Report Piemonte

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Report Piemonte

Messaggioda gtrs il gio dic 02, 2010 7:28 pm

Cuneo
Juniores

SQUALIFICA PER SEI GARE

CAUSEVIC ASIF (SANFRE)
aggrediva l'arbitro con un gomito alto verso la nuca senza causargli dolore e lo offendeva e si ripeteva
nelle offese mentre lasciava il terreno di gioco.

SQUALIFICA PER OTTO GARE

FASKO ARDIT (CORTEMILIA)
espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, tirava il pallone contro l'arbitro, lo
offendeva e lo spingeva con il petto


GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TORINO


GARE DEL 28/11/2010


GARA: NURAGHE CALCIO TORINO - SAN PAOLO CENISIA

La gara in oggetto, come si rileva dalla lettura degli atti ufficiali, non ha
avuto un regolare svolgimento, essendo stata sospesa al termine del primo tempo, allorquando, veniva espulso per proteste ed offese, nei confronti dell'arbitro, il giocatore MASSARI MAURO, della società SAN PAOLO CENISIA.
Questultimo, all'atto del provvedimento disciplinare, si avvicinava all'arbitro colpendolo con una testata al volto e costringendolo ad essere accompagnato al più vicino pronto soccorso, dove gli veniva diagnosticata una prognosi di cinque giorni, per contusione alla regione zigomatica sinistra (come da referto medico).
E' evidente, a questo punto, che la totale e piena responsabilità, in ordine alla mancata continuazione dell'incontro, è da attribuirsi esclusivamente all'increscioso gesto del suddetto giocatore.
Quindi trova piena applicazione il disposto di cui all'art. 17/1 del C.G.S. nei confronti della società SAN PAOLO CENISIA, per cui,
si delibera:
- di assegnare gara persa alla socità SAN PAOLO CINISIA, con il risultato:
NURAGHE - SAN PAOLO CENISIA 3 - 0
- di squalificare fino al 28/11/2012 il giocatore MASSARI MAURO, della società SAN PAOLO CENISIA,reo di quanto in premessa.
- di comminare l'ammenda di euro 50,00, alla società SAN PAOLO CENISIA oggettivamente responsabile,non solo dell'accaduto ma anche per i disordini accaduti al termine del primo tempo, davanti agli spogliatoi con i componenti della squadra avversaria.
- di comminare, altresì, l'ammenda di euro 25,00, alla società NURAGHE per i
disordini accaduti al termine del primo tempo con gli avversari;
- di rendere noto che i provvedimenti relativi alle ammonizioni sono stati assunti e riportati negli appositi paragrafi.

GIOVANISSIMI TORINO

GARA: RAPID TORINO A.S.D. - ORIONE VALLETTE

Come si rileva dalla lettura degli atti ufficiali, la gara in oggetto non ha
avuto un normale svolgimento, essendo stata sospesa al 33'minuto del 2°tempo
dall'arbitro, causa un parapiglia scoppiato in campo tra i giocatori di ambo
le squadre.
Quest'ultimo nel suo referto riferisce cha al 29' minuto del 2°tempo, dopo la
segnatura di una rete da parte della società di casa, prima di riprendere il gioco, la stessa richiedeva una sostituzione, ma nel frattempo, però, alle spalle scoppiava una piccola rissa.
Mentre accorreva, non solo per sedarla, ma anche per sanzionare i giocatori, un sostenitore della società ORIONE VALLETTE, scavalcando la rete di recinzione, lanciava frasi minacciose nei confronti dello stesso, impedendogli di identificare i calciatori rissosi.
I dirigenti prontamente intervenuti allontanavano l'invasore.
Al momento di riprendere il gioco, scoppiava una nuova rissa in tribuna tra le tifoserie e lo stesso invasore inveiva e minacciava non solo l’ arbitro ma anche l'assistente di parte della società RAPID TORINO.
A questo punto l'arbitro temendo l'incolumità personale e quella dei giocatori, chiamando a sè i due capitani, comunicava loro la decisione, date le continue minacce e soprattutto insulti razzisti nei suoi confronti, di sospendere l'incontro anzitempo.
E' evidente che la piena e totale responsabilità in ordine alla mancata prosecuzione della gara, è da attribuirsi esclusivamente all'increscioso gesto del sostenitore dell'ORIONE VALLETTE, tenendo conto soprattutto del fatto che sia i sostenitori che i giocatori della società RAPID TORINO non avrebbero avuto alcun interesse a fomentare disordini, anche perchè conducevano a pochissimi minuti dal termine per 4 a 1.
Va inoltre rilevato che l'arbitro, con l'aiuto dei dirigenti della società di casa, poteva lasciare l'impianto da una uscita secondaria senza alcun problema.
Per questi motivi,
si delibera:
- di confermare il risultato acquisito sul campo al momento della sospensione:
RAPID TORINO - ORIONE VALLETTE 4 - 1
- di squalificare per 2 gare il giocatore TARTIA ROBERTO, della società ORIONE VALLETTE, espulso per condotta violenta;
- di comminare l'ammenda di euro 50,00 alla società ORIONE VALLETTE, oggettivamente responsabile;
- di comminare l'ammenda di euro 25,00, alla società RAPID TORINO, oggettivamente responsabile;
- di rendere noto che i provvedimenti relativi alle ammonizioni, sono stati assunti ed inseriti negli appositi paragrafi.

ALLIEVI TORINO
AMMENDA

Euro 50,00 BSR GRUGLIASCO
Per insulti nei confronti dell’arbitro ed in più degli sputi che lo attingevano da parte dei propri sostenitori, alla fine del primo tempo.


JUNIORES TORINO

GARA: CENTROCAMPO - CARRARA 90

La gara in oggetto, come si evince dalla lettura degli atti ufficiali, non ha
avuto un regolare svolgimento, essendo stata sospesa al 20'minuto del 2° tempo dall'arbitro, causa rissa scoppiata in campo tra i giocatori delle due società.
Infatti quest'ultimo riferisce nel suo referto che, a seguito di un intervento falloso, nei confronti di un calciatore del CARRARA 90, si sarebbero formati diversi gruppi che, all'improvviso, venivano a vie di fatto, con calci e pugni, tanto da impedire allo stesso direttore di gara di identificarne alcuno.
Nel tentativo di abbandonare il terreno di gioco, dopo aver constatato l'impossibilità di proseguire il gioco, per poi decretare chiuso l'incontro, tanto era il parapiglia, l'arbitro veniva aggredito da diverse persone del pubblico che nel frattempo si erano riversate in campo.
Una di queste, non identificata, lo colpiva con un pugno violento al labbro ed un calcio all'addome, procurandogli dolore e conseguente sanguinamento dal labbro superiore.
Mentre lo stesso, a stento, rientrava nello spogliatoio, la rissa continuava
ancora, tanto da far intervenire le forze dell'ordine.
Le quali, dopo aver fatto gli opportuni rilievi, accompagnavano il direttore di gara fino alla propria vettura.
A questo punto, appare logico che la piena e totale responsabilità in ordine alla mancata prosecuzione della gara, è da attribuirsi esclusivamente alla società ospitante, ossia il CENTROCAMPO, tenendo conto principalmente del fatto che i propri giocatori, a detta dello arbitro, erano nervosi e fallosi nei confronti degli avversari, i quali non avrebbero avuto alcun interesse di provocare disordini, anche perchè conducevano, in quel momento, per 5 a 0, a pochi minuti dal termine.
Va inoltre considerato, come si rileva dal referto arbitrale, che nessun provvedimento disciplinare è stato assunto a carico dei giocatori del CARRARA 90, avendo avuto una corretta condotta sia nei confronti dell'arbitro che degli avversari, anche se hanno partecipato alla zuffa, è stato solo un comportamento di difesa e, quindi, non può essere censurato.
In base a quanto esposto,
si delibera:
- di omologare il risultato acquisito, in quel momento, sul campo:
CENTROCAMPO - CARRARA 90 0 - 5
- di squalificare, per 3 gare, il giocatore VENTURINO MATTEO, della società CENTROCAMPO, espulso per aver colpito con un calcio un avversario ed in più spingeva l'arbitro con moderata violenza, senza farlo cadere;
- di squalificare, per 3 gare, VENERE GIOVANNI, della società CENTROCAMPO, espulso per doppia ammonizione ed in più rivolgeva, nei confronti dell'arbitro, espressioni minacciose;
- di squalificare, per 3 gare, CAMARDA YURI, della società CENTROCAMPO espulso per doppia ammonizione ed in più proferiva, nei confronti dell'arbitro pesanti insulti;
- di comminare l'ammenda di euro 100,00, alla società CENTROCAMPO, oggettivamente responsabile dell'accaduto;
- di rendere noto che i provvedimenti relativi alle ammonizioni sono stati assunti ed inseriti negli appositi paragrafi.
gtrs
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