Come preannunciatovi, questa settimana c'è doppia razione (ahimè), vista la disputa del turno infrasettimanale di tutti i campionati LND.
Di seguito, episodi provenienti dagli Allievi Regionali, Promozione e Prima Categoria. Le fonti sono i comunicati
209 sgs44 del 10/12/2010 e
210 LND del 10/12/2010.
Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE GARE DEL 28/11/2010 Gara del 28/11/2010 ATL.PATERNO-CATANIA 1980 0-2; sosp. al 31' del s.t.; Reclamo Catania 1980.
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla Società Catania 1980 è carente di legittimità rappresentativa in quanto privo della sottoscrizione attestante la paternità dell'atto; tale vizio costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 31' del s.t., a giuoco fermo, l'arbitro si accorgeva che il calciatore Coco Michael (Catania 1980) colpiva con forti pugni al volto un avversario il quale, caduto a terra, veniva ulteriormente colpito dallo stesso Coco con forti calci all'addome; a seguito di ciò scoppiava una rissa che coinvolgeva calciatori di entrambe le Società, sia titolari che riserve; tra tutti il direttore di gara individuava i calciatori Pantò Dario, Parisi Vincenzo e Rutella Maurizio (Atletico Paternò) e Caramazza Federico, Di Somma Dario, Stanganelli Salvatore e Timpano Gabriele (Catania 1980);
L'arbitro, a tal punto, valutata la situazione determinatasi ed impossibilitato a sedare la rissa anche a seguito dell'ingresso sul terreno di giuoco dei sostenitori di entrambe le Società presenti sugli spalti, decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità di entrambe le Società, Atletico Paternò e Catania 1980 in relazione al comportamento dei propri calciatori, identificati e non;
Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati nel C.U. n°199 sgs del 3.12.2010;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Catania 1980, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Atletico Paternò la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00;
Di infliggere alla Società Catania 1980 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
(dal
C.U. 199 sgs42 del 03/12/2010)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2011
COCO MICHAEL (CATANIA 1980)
Per aver colpito con forti pugni al volto un calciatore avversario; lo stesso continuava a colpire l'avversario con violenti calci all'addome mentre era a terra provocando una violenta rissa.
SQUALIFICA PER TRE GARE
PANTO DARIO EMANUELE (ATLETICO PATERNO)
Per aver, nello svolgimento di una rissa, colpito con calci e pugni alcuni avversari.
PARISI VINCENZO (ATLETICO PATERNO)
Per aver, nello svolgimento di una rissa, colpito con calci e pugni alcuni avversari.
RUTELLA MAURIZIO (ATLETICO PATERNO)
Per aver, nello svolgimento di una rissa, colpito con calci e pugni alcuni avversari.
CARAMAZZA FEDERICO (CATANIA 1980)
Per aver, nello svolgimento di una rissa, colpito con calci e pugni alcuni avversari.
DI SOMMA DARIO (CATANIA 1980)
Per aver, nello svolgimento di una rissa, colpito con calci e pugni alcuni avversari.
STANGANELLI SALVATORE (CATANIA 1980)
Per aver, nello svolgimento di una rissa, colpito con calci e pugni alcuni avversari.
TIMPANO GABRIELE (CATANIA 1980)
Per aver, nello svolgimento di una rissa, colpito con calci e pugni alcuni avversari.
3.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 8/12/2010 A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2011 ALOI SEBASTIANO (FRANCOFONTE)
Per reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; per avergli strappato il cartellino dalle mani lanciandolo in aria; nonchè per avere tentato di colpirlo con una manata al volto e lanciato la propria maglia al volto dello stesso.
3.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 8/12/2010
gara del 8/12/2010 FLY CALCIO VITTORIA - FLORIDIA 2-4; Sospesa al 48' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 48' del s.t., dopo la realizzazione di una rete da parte della Società Floridia, il calciatore Andreoli Rocco (Fly Vittoria) colpiva l'arbitro con un forte pugno al viso causando forte dolore ed una contusione allo zigomo sinistro;
A tal punto quest'ultimo, valutate le proprie condizioni fisiche, decideva di sospendere definitivamente la gara per poi recarsi presso un presidio ospedaliero dove riceveva le cure del caso e veniva refertato con una prognosi di due giorni s.c.;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Fly Vittoria alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio calciatore;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in questione sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visti l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Fly Vittoria la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 300,00 FLY CALCIO VITTORIA Per avere, propri sostenitori introdottisi all'interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi, assunto contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere inserito in distinta, quale dirigente, persona non avente titolo in quanto non risultante dalla scheda di censimento agli atti di questo Comitato che spintonava il direttore di gara, tentando, altresì, di aggredirlo non riuscendo grazie all'intervento di propri tesserati.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2011 MAGGIO SANTI (FUTURA)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro;
nonchè per avere tentato di colpirlo con pugni, non riuscendo grazie all'intervento di propri dirigenti.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SETTE GARE DISTEFANO ROBERTO (FUTURA)
Per reiterato contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere spintonato lo stesso, dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER SEI GARE RIZZO GIUSEPPE DAVIDE (CASTEL DI JUDICA)
Per grave condotta scorretta; nonchè per avere spintonato l'arbitro, dopo l'espulsione.
LAMAJ ERNIRIEN (FLY CALCIO VITTORIA)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere tentato di aggredire lo stesso, dopo l'espulsione, non riuscendo grazie all'intervento di propri compagni.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 7/12/2015
ANDREOLI ROCCO (FLY CALCIO VITTORIA)
Per avere colpito l'arbitro con un forte pugno al viso che provocava forte dolore ed una contusione allo zigomo sinistro.