da President il mer gen 14, 2015 4:11 pm
GARA CASERTANA - AVERSA NORMANNA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che al termine della gara una persona in quel momento non identificata infrangeva contro una rete di protezione del campo di gioco una sedia di plastica, i cui frammenti venivano lanciati verso il direttore di gara che rientrava negli spogliatoi, senza colpire;
- che la medesima persona si introduceva poi negli spogliatoi brandendo un lungo frammento della predetta sedia con il quale colpiva ripetutamente l’arbitro al braccio sinistro ed alla schiena oltre che raggiungerlo con schiaffi e pugni;
- che un dirigente della società ospitante intervenuto in difesa dell’arbitro veniva colpito da un pugno al viso;
- che il successivo intervento di altri dirigenti della società Casertana permetteva l’allontanamento dell’aggressore e la sua successiva identificazione;
- che l’arbitro dopo l’aggressione denunciava forte dolore e veniva condotto in ospedale per accertamenti e successivamente dimesso;
- che l’aggressore dopo essere stato identificato dalla polizia veniva denunciato alla Compagnia dei Carabinieri di Marcianise da un dirigente della società Casertana;
- che dall’esame dei fatti come innanzi rilevati emerge con evidenza che la società Casertana non ha adottato né efficacemente attivato modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatesi;
- che accertata la responsabilità della società Casertana, và però preso atto della concreta cooperazione dei propri tesserati per impedire più gravi conseguenze e per identificare il proprio sostenitore responsabile dell’aggressione che risulta essere il padre del calciatore Massaro Salvatore espulso durante la gara;
- che pertanto si procede all’adozione di sanzioni in misura attenuata ricorrendo la circostanza richiesta dall’art. 13 comma 2 del C.G.S.
- tutto ciò premesso, in considerazione della particolare gravità degli eventi innanzi descritti,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Casertana le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 5.000,00;
- obbligo di disputare Due gare effettive del Campionato “D. Berretti” a porte chiuse;
- obbligo del risarcimento danni, se richiesti;
- di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE
MASSARO SALVATORE (CASERTANA S.R.L.)
per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso l'arbitro; al termine della gara tentava di aggredire l'arbitro, impedito solo dal pronto intervento dell'allenatore della propria squadra; tale comportamento si manifesta come causa scatenante degli eventi sanzionati in altro provvedimento.