Report Settimanale Sicilia 12-18/02

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Report Settimanale Sicilia 12-18/02

Messaggioda MySoccerRef il gio feb 17, 2011 5:36 pm

Protagoniste del report di questa settimana sono la Prima, la Seconda Categoria e ancora una volta gli Allievi e i Giovanissimi Regionali.

Provvedimenti presi dai comunicati ufficiali N°322 LND e N°323-sgs71 del 17/02/2011.

4.1.5. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 1/2011

gara del 29/ 1/2011 FUTURA - SAN FRATELLO

1-0; Sospesa al 40' del s.t.; Reclamo Futura.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Futura chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società San Fratello o, in subordine, la ripetizione della stessa; la reclamante addebita alla Società consorella la responsabilità della sospensione della gara e fa rilevare, comunque, una affrettata decisione dall'arbitro;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la gara è stata sospesa dall'arbitro al 40' del s.t. in quanto due persone, non riferite dall'arbitro ad alcuna delle due Società e peraltro prontamente fermate, si sono introdotte sul terreno di giuoco forzando un cancello, poi chiuso e sorvegliato dai Carabinieri presenti; a tal punto i "tifosi" hanno tentato di scavalcare la recinzione ed hanno lanciato un oggetto e "tentato di lanciare" altri oggetti sul terreno di giuoco; a tal punto l'arbitro, "visto che la situazione non tendeva a migliorare, dopo 10' di attesa, decideva di sospendere definitivamente la gara";
Si ritiene non condivisibile la decisione del direttore di gara; infatti, dall'esame degli atti, non emergono situazioni di pericolo per l'incolumità dello stesso ed effettivamente ostative alla prosecuzione della gara, stante anche la presenza delle Forze dell'Ordine;
Per quanto esposto in narrativa;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Futura, non addebitando alla stessa la tassa reclamo;
Di annullare la gara Futura - San Fratello, ordinandone la ripetizione, a porte chiuse;
Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza.

GARE DEL 13/ 2/2011

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 13/ 2/2011 GIOVANE CAMPOBELLO - ALTOFONTE A.S.D.

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' POL. ALTOFONTE A.S.D. si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

gara del 13/ 2/2011 GIOVANE CAMPOBELLO - ALTOFONTE A.S.D.
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. GIOVANE CAMPOBELLO si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

gara del 13/ 2/2011 SACRO CUORE MILAZZO - MEDITERRANEA NIZZA
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 13/ 2/2016

PUGLISI FORTUNATO (SACRO CUORE MILAZZO)
Per contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè per averlo colpito con un violento pugno al viso che provocava forte dolore e conati di vomito.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE

ACCARDO BARTOLOMEO (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE


BONO DAVIDE (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE

SALMERI ANGELO (SACRO CUORE MILAZZO)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE

BADAGLIACCA ALESSANDRO (ALTOFONTE A.S.D.)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

COLOMBO GERLANDO LUCA (ALTOFONTE A.S.D.)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

CULELLA GIANLUCA (ALTOFONTE A.S.D.)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

GAGLIO FABIO (ALTOFONTE A.S.D.)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

VITELLARO SERGIO (ALTOFONTE A.S.D.)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

ACCARDO ANDREA (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

CRESCENTE PIETRO (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

GIORGI NICOLO (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

4.1.6. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 S.DOMENICA VITTORIA

Per avere, propri sostenitori, attinto con sputi l'arbitro; nonchè per avere, uno dei suddetti introdottosi sul terreno di giuoco dopo avere scavalcato la rete di recinzione, tentato di colpire lo stesso con un pugno.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 12/ 2/2016

SALPIETRO ANTONIO (S.DOMENICA VITTORIA)
Per condotta scorretta; per avere attinto l'arbitro con uno sputo al viso; nonchè per averlo colpito con un calcio all'anca destra, provocando forte dolore ed escoriazioni.

GARE DEL 13/ 2/2011

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

SCROFANI GIUSEPPE (SPORTING CLUB GATTOPARDO)
Per avere spintonato l'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE


SCARPELLO GERLANDO (SPORTING CLUB GATTOPARDO)
Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro e per averlo strattonato, il tutto a fine gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SCARANO GIUSEPPE (SPORTING CLUB GATTOPARDO)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

GARE DEL 12/ 2/2011

Gara del 12/ 2/2011 NUOVA RINASCITA - PROMOSPORT BARC. 5-1; Sosp. al 18° del 2.T.

Visto il referto di gara dal quale si evince, tra l'altro, che al 18° del 2^tempo l'arbitro ha sospeso la gara in quanto tutti i calciatori della società PROMOSPORT hanno abbandonato il terreno di giuoco su espresso invito del proprio allenatore Sig. BUCCA Antonino come atto di protesta nei confronti del direttore di gara colpevole di penalizzare con le sue decisioni la propria squadra.
Per quanto precede, considerando la società PROMOSPORT rinunciataria alla gara, si delibera a carico della stessa:
-gara perduta per 1-5 (risultato conseguito in campo)
-ammenda di euro 103,00 (1^rinuncia);
-penalizzazione di n.1 punti in classifica;
-squalificare fino al 31.03.2011 l'allenatore Sig. BUCCA Antonino.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2011

DI PRIMA SALVATORE (PEONIA RIPOSTO)
Per avere, dopo il provvedimento disciplinare dell'espulsione per doppia ammonizione, spintonato l'arbitro assumendo, altresì, contegno irriguardoso.

GARE DEL 13/ 2/2011

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 FINALE

Per avere ignoti,penetrati all'interno dello spogliatoio dell'arbitro, messo a soqquadro e sporcato tutti gli indumenti e gli oggetti personali del direttore di gara

Gare del CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

GARE DEL 12/ 2/2011

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE


MIGLIORE ALESSANDRO (CEI A.S.D.C.)
Per aver assunto, dopo il provvedimento disciplinare dell'espulsione per doppia ammonizione, contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, e, successivamente, per essere entrato nel terreno di giuoco causando ritardo alla prosecuzione della gara.
"Mi fa orrore il mondo di Internet e questo meccanismo perverso per cui chiunque dal buio della propria cameretta può sputare sentenze."
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Re: Report Settimanale Sicilia 12-18/02

Messaggioda President il gio feb 17, 2011 6:05 pm

MySoccerRef ha scritto:4.1.5. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 1/2011

gara del 29/ 1/2011 FUTURA - SAN FRATELLO

1-0; Sospesa al 40' del s.t.; Reclamo Futura.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Futura chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società San Fratello o, in subordine, la ripetizione della stessa; la reclamante addebita alla Società consorella la responsabilità della sospensione della gara e fa rilevare, comunque, una affrettata decisione dall'arbitro; (...)


Noto anche una certa ironia nella delibera, definendo consorella la società San Fratello! :D :D :D :D :D :D :D

Cosa poi vorrà mai dire "consorella" mi piacerebbe proprio saperlo
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Re: Report Settimanale Sicilia 12-18/02

Messaggioda MySoccerRef il gio feb 17, 2011 6:14 pm

Misteri del linguaggio della giustizia sportiva.... :D

-- meno di un minuto fa --

Aggiunta infrasettimanale dal C.U. N° 324 LND del 18 Febbraio.
La Competizione in oggetto è riservata alle società di Seconda Categoria, per la cronaca.

4.1.2. COPPA TRINACRIA REGIONALE

GARE DEL 16/ 2/2011

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013


GIUSTOLISI AGATINO (MASSIMINIANA)
Per avere colpito l'arbitro con un calcio ad una gamba, procurando leggero dolore e per contegno offensivo nei confronti dello stesso, a fine gara.

-- meno di un minuto fa --

Altra postilla dal C.U. 332 LND del 24 Febbraio:


gara del 13/ 2/2011 GIOVANE CAMPOBELLO - ALTOFONTE A.S.D.
1-1; Sospesa al 48' del s.t.; Reclami Giovane Campobello e Altofonte.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Altofonte chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Giovane Campobello in quanto responsabile del contegno violento posto in atto da calciatori di quest'ultima che avrebbero determinato la sospensione della gara stessa;
evidenzia i danni fisici riportati da due propri calciatori ed allega i referti medici rilasciati dal Presidio Ospedaliero di Castelvetrano;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Giovane Campobello chiede che venga deliberata la ripetizione della gara ritenendo ingiustificata la sospensione anticipata della stessa decisa dall'arbitro;
Esaminati gli atti ufficiali e considerato che essi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, dagli stessi si rileva che:
Al 48' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Accardo Bartolomeo (Giovane Campobello) per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario, lo stesso subiva le violenze, in reazione, dei calciatori Gaglio Fabio e Colombo Luca (Altofonte); a tal punto scoppiava una rissa che coinvolgeva quasi tutti i calciatori di entrambe le Società; tra essi il direttore di gara individuava i calciatori Bono Davide, Giorgi Nicolò, Crescente Pietro e Accardo Andrea (Giovane Campobello) e Vitellaro Sergio, Badagliacca Alessandro, e Culella Gianluca (Altofonte);
L'arbitro, a fatica e con la collaborazione dei dirigenti di entrambe le Società, riusciva a sedare la rissa; tuttavia, anche
a tutela della propria incolumità e considerato che l'espulsione di tutti i calciatori riconosciuti, autori degli atti di violenza, avrebbe portato le due Società a rimanere con solo sei calciatori ciascuna, ometteva l'assunzione dei provvedimenti
disciplinari del caso e sospendeva definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità di entrambe le Società, Giovane Campobello e Altofonte in relazione al comportamento dei propri calciatori;
Dato atto che i provvedimenti a carico dei tesserati sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n. 322 del 17/02/2011;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Giovane Campobello, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Altofonte, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Giovane Campobello la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 250,00;
Di infliggere alla Società Altofonte la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 250,00.

gara del 13/ 2/2011 SACRO CUORE MILAZZO - MEDITERRANEA NIZZA
1-1; Sospesa al 12' del s.t.; Reclamo Sacro Cuore Milazzo.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Sacro Cuore Milazzo chiede che venga deliberata la ripetizione della gara ritenendo ingiustificata la sospensione anticipata della stessa decisa dall'arbitro a causa di un atto violento subito da parte del proprio collaboratore sig. Puglisi Fortunato, azione violenta cha, a detta della reclamante non sarebbe avvenuta; a sostegno del proprio assunto la stessa Società chiede l'acquisizione del referto dell'osservatore arbitrale e del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Milazzo presso il quale si è recato l'arbitro al termina della gara, nonche l'audizione di persone a vario titolo presenti;
Si osserva, in via preliminare, che la richiesta formulata dalla reclamante di audizioni tendenti a produrre prove testimoniali è inammissibile in quanto, come è noto, ai sensi dell'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, i procedimenti di primo grado si svolgono esclusivamente sulla base degli atti ufficiali e quindi, nel caso in specie, segnatamente sulla base del rapporto dell'arbitro;
Nel merito, esaminati gli atti ufficiali e ribadito che essi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara,
dagli stessi si rileva che:
Al 12' del s.t., dopo uno scontro fortuito tra due calciatori della Società Sacro Cuore Milazzo, l'arbitro interrompeva il giuoco onde consentire i soccorsi; a tal punto si avvicinava a quest'ultimo il sig. Puglisi Fortunato, collaboratore della stessa Società, che prima assumeva contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e poi lo colpiva con un violento pugno al viso causando forte dolore e conati di vomito; a seguito di ciò, valutate le proprie condizioni fisiche, lo stesso decideva di sospendere definitivamente la gara per poi recarsi presso un presidio ospedaliero dove riceveva le cure del caso e veniva refertato con una prognosi di un giorno s.c.;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Sacro Cuore Milazzo alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio tesserato;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n. 322 del 17/02/2011;
Visti l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sacro Cuore Milazzo, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Sacro Cuore Milazzo la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.
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