenti censurabili appaiono i comportamenti tenuti da altri tesserati della società Bellagina che nell’occorso hanno reagito alla decisione arbitrale non condivisa con spintoni e sputi all’indirizzo dell’arbitro.
La gravità dei fatti commessi dai propri tesserati rende oggettivamente responsabile la società Bellagina che deve quindi essere adeguatamente sanzionata
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera:
1) di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Bellagina con il punteggio di 0 a 3;
2) di comminare alla predetta società l’ammenda di € 700,00.= con diffida;
3) di squalificare per anni 3 e mesi 6 il signor Fraquelli Davide; vale a dire fino al 01/08/2016
